-  Gasparre Annalisa  -  31/12/2016

Facciamo un brindisi? Attenti al tappo! – Cass. pen. 32548/16 – Annalisa Gasparre

Non era un brindisi privato, ma ambientato in un ristorante dove è stata stappata una bottiglia e il tappo ha colpito l"occhio una donna seduta al tavolo, provocandole serie ripercussioni fisiche.

Secondo i giudici il proprietario versa il colpa non avendo adottato le necessarie cautele nello svolgimento di attività lecita; consequenziale la sua condanna per lesioni colpose.

 

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 – 27 luglio 2016, n. 32548 - Presidente Blaiotta – Relatore Serrao

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. II Giudice di Pace di Vicenza, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato P. B.F. responsabile del reato di lesioni colpose (art.590 cod. pen.), commesso in Vicenza il giorno 8 marzo 2009, per avere l'imputato colpito M.A. all'occhio destro stappando una bottiglia senza adottare le cautele dei caso.

2. B.F.P. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata sia per vizio di motivazione con riguardo all'accertamento dell'ascrivibilità del fatto all'imputato sia per violazione dell'art.62 bis cod. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, deduce che dall'istruttoria espletata non sarebbe emersa la prova certa che la lesione patita dalla vittima fosse riconducibile alla sua condotta e si duole che il giudice abbia negato le circostanze attenuanti generiche sulla base della gravità dei danno cagionato alla vittima, non altrimenti accertato, senza prendere in considerazione la condotta tenuta dall'imputato nell'immediatezza dei fatto.

3. Nella sentenza impugnata risultano indicati gli elementi istruttori sui quali il giudice di merito ha fondato la pronuncia di condanna; segnatamente, la dichiarazione della persona offesa in merito alle scuse rivoltegli dal P. allorchè si è recato da lei in ospedale e la compatibilità della lesione subita dalla vittima con la dinamica riferita dalla testimone I., che ha visto l'imputato, titolare del locale in cui era avvenuto il fatto, stappare una bottiglia per un gruppo di clienti seduti al tavolo accanto al loro qualche istante prima che la vittima fosse colpita.

4. Si tratta di argomentare esente da vizi, con il quale si è dato conto con motivazione congrua dei procedimento logico seguito nella valutazione delle prove. Vale, poi, ricordare che compito della Corte di Cassazione non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presenti fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con atti dei processo, specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, Napoli, Rv. 233460; Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti, Rv. 233778). Nessun elemento di tal fatta risulta dedotto nel ricorso.

5. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato in ragione della gravità dei danno cagionato alla vittima (ipoema post-traumatico, rottura coroide, emorragia sottoretinica, edema retinico di Berlin). Si richiamano le pronunce della Corte regolatrice che affermano l'insindacabilità, in quanto riservata al giudice di merito, della scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare, come nel caso di specie, una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).

L'obbligo di motivazione può, peraltro, ritenersi assolto con l'indicazione dei criteri ritenuti dirimenti.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.




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