-  Gasparre Annalisa  -  18/01/2015

ESAME AVVOCATO: PARERE IN TEMA DI OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - Annalisa GASPARRE

Parere in tema di condanna per oltraggio a p.u. per avere Tizio inveito contro l'impiegata addetta al servizio prenotazione dell'Asl che aveva agevolato un utente e chiuso lo sportello ignorando l'utente in coda sin dal mattino.

 

Il reato per cui Tizio è stato condannato veniva introdotto il 24 luglio 2009, dopo circa 10 anni dalla sua abrogazione e con talune modifiche rispetto al testo previgente, nell'ambito del c.d. Pacchetto Sicurezza.

La reintroduzione della fattispecie, in verità, ha sollevato non poche critiche, da parte dei commentatori, rivolte soprattutto ad evidenziare irragionevolezza rispetto alla speculare ipotesi di ingiuria (nel caso aggravata dalla qualità del soggetto passivo) che trova applicazione per ogni persona privata. Alcuni hanno evidenziato anche che la causa di estinzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 341 bis c.p. monetizzerebbe il prestigio leso, peraltro rimettendone la quantificazione del danno all'arbitrio del soggetto leso.

Ciò premesso, in verità la questione preliminare da analizzare riguarda il tempus commissi delicti, epoca in cui il fatto non era punibile ex art. 341 bis c.p. perché tale norma era introdotta solo alcuni mesi più tardi. Ostativo, come noto, all'applicazione retroattiva della nuova incriminazione è il disposto dell'art. 2 co. 1 c.p. oggetto di copertura costituzionale (art. 25 co. 2 Cost.). Si anticipa sin d'ora che quel "fatto" costituiva, in astratto, altro reato.

In via gradata deve segnalarsi che la novella legislativa ha conservato la qualifica di pubblico ufficiale quale connotato ineludibile in capo alla persona offesa, qualità già prevista dalla fattispecie abrogata nel 1999.

Pur in assenza di un richiamo esplicito alla definizione normativa di pubblico ufficiale da parte dell'art. 341 bis c.p., la locuzione con cui si apre l'art. 357 c.p. ("agli effetti della legge penale"), non pare lasciare dubbio alcuno circa la necessità di rinviare al contenuto della norma citata, anche quando tale qualifica sia in capo al soggetto passivo del reato.

Nel caso oggetto di analisi, la persona offesa non era pubblico ufficiale, in quanto l'attività sostanziale di addetta allo sportello, con funzione di prenotazione degli esami clinici, non configura l'attività autoritativa o certificativa che deve caratterizzare – ai fini di vedere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale – l'esercizio della pubblica funzione amministrativa. In proposito, privo di rilevanza risolutiva è la mera esistenza di un rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione, perché dirimenti sono i caratteri propri dell'attività concretamente esercitata dal soggetto, tra i quali non si rinvengono, nel caso di specie, aspetti espressione di autorità o certificazione.

Il fatto storico, come accennato, era idoneo ad essere qualificato secondo un'altra fattispecie astratta, vale a dire il delitto di ingiuria previsto e punito dall'art. 595 c.p. aggravato dalla qualità del soggetto passivo (art. 61 co. 1 n. 10 c.p.) per essere Caia (non pubblico ufficiale bensì) persona incaricata di un pubblico servizio.

Il fatto tipico del delitto in parola consiste nell'offesa dell'onore o del decoro di una persona presente, sorretto dal dolo quale elemento psicologico.

Pur non potendosi negare l'oggettiva offensività dell'invettiva rivolta all'impiegata, occorre evidenziare che il legislatore ha introdotto una scriminante speciale disponendo la non punibilità dell'ingiuria (e della diffamazione) quando la condotta si sia realizzata quale conseguenza di un fatto ingiusto altrui o, meglio (usando un'espressione che evidenzia l'incisività della relazione) quando l'ingiuria sia stata determinata (cioè, provocata).

L'accertamento del collegamento deve essere rigoroso anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 599 co. 2 c.p., nella parte in cui dispone la non punibilità del fatto realizzato "subito dopo" il fatto altrui.

Dalla norma astratta al caso concreto il passo ulteriore da compiere attiene all'interpretazione del concetto di ingiustizia del fatto realizzato dalla persona offesa che, potenzialmente, viene a personificare altresì il ruolo di provocatore delle offese.

Nel caso concreto si rileva che l'impiegata aveva platealmente favorito un altro utente, seppure, a suo dire, conformemente a quanto asseriva essere prassi dell'azienda ospedaliera. Tuttavia, oltre a tale condotta, già di per sé censurabile sotto i profili che attengono all'imparzialità e al buon andamento della P.A., Caia, dopo aver oltremodo temporeggiato con l'utente favorito fino all'orario di termine del servizio di prenotazione, apponeva il cartello indicante la chiusura dell'ufficio e, conseguentemente, opponeva tale situazione all'utente Tizio, in coda sin dalle ore 10.30 e ingiustamente pretermesso al dirigente ospedaliero.

La giurisprudenza costante in tema di ingiustizia del fatto altrui – sia quella prevista quale causa di non punibilità ex art. 599 co. 2 c.p. che quella che rileva quale circostanza attenuante – afferma che tale caratterizzazione deve essere valutata rispetto alla conformità alle regole del vivere civile, non essendo limitata alla violazione di norme giuridiche.

Non solo. La Cassazione è giunta ad affermare che anche l'esercizio di un diritto può costituire fatto ingiusto se si eserciti con modalità vessatorie, sconvenienti, espressione di dispetto o rivalsa; in tal caso il parametro di riferimento è dato dalle regole di comune convivenza (in questi termini, ex multis, Cass. pen. n. 21709/2009).

Se dall'ingiustizia percepita ictu oculi deriva una reazione psicologica caratterizzata dalla perdita dell'autocontrollo dell'aggressività (stato d'ira) e ciò si verifichi nell'immediatezza ("subito dopo") del fatto altrui, potrà configurarsi la causa di non punibilità (definita "provocazione") della condotta ingiuriosa.

Calando tali principi nel caso concreto, sembra evidente che Tizio abbia reagito al fatto ingiusto dell'impiegata e che, dunque, debba ritenersi configurata la non punibilità della condotta.

Un ultimo rilievo sembra meritare l'aspetto della procedibilità del delitto di ingiuria che necessita della proposizione della querela.

Dal racconto descritto non è dato comprendere se Caia abbia sporto querela genericamente per tutti i reati che l'autorità giudiziaria ritenesse configurati dall'esposizione dei fatti oppure se l'atto fosse univocamente diretto al solo reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Solo nella prima ipotesi si sarebbe potuti procedere per il reato di ingiuria, salvo le considerazioni in merito alla non punibilità sopra enunciate.

Una soluzione analoga non pare corretta nella seconda ipotesi perché la ratio della perseguibilità a querela è quella di responsabilizzare la persona offesa (si pensi alla possibilità che il querelante sia condannato alle spese) e lasciarla libera di attivare un procedimento penale, ma anche arbitro dei possibili esiti (in proposito, si pensi alla possibilità di remissione della querela, anche se non è arbitrio perfetto perché coinvolge la parte che deve accettare la remissione, cioè il querelato).

 

Traccia assegnata dalla SSPL LawSchool Pavia-Bocconi (corso di procedura penale Dott. Luca Milani)




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