-  Gasparre Annalisa  -  02/01/2017

Essere sorpresi a rubare non configura sempre presupposto per larresto – Cass. pen. 46703/16 – A.G.

Due stranieri venivano fermati perché sorpresi a rubare alcune confezioni di cosmetici, per un valore di circa 100 euro, all"interno di un supermercato. Anche se colti in flagranza, per i giudici non è legittimo l"arresto in flagranza perché il danno patrimoniale per la società proprietaria della struttura commerciale non è grave. L"arresto, infatti, è facoltativo se vi è l"attenuante della speciale tenuità.

Pertanto i giudici non convalidavano l"arresto dei due uomini operato dalla polizia e la Corte di cassazione conferma la decisione perché la valutazione circa la sussistenza dell"attenuante è di competenza del giudice della convalida.

 

In tema di arresto, su questa Rivista, 10.10.2016, Arresto in "quasi flagranza" di reato di omissione di soccorso stradale – Cass. pen. 17015/16; 12.9.2016, Furto in appartamento e arresto in quasi flagranza: il valore della segnalazione anonima – Cass. pen. 14499/16; 23.3.2016, Arresto facoltativo e fumus commissi delicti – Cass. pen. 5040/16; 14.3.2016, Limiti arresto differito e obblighi di polizia giudiziaria – Cass. pen. 2633/16; 8.3.2016, Arresto in flagranza per chi si introduce in un edificio oggetto di sequestro – Cass. pen. 3545/16; 8.3.2016 Arresto e quasi flagranza – Cass. pen. 7285/16.

 

 

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 settembre – 8 novembre 2016, n. 46703 - Presidente Palla – Relatore Zaza

Ritenuto in fatto

Con il provvedimento impugnato non veniva convalidato l'arresto di N.C.S.K.W. e F.K.W. per il reato di tentato furto aggravato di cinque confezioni di cosmetici, commesso il 31/01/2016 presso il supermercato _____, ritenuta la ravvisabilità dell'attenuante dei danno patrimoniale di speciale tenuità e la conseguente facoltatività dell'arresto, per insussistenza dei presupposti per l'esercizio di tale facoltà.

Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce violazione di legge sulla ritenuta sussistenza dell'attenuante; le difformi valutazioni formulate nel verbale di arresto, in considerazione del valore di € 107,25 degli oggetti che si tentava di sottrarre e del non costituire gli stessi beni di prima necessità, sarebbero sufficienti per ravvisare l'obbligatorietà dell'arresto nella prospettiva degli agenti operanti, in cui la stessa deve essere valutata.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

Nel provvedimento impugnato, la configurabilità dell'attenuante, determinativa della facoltatività dell'arresto, era valutata con specifico riferimento al valore dei beni dei quali era tentata la sottrazione.
A questa conclusione, il ricorrente si limita ad opporre una diversa valutazione di merito dello stesso elemento, che non evidenzia vizi logici in quella, difforme, del Tribunale; né è conferente il riferimento alla prospettiva degli agenti operanti, che rileva ai fini dell'esercizio della facoltà di arresto, i cui presupposti non sono oggetto dei motivi di ricorso, e non a quelli della sussistenza dei requisiti per l'obbligatorietà dell'arresto, quale la non ricorrenza dell'attenuante in discussione, la valutazione sui quali compete al giudice della convalida.

 

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.




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