-  Ricc√≤ Riccardo  -  23/03/2017

Falcidia IVA, esdebitazione fallimentare e sovraindebitamento – Riccardo Riccò

A lungo si è discusso circa la falcidiabilità o meno del credito IVA nelle procedure di concordato preventivo: essendo il divieto (di falcidia dell"IVA e degli altri tributi costituenti risorse proprie dell"Unione europea) espresso solo nei luoghi di "regolamento" della transazione fiscale (all"art. 182-ter, L.f.), alcuni tribunali consentivano al debitore di presentare domanda di concordato (artt. 160 s.) con proposta di pagamento solo parziale del debito IVA.

Ad es. Trib. Como, 28 genn. 2013; Id., 25 sett. 2013; Trib. Cosenza, 29 maggio 2013; Trib. Campobasso, 31 luglio 2013; App. Genova, 27 luglio 2013; Trib. Busto Arsizio, 4 ott. 2013; Trib. Sondrio, 12 ott. 2013; Trib. La Spezia, 24 ott. 2013; Trib. Ascoli Piceno, 14 marzo 2014.

Alcuni altri, però, giudicavano in senso esattamente contrario, dichiarando inammissibili tutte le domande di concordato con previsione di pagamento non integrale dell"IVA.

Ad es. Trib. Roma, 16 dic. 2009 (se non in rete, in Dir. Fall. 2011, II, 369); Trib. Vicenza, 18 apr. 2013; Trib. Brescia, 10 luglio 2013; App. Brescia, 13 sett. 2013; Trib. Monza, 2 ott. 2013.

Entrata in vigore la Legge c.d. salva-suicidi, disciplinante inter alia le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, il cui art. 7, comma 1, terzo periodo, contiene analogo divieto), si è anche specificato che "il debito per IVA va sempre pagato per intero nel concordato preventivo, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale, atteso che la norma che lo prevede va considerata inderogabile e di ordine pubblico economico internazionale, come confermato dalla recentissima disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento" (Trib. Vicenza, 27 dic. 2012; Id., 18 aprile 2013).

Come confermato dalla Cassazione.

Cass. Civ., 30 aprile 2014, n. 9541, Pres. Rordorf, Rel. Di Virgilio, sez. I civ.

Poi, però, è intervenuta la Corte di Giustizia (U.E.), con sent. 7 aprile 2016, C-546/14, per dirci che le norme dell"Unione non impediscono la falcidibilità in concordato dell"IVA, pur risorsa propria della U.E., nei limiti in cui il trattamento concorsuale previsto non sia per il Fisco deteriore rispetto alle alternative di liquidazione praticabili.

Così la Cassazione, a Ss. Uu., pur obtorto collo, ha finalmente statuito che "la previsione dell"infalcidiabilità dell"IVA … trova applicazione solo nell"ipotesi di proposta di concordato accompagnata da transazione fiscale".

Cass. civ., Ss. Uu., 27 dic. 2016, n. 26988, 1° Pres. Rordorf, Rel. Nappi.

Fatto salvo, come sopra, il divieto di falcidia di cui all"art. 182-ter, stessa sorte dovrebbe dunque toccare all"analogo divieto contenuto nell"art. 7 della legge sul sovraindebitamento.

Speriamo, comunque sia, che con la riforma attualmente in cantiere non si perda l"occasione di intervenire sul punto per espungere dal sistema, anzi relativizzare un divieto (il divieto di falcidia dell"IVA nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento) la cui assolutezza può anche, in certi casi, risultare "diseconomica" (specie se il piano, accordo ecc. sia in un qualche modo, esternamente, incentivato).

Intanto, ad ogni buon conto, possiamo apprezzare che la Corte di Giustizia abbia chiarito che il diritto dell"Unione "non osta a che i debiti da imposta sul valore aggiunto siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi … [artt. 142 ss., L. fall. it.], che prevede una procedura di esdebitazione con cui un giudice può, a certe condizioni, dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica non liquidati in esito alla procedura fallimentare cui tale persona è stata sottoposta".

Corte Giust. U.E., 16 marzo 2017, C-493/15.




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