-  Covotta Giulia  -  18/11/2016

Esposizione ad emissioni rumorose intollerabili: condannato lEnte pubblico – Cass. 23345/2016 - Giulia Covotta

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in tema di risarcimento dei danni alla persona patiti in conseguenza di una prolungata esposizione a fonti rumorose situate in locali dell"amministrazione comunale.

La decisione in commento origina dalla richiesta di risarcimento – sollevata da un privato – nei confronti di un Comune, per i danni alla persona subiti dall"attrice la quale lamentava di aver sviluppato un disturbo di disadattamento cronico con depressione e ansia misti derivanti da una esposizione, prolungata, a fonti rumorose quali i motori di pompaggio dell"acqua situati in locali dell"amministrazione convenuta.

Il giudice di primo grado, a seguito di una consulenza tecnica d"ufficio e della documentazione prodotta dalla parte, riteneva di condannare il Comune alla somma di Euro 61.000,00 quale risarcimento del danno alla persona.

In secondo grado, la Corte d"Appello adita, tuttavia, riduceva notevolmente la condanna fino alla somma di Euro 10.000,00 quale risarcimento per il solo danno subito consistente nel peggioramento della qualità della vita, escludendo, di fatto, il risarcimento del danno all"integrità psico-fisica.

A giustificazione di tale esclusione, la Corte riteneva non dimostrata la sussistenza del nesso causale tra l"esposizione alle emissioni rumorose intollerabili e le patologie riscontrate a carico del privato (disturbo di disadattamento cronico con depressione e ansia misti; ipoacusia percettiva sugli 8000 H e ipoacusia mista nella parte di destra).

Avverso la sentenza di secondo grado, la parte privata proponeva ricorso per Cassazione adducendo quale motivo principale l"esclusione, da parte del giudice di secondo grado, del risarcimento del danno biologico. Denunciava, altresì, l"omessa motivazione della Corte circa le ragioni per le quali la CTU svoltasi in primo grado doveva essere disattesa, rilevando che il Collegio neppure aveva disposto una CTU rinnovativa.

Con questa decisione, la Corte di Cassazione, con riferimento alla pronuncia nella parte inerente il danno biologico, rileva una carenza del "minimo costituzionale" della motivazione, cassando con rinvio ed indicando espressamente come la Corte – in diversa composizione – dovrà riesaminare tale domanda risarcitoria inerente il danno biologico.

A parere di chi scrive, la Corte di Cassazione ha perfettamente risolto la questione sottopostale sotto un duplice punto di vista: in primis, ha correttamente rilevato la mancanza di una motivazione, anche minima, nella sentenza emessa dalla Corte d"Appello nella parte relativa al nesso causale tra evento e danno biologico. Inoltre, detta decisione è condivisibile anche nella parte in cui viene riconosciuta la teorica configurabilità di un danno biologico derivato dall"esposizione alle emissioni rumorose intollerabili.




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