-  Gasparre Annalisa  -  07/07/2015

ESAME AVVOCATO 2014: REATO DI INDUZIONE INDEBITA - Annalisa GASPARRE

Con sentenza pronunciata dal Tribunale nell'ottobre 2012 e depositata il 30.11.2012, Tizio, incensurato di anni 42, viene condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto giudicato responsabile del reato di cui all'art. 317 c.p. commesso nell'anno 2010, perchè nella sua veste di pubblico ufficiale, quale ispettore del lavoro della Asl, nel corso di un accertamento presso un'autorimessa in cui era emersa l'irregolare assunzione di lavoratori dipendenti in nero, dopo aver detto al titolare dell'autorimessa Caio che, se non avesse corrisposto la somma di 500 euro, avrebbe proceduto a contestare, come previsto dalla legge, sanzioni dell'importo di alcune migliaia di euro, si faceva consegnare la predetta somma, senza poi procedere a contestazione alcuna.

Tizio subito dopo l'avvenuto deposito della sentenza, si reca da un avvocato per avere un parere. Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

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La posizione di Tizio può essere chiarita partendo dall'interpretazione della legge n. 190/2012, entrata in vigore dopo la pronuncia della sentenza a carico di Tizio e che ha comportato un fenomeno che può essere descritto come "spacchettamento" o "sdoppiamento" del reato di concussione. Non può tacersi che prima di tale momento e anche in quello della commissione del fatto ascritto a Tizio, l'art. 317 c.p., reato proprio dei pubblici ufficiali, ovvero dei soggetti indicati dall'art. 357 c.p., inglobava due modalità di condotta: induttiva e costrittiva; a partire dal 6.11.2012 (data della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale) o, meglio nel termine di sua entrata in vigore, le due condotte trovano domicilio rispettivamente nel (nuovo) art. 319 quater c.p. e nel novellato art. 317 c.p. come risultante dall'estromissione della condotta induttiva.

Prima di penetrare nel cuore della questione in esame occorre anticipare le problematiche giuridiche da sviscerare nella trattazione del parere. Si tratterà, in via gradata, di:

1. verificare se la condotta contestata sia connotata, in generale, da condotta induttiva o costrittiva del pubblico ufficiale;

2. definire quali siano gli elementi costitutivi dei reati post legge 190/2012;

3. descrivere le ricadute intertemporali della nuova disposizione, vale a dire come opera la successione della legge ai sensi del co. 4 dell'art. 2 c.p. e se sussiste continuità normativa con l'interpretazione giurisprudenziale dell'induzione rispetto alla nuova disciplina, nonchè se questa è applicabile al caso in esame;

4. chiarire quale sia il trattamento sanzionatorio applicabile, con riferimento anche alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

In media​s​ res va chiarito che la condotta con cui Tizio, prospettando l'applicazione di sanzioni previste dalla legge, suggeriva una "sanatoria" impropria consistente nella dazione di una somma di denaro a se medesimo è condotta di tipo induttivo. Secondo gli arresti giurisprudenziali formatisi ante riforma, infatti, per induzione si intendono proteiformi modalità concrete, non predeterminate e non tassative, idonee ad influenzare la volontà dell'indotto e, quindi, la libertà di autodeterminazione pur lasciando margini di decisionalità che, invece, sono esclusi in radice nell'ipotesi di costrizione. Induttivi possono essere comportamenti o atteggiamenti surretizi, compresi i silenzi, che convincono l'indotto circa l'opportunità della dazione o promessa. Si tratta di condotta i cui connotati non sono descrivibili mediante predeterminate regole semantiche.

Quel che sembra certo è che l'induzione non è configurabile nel caso di minaccia di un male ingiusto (forma di violenza morale che, invece, è afferente alla modalità costrittiva) e che il pubblico ufficiale, tramite un'attività di persuasione o suggestione, forte della posizione ricoperta, tale da ingenerare il metus pubblicae potestatis, prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge e così, influenzando in modo blando (rispetto alla minaccia di un male ingiusto) la sfera psichica dell'indotto, si faccia dare o promettere denaro o altra utilità. La fattispecie rappresenta un'esemplificazione della categoria dogmatica dei reati di cooperazione con la vittima (un altro è la truffa​ oppure l'estorsione​) e si sviluppa tramite lo schema causale che muove dall'abuso della qualità o del potere cui consegue un'azione di induzione e, poi, la promessa o dazione.

In sintesi, dunque, avendo il pubblico ufficiale prospettato l'applicazione della legge e non una conseguenza difforme al diritto (e, perciò, ingiusta), la condotta ascrivibile appare di tipo induttivo.

La legge di riforma è intervenuta a scindere le due condotte - induttiva e costrittiva - in due fattispecie distinte. Le due norme così generate, tuttavia, sommate tra loro e lette congiuntamente, ripropongono gli stessi elementi costitutivi della fattispecie originaria. In particolare, il novellato art. 317 c.p. (salvo l'aggravamento del trattamento sanzionatorio) descrive gli elementi della concussione (che oggi è solo per costrizione) sostanzialmente identica a quella previgente, essendo stata solo espunta una delle modalità (originariamente alternative) di consumazione del reato, vale a dire l'induzione, dotata di autonoma identità nel nuovo art. 319 quater c.p., rubricato "Induzione indebita a dare o promettere utilità".

Due sono le peculiarità del nuovo reato: il primo aspetto riguarda il fatto che è fattispecie residuale per espressa clausola di salvezza mentre il secondo profilo di interesse è quello che attiene alla punibilità dell'indotto che effettua la dazione o la promessa. La ratio legis va ravvisata nella ritenuta necessità di sanzionare chi aderisce alla violazione della legge per riceverne un personale tornaconto o nella prospettiva di evitare conseguenze conformi al diritto ma a s​é sfavorevoli (e, in ogni caso, un indebito beneficio). L'indotto, in altri termini, approfitta dell'abuso del pubblico ufficiale per conseguire, egli stesso, un ingiusto vantaggio, qual è, nel caso in esame, l'evitare le sanzioni previste. E' da rilevare, tuttavia, che nel caso concreto nulla potrà addebitarsi al titolare dell'autorimessa perchè la nuova incriminazione, in quanto legge penale sfavorevole (qual è quella che punisce l'indotto) è irretroattiva (art. 25 co. 2 Cost. e art. 2 c.p.).

Sotto il profilo intertemporale, quanto alla posizione del pubblico ufficiale, l'entrata in vigore della novella del 2012 ha prodotto un fenomeno di successione delle leggi penali nel tempo ex art. 2 co. 4 c.p. (e non di abolitio criminis), atteso che si è solo verificata una modifica di disciplina (e non strutturale), quanto al profilo sanzionatorio e di qualificazione normativa ma rimangono intangibili gli elementi costitutivi che già erano previsti dall'art. 317 c.p. vecchio testo. Sostanzialmente - anche quanto alla "lettura" interpretativa dei termini di "induzione" e "costrizione" - si assiste ad un fenomeno di continuità normativa (almeno in riferimento alla posizione del pubblico ufficiale): la lettura congiunta delle norme in vigore copre la stessa area in precedenza disciplinata dal solo art. 317 c.p.

In forza della regola contenuta nel co. 4 dell'art. 2 c.p., pertanto, alla successione anzidetta - che ha prodotto una modifica più favorevole per il reo ritenuto colpevole di condotta induttiva - deve applicarsi il trattamento punitivo previsto dal nuovo art. 319 quater c.p. che prevede la reclusione, per il pubblico ufficiale, da 3 a 8 anni, in luogo della cornice edittale dell'art. 317 c.p. ante riforma che sanzionava con la reclusione da 4 a 12 anni indiscriminatamente l'ipotesi costrittiva o induttiva.

Infine, ritenuta corretta l'applicabilità dell'art. 62 bis c.p. la pena applicata potrà essere contenuta nel minimo con la conseguente pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5, anzichè perpetua, se non addirittura al di sotto del limite edittale, con esclusione della pena ex art. 29 c.p.

Concludendo, sussistono i presupposti affinchè la condanna di Tizio sia riformata nel giudizio d'appello.




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