Malpractice medica  -  Redazione P&D  -  10/08/2021

Errata diagnosi, danno da morte e personalizzazione – Cass. 19372/2021 - Antonello Negro

Con la sentenza n. 19372 del 7.7.2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata in un caso di malpractice medica per una errata diagnosi, ossia un prospettato stato d’ansia da stress in luogo di un (reale) inizio di dissecazione dell’aorta, con conseguente incauta dimissione del paziente (il quale decedeva).

In primo grado la domanda veniva rigettata, mentre, nel giudizio di appello, a seguito di una nuova CTU medico legale, l’Azienda sanitaria ed il medico venivano condannati al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 259.000,00 in favore della moglie del de cuius ed euro 182.000,00, euro 202.000,00 ed euro 234.000,00 in favore dei figli (somme differenziate sulla base di età e frequentazione).

In seguito ai ricorsi per cassazione proposti dalle parti, la Suprema Corte ha dapprima stabilito che è logica e motivata l’argomentazione del Giudice di secondo grado per il quale, di fronte al quadro clinico presentato dal paziente, il sanitario avrebbe dovuto prendere in considerazione la necessità di dover effettuare una compiuta diagnosi differenziale circa la natura del dolore toracico e, quindi, avviarlo presso qualsiasi  struttura sanitaria in grado di effettuare esami per un adeguato approfondimento diagnostico.

La Corte si è pronunciata anche relativamente al motivo di ricorso sollevato dalla Compagnia di assicurazione del convenuto, per la quale il danno subito dai congiunti non doveva essere qualificato come danno da morte, bensì come danno da privazione della chance di poter continuare a vivere – forse solo per qualche anno – con il congiunto (con ogni conseguenza sulla minor liquidazione del danno).

Sul punto, la Corte di Cassazione ha osservato che non è corretto evocare, nel caso concreto, la fattispecie di danno da perdita di chance, sia perché non domandata dal creditore della prestazione sanitaria (e sulla quale, quindi, il giudice non avrebbe potuto pronunciare alcun decisum), sia perché la qualificazione dell’evento di danno è stata resa dal giudice di merito in termini di accertato risultato mancato e non già di possibilità perduta del risultato medesimo.

Circa il motivo di ricorso degli attori inerente alla mancata corretta valutazione del danno da costoro subito, la Corte ha dapprima precisato che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

La Corte ha quindi aggiunto che è fermo orientamento quello per cui per cui il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto non costituisce danno in re ipsa, ossia non coincide con la verificazione del c.d. danno-evento, sicché esso deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile (quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata).

L’estensore della sentenza ha poi ricordato che, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale (ossia, aggiungo, il danno esistenziale), nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso concreto.

Poiché la Corte territoriale ha rispettato i sopra indicati principi, anche questo motivo di ricorso è stato respinto.


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