-  Santuari Alceste  -  09/04/2016

Farmacie e parafarmacie sono assimilabili – Tar Toscana 520/16 – Alceste SANTUARI

Le parafarmacie erogano un servizio volto a soddisfare bisogni connessi alla salute che, per molti versi, è assimilabile a quello svolto dalle farmacie e pertanto possono installare l'insegna a croce verticale (cd. a bandiera).

Il Tar Toscana, sez. III, con sentenza 21 marzo 2016, n. 520, si è pronunciato sul ricorso presentato da un titolare di una parafarmacia del capoluogo toscano che si è visto negare la possibilità di installare una insegna a bandiera a forma di croce, atteso che il regolamento edilizio prevedrebbe la possibilità di derogare al predetto divieto soltanto in alcune specifiche ipotesi nelle quali non rientra quella di cui alla domanda presentata dalla parafarmacia Sibilla.

In particolare, nel ricorso presentato ai giudici amministrativi toscani, la parafarmacia ha contestato l"illegittimità del regolamento per le insegne del comune nella parte in cui non includerebbe le parafarmacie fra i servizi di pubblica utilità per i quali è consentita la deroga.

Il Tar Toscana ha riconosciuto fondata la doglianza di parte attrice statuendo quanto segue:

-) allo stato attuale della legislazione anche i predetti esercizi erogano un servizio volto a soddisfare bisogni connessi alla salute che, per molti versi, è assimilabile a quello svolto dalle vere e proprie farmacie;

-) nelle parafarmacie è, infatti, possibile reperire farmaci la cui dispensazione non necessita di ricetta medica (categoria che include oggi quasi tutti i medicinali inclusi nella fascia C del prontuario), presidi per l"automedicazione, medicinali veterinari anche sottoposti a ricetta medica ad esclusione degli stupefacenti di cui all"art. 45 del DPR 309/90, servizi diagnostici come misurazione della pressione, esami delle urine etc.., prenotazione delle visite specialistiche presso il SSN;

-) al pari di quanto accade per le farmacie, i predetti servizi non si esauriscono in un mero scambio di natura commerciale fra venditore e cliente ma, data la loro rilevanza per la tutela del diritto alla salute, hanno un contenuto strettamente professionale, potendo essere erogati soltanto da soggetti particolarmente qualificati come i farmacisti che l"ordinamento nazionale, non a caso, considera come "persone esercenti un servizio di pubblica necessità" (art. 359 c.p.);

-) la vendita di prodotti medicinali e la erogazione dei connessi servizi di pubblica utilità costituiscono attività economiche di rilevanza comunitaria che godono garanzia della libertà di stabilimento prevista dagli artt. 49 e seguenti del TFUE;

-) conseguentemente, ogni restrizione normativa che ne ostacoli o ne scoraggi l'esercizio da parte dei cittadini dell'Unione europea deve essere debitamente giustificata (Corte Giustizia UE sez. IV, 05/12/2013, n. 159);

-) in recepimento dei predetti principi anche il legislatore nazionale attraverso gli artt. 1 della L. 24 marzo 2012 n. 27 e 34, l. 22 dicembre 2011 n. 214 ha sancito che le disposizioni imponenti divieti, restrizioni oneri o condizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono da interpretarsi in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, affidando, quindi, al giudice un rigoroso controllo di proporzionalità nei confronti dei provvedimenti amministrativi e dei regolamenti che prevedano restrizioni alla libera iniziativa o che, comunque, siano suscettibili di alterare il libero gioco della concorrenza;

-) ne discende che un regolamento comunale che ponga limiti alla ordinaria facoltà dell"imprenditore che si rivolge ad un"utenza indifferenziata di segnalare alla clientela l"ubicazione dell"esercizio costituisce una potenziale restrizione della libertà economica che deve essere adeguatamente giustificata da motivi di interesse generale sulla base di un bilanciamento operato secondo i criteri di proporzionalità e non discriminazione.

In quest"ottica, i giudici amministrativi hanno ritenuto che assume "rilevanza la circostanza che in relazione ad un"ampia fascia di servizi sanitari le parafarmacie svolgono la propria attività in regime di concorrenza con le farmacie, con la conseguenza che ogni trattamento differenziato suscettibile di favorire queste ultime deve trovare adeguata giustificazione negli "obblighi di servizio pubblico" (limitazioni territoriali alla apertura delle sedi in relazione alla cd. "pianta organica", obblighi di apertura in orari predeterminati, turni, etc.) a cui esse, a differenza delle parafarmacie, sono soggette. Obblighi che impongono, è vero, forme di compensazione ma non giustificano qualsiasi tipo di trattamento differenziato."

Il Tar ha ribadito che, sebbene la Corte di giustizia UE (sez. IV) abbia considerato legittima la normativa nazionale che impedisce alle parafarmacie la vendita di medicinali di fascia C necessitanti di prescrizione medica (ma con onere a carico dell"utente), in relazione agli effetti che ciò potrebbe comportare sulla sostenibilità economica degli esercizi farmaceutici costretti ad operare in sedi economicamente poco appetibili (sentenza 5 dicembre 2013, n. 159), la giurisprudenza amministrativa e la Autorità garante per la concorrenza hanno censurato forme di discriminazione fra le due categorie di imprese che non trovavano giustificazione nel particolare regime vincolistico che connota gli esercizi farmaceutici (TAR Umbria, sez. I, 25/07/2014, n. 421; Agcm, 17 gennaio 2013, n. 1603 e 18 giugno 2014 ).




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