-  Centonze Salvatore  -  08/05/2013

ESPULSIONE A SEGUITO DI REVOCA DEL PERMESSO CE - Cass. civ. ord. n. 10389/2013 - Salvatore CENTONZE

Un cittadino extracomunitario già titolare di permesso di soggiorno CE di lungo periodo veniva condannato per reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato (art. 381 c.p.p.) ed attinto da una misura di prevenzione. A causa di ciò il questore gli revocava il titolo di soggiorno  invitandolo a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni. Lo straniero impugnava il provvedimento al TAR, ma senza successo. Il prefetto disponeva allora l'espulsione amministrativa ai sensi dell'art. 13, comma 2, tu imm. Il provvedimento veniva impugnato innanzi al g.o. A sostegno della richiesta di annullamento dell'atto espulsivo, lo straniero sosteneva che, in quanto già titolare di permesso ce per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione poteva essere disposta solo nei casi previsti dall'art.9, comma 10, tu imm (ossia per gravi motivi di ordina pubblico o sicurezza nazionale, di prevenzione del terrorismo o di contrasto alla mafia) e non per la mera inottemperanza all'invito di lasciare il territorio nazionale. Il giudice di pace respingeva la domanda e l'interessato riproponeva la doglianza con ricorso per cassazione.

 

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La Corte rigettava il ricorso osservando che l'espulsione ex art. 9 è applicabile solo ai titolari di permesso CE al momento dell'adozione dell'atto espulsivo, e non anche a chi ne abbia subito la revoca. Nel caso di specie, lo straniero era divenuto irregolare per effetto, appunto, del provvedimento di revoca del permesso CE, confermato dal TAR, ed aveva conseguentemente l'onere di abbandonare il territorio nazionale o di richiedere un ordinario permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 9, comma 9, tu. Correttamente pertanto il prefetto, preso atto che lo straniero era rimasto inerte, aveva emesso il decreto di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) tu imm. L'ordinanza appare condivisibile: oltre ad essere coerente con lo spirito degli articoli 9 e 13 tu, evita che si creino pericolose zone grigie che, viceversa, si realizzerebbero accogliendo la tesi difensiva. Ed infatti, se lo straniero cui sia stato revocato il permesso CE, non fosse espellibile ex art. 13, comma 2, in assenza di situazioni particolarmente allarmanti come quelle contemplate dall'art. 9, comma 10, si verificherebbe una stana situazione sospesa, una sorta di limbo in cui l'interessato non ha titolo per soggiornare, ma non può essere neppure allontanato.




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