Responsabilità civile  -  Giuseppe Piccardo  -  04/11/2022

Evento morte da Coronavirus e risarcibilità del danno - Tribunale di Torino, 19 gennaio 2022

Il Tribunale di Torino, con la sentenza del 19 gennaio 2022, Giudice Unico Dott. Giacomo Oberto, ad oggi, a quanto consta, isolata nel panorama giurisprudenziale in materia di risarcibilità di evento morte da coronavirus, ha ritenuto che le infezioni, nel caso di specie quella da COVID – 19, in quanto rientranti nell’ambito della definizione di infortunio, di cui alle condizioni generali di polizza assicurativa contratta dal de cuius e, dunque, in assenza di specifica esclusione contrattuale, risultino indennizzabili,  da parte dell’assicurazione, a favore degli eredi del contraente defunto.

La sentenza in commento trae origine da una causa promossa dagli eredi di un paziente deceduto a seguito di contagio da coronavirus, assicurato privatamente, contro gli infortuni- caso morte, contro la compagnia assicurativa che rifiutava la liquidazione, ritenendo, genericamente, la “non indennizzabilità del sinistro denunciato”.

Per meglio comprendere la vicenda, occorre precisare, preliminarmente, che le condizioni di polizza prevedevano l’indennizzabilità dei sinistri derivanti da infortunio e per il caso morte, in relazione ad infortuni che l’assicurato avesse subito nello svolgimento delle attività dichiarate nella scheda di polizza e di ogni altra attività non avente carattere professionale, con precisazione che doveva essere considerato infortunio l’evento dovuto a caso fortuito, violento o esterno, tale da produrre lesioni fisiche oggettivamente constatabili, aventi per conseguenza la morte, l’invalidità permanente o una mera inabilità temporanea.

La compagnia assicurativa, sulla base delle condizioni di polizza sottoscritte, in vita, dal de cuius,  anche in giudizio sosteneva che l’infezione da COVID – 19 non rientrasse nella copertura di polizza, in quanto esclusa dalla nozione di infortunio di cui sopra.

Il Tribunale di Torino accoglieva la domanda degli attori, rilevando, anzitutto, che in base alle risultanze della c.t.u., era emerso che le motivazioni all’origine del decesso erano conseguenza di una  condizione di insufficienza respiratoria da SARS-CoV-2, così condividendo le conclusioni del c.t.u., nella parte della relazione in cui lo stesso rilevava che “ le prodotte “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni” considerano l’infortunio – come peraltro di regola – un evento dovuto a causa a) fortuita, b) violenta ed c) esterna, in grado di determinare constatabili lesioni che possono determinare come conseguenza anche la morte” e che “nel contratto di riferimento non sono peraltro escluse le infezioni virali – così come quelle batteriche, micotiche o parassitarie – e che non sono documentate nel soggetto preesistenti situazioni in grado di facilitare l’insorgenza dell’infezione da SARS-CoV-2 così come la determinatasi sfavorevole evoluzione”.

Dunque, secondo il Tribunale subalpino, “in assenza di specifica esclusione contrattuale, l’infezione da SARS-CoV-2 soddisfa la definizione di infortunio contemplata nell’art.12 delle prodotte “Condizioni Generali” del contratto di assicurazione (…).

Peraltro, il Giudice, aggiungeva che anche nel caso in cui non si fosse ritenuta corretta la decisione assunta, l’articolo 1370 c.c.,  imporrebbe che le clausole di polizza limitative del rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, si sarebbero dovute ritenere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo. 

Infine, il Tribunale riteneva  priva di fondamento  la distinzione tra le nozioni di “infortunio” e “malattia, in termini di copertura assicurativa, ”Quasi che il contrarre una malattia non costituisse un infortunio”.

Con la decisione in commento, dunque, il Tribunale di Torino risolve in senso favorevole all’assicurato la questione relativa alla controversa questione inerente l’indennizzabilità  (o meno),  in ambito infortunistico privato, del decesso ascrivibile a infezione da Covid – 19, quale causa diretta ed esclusiva della morte del contraente;  questione, peraltro, relativa alla classificabilità del processo infettivo come infortunio o malattia, concettualmente diversi in ambito assicurativo e medico legale, come evidenzia il Giudice, richiamando, a a tal proposito, quanto riportato nelle “annotazioni” della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, le quali confermano l’inquadramento delle “ infezioni “ nel contesto di causa lesiva idonea a configurare l’ipotesi di “infortunio” indennizzabile.

Il Giudice, sulla base di tali considerazioni ritiene, quindi, l’idoneità dell’infezione COVID – 19  a rappresentare una “causa violenta, esterna e fortuita “ di morte del contraente, in conformità alle condizioni generali di polizza, verificando in subordine, la contestuale insussistenza di oggettivi fattori concausali nel determinismo delle conseguenze di danno indennizzabile.

Nella citata sentenza il Giudice ha altresì  chiarito che l’infezione non può  rientrare, sotto il profilo  contrattuale, nel concetto di “malattia”, chiarendo l’equivoco interpretativo tra il concetto assicurativo di “causa“, relativo al presupposto contrattuale dell’evento lesivo, con quello di “effetto”, vale a dire con la conseguenza della lesione, senza considerare che il principio di “indennizzabilità” dell’infortunio, riguarda esclusivamente il rapporto “causale“, indipendentemente dalla tipologia e dai tempi di manifestazione clinica della conseguenza (la malattia, appunto).

Il presupposto contrattuale di “malattia”, in ambito assicurativo è dunque, tutto ciò che non è riconducibile a causa violenta esterna e fortuita.

Quanto sopra incide, non solo in termini di risarcibilità del danno, bensì anche in relazione alla suddivisione dell’onere della prova tra assicurazione e contraente.

Infatti, qualora si consideri l’evento dannoso rientrante nei rischi assicurati, esso andrà provato dall’assicurato, in quanto fatto costitutivo della pretesa, mentre nel caso non si consideri rientrante nei rischi non compresi, andrà provato dall’assicurazione,  in quanto fatto impeditivo della pretesa di indennizzo del contraente.

La sentenza del Tribunale di Torino, come accennato, è isolata, rispetto all’orientamento attualmente adottato dalla giurisprudenza di merito (in particolare v. Trib. Roma 30 gennaio 2022; Trib. Pescara 22 marzo 2022, entrambe reperibili  sul sito www.iusexplorer.it), secondo il quale la causa violenta che caratterizza l’infortunio non opererebbe nel caso del coronavirus, a meno che non si dimostri che il contatto con il virus stesso, si sia verificato per effetto della stessa causa violenta.

La questione, tuttavia, non sembra, ad oggi si possa considerare definita, stante la divergenza di opinioni in dottrina ed in giurisprudenza sul punto, ed in particolare sulla rilevanza delle concause, nell’ambito degli  eventi mortali da COVID – 19 e sulle conseguenze che un’ampia serie di casi, quali quello oggetto della sentenza del Tribunale di Torino, potrebbe comportare sotto il profilo economico, per le assicurazioni.

In ogni caso, ad avviso dello scrivente, la decisione in commento va accolta favorevolmente, in quanto argomentata in modo chiaro e rigoroso sotto il profilo giuridico.

Nota: in dottrina, sulla risarcibilità del danno da morte da infezione COVID – 19, v. di recente: AA.VV, Pandemia e danni risarcibili, a cura di Paolo Cendon, Corsiero editore, 2022; MIOTTO, Assicurazione privata contro gli infortuni e covid, in www.ridare.it; POLOTTI DI ZUMAGLIA, Le infezioni da coronavirus e le assicurazioni contro i danni alla persona, in www.ridare.it, in senso adesivo alla sentenza del Tribunale di Torino; GENOVESE, Covid – 19 ed infortunistica privata: siamo di fronte ad un’aporia o ad un “bug”, 17 luglio 2020,  in www.ridare.it; ZOIA, SARS Co-V2 ed infortunio nell’assicurazione privata: annotazioni medico legali, 19 maggio 2020, in www.ridare.it


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