-  Redazione P&D  -  16/05/2011

FATTISPECIE DI CONCORSO: DROGA IN ABITAZIONE, INTERVENTO SUCCESSIVO, ADESIONE A SPOSTAMENTI DI MASSA - RM

10.4.10. Segue: non si concorre nella detenzione di armi e di droga rinvenute all'interno di una abitazione per il solo fatto d'esser in possesso delle chiavi dell'appartamento.

Non configura concorso nella detenzione di armi e di droga, rinvenute all'interno di una abitazione, il solo fatto d'esser in possesso delle chiavi dell'appartamento:
“al fine di poter ritenere il concorso (morale) a un fatto penalmente rilevante, e non la mera passiva connivenza penalmente lecita, cioè la semplice consapevolezza della commissione del reato senza averlo impedito quando non si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo, occorre la sussistenza di concreti elementi idonei a dimostrare che l'opera dell'istigatore sia venuta a incidere concretamente sulla psiche del concorrente-autore materiale, anche solo rinsaldando il (preesistente) proposito criminoso di quest'ultimo. (Fattispecie nella quale la Corte ha conseguentemente annullato la decisione "de libertate" che aveva ravvisato il concorso nella detenzione di armi e di droga rinvenute all'interno di una abitazione a carico di una persona per il solo fatto che questa era stata trovata in possesso delle chiavi dell'appartamento onde si era sostenuto che non potesse ignorare che all'interno di questo fossero custodite le armi e la droga)”.
Cassazione penale, sez. IV, 31 gennaio 2008, n. 9500. D. Guida al diritto 2008, 15 93 (SOLO MASSIMA)
E' eventualmente riciclaggio (e non concorso morale in peculato) quando l'intervento risulta solo successivo alla consumazione del reato (cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011):
“può ravvisarsi la sussistenza di un concorso morale nel reato se, prima del compimento dell'azione criminosa, vi è un accordo in merito alla commissione del reato, tale per cui la partecipazione del concorrente morale possa offrire un contributo causale all'azione, in termini di rafforzamento del proposito criminoso. (Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto che gli imputati dovessero essere condannati per il reato di riciclaggio a loro ascritto mancando la prova di una qualsivoglia forma di concorso anche morale nei delitti presupposti di peculato, non essendo stato dimostrato né che gli imputati fossero consapevoli di tutti gli elementi costitutivi di ogni singolo peculato commesso, né che gli stessi fossero consapevoli, prima della realizzazione di ogni episodio criminoso, delle relative modalità esecutive, né tanto meno che gli stessi avessero fornito un contributo causale alla realizzazione dei delitti presupposti)”.
Tribunale Milano, sez. IV, 17 maggio 2007 - Foro ambrosiano 2007, 3 286
E' stata considerata condotta configurante concorso morale la sistematica ed ininterrotta adesione agli spostamenti di massa, nel flusso vorticoso ed incontrollato dei tifosi, che si muovono in frange armate e travisate:
“nell'ambito di una partita di calcio, le condotte di incitamento, anche soltanto verbale, indirizzate contro gli avversari e la polizia, la sistematica ed ininterrotta adesione agli spostamenti di massa (nel flusso vorticoso ed incontrollato dei tifosi che si muovono in frange armate e travisate dai pullman ai luoghi di raccolta, dall'interno all'esterno dello stadio, dagli spalti agli accessi dell'impianto) costituiscono forme di partecipazione morale (sub specie di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, ovvero di sostegno psicologico alle altrui attività esecutive); in un contesto ambientale peculiare, quale quello indicato, anche la semplice presenza consapevole ed ostinata (quantunque inoperosa) accanto a chi pone in essere atti di violenza verso le forze dell'ordine o atti di danneggiamento a carico delle dotazioni interne allo stadio, costituisce pur sempre una modalità evidente di sostegno psicologico agli altri correi che certamente si sentono rafforzati nei propositi criminosi di devastazione dall'incremento numerico del gruppo di appartenenza. Tale ruolo si distingue, pertanto, da quello di chi casualmente (e incolpevolmente) si trova coinvolto in una preoccupante escalation di violenze ma cerca di mettersi in salvo, guadagnando una sicura via di fuga, piuttosto che unirsi attivamente ai facinorosi, addirittura seguendo gli spostamenti di massa per partecipare meglio a tutte le sequenze dei disordini”.
Tribunale Avellino, 15 ottobre 2007 S. e altro Giur. merito 2008, 4 1066 (NOTA)nota TADDEO




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