-  Cuzzola Paolo Fortunato  -  24/11/2015

F.I.F.A.- RIFORMA REGOLAMENTO AGENTI: COSA CAMBIA? di Paolo F. Cuzzola

Il 21 Marzo 2014 il comitato esecutivo della F.I.F.A. ha riformato il regolamento Agenti ("Regulation with intermediaries"), a seguito di tale riforma la figura dell'agente F.I.F.A. è stata trasformata in quella dell'intermediario.

Da una prima lettura del testo normato sorgono una serie di domande che necessitano di risposte chiare e precise, ovvero, quali sono gli elementi che individuano l'intermediario? quali le sue competenze? Quali le differenze con l'agente?

Purtroppo non è possibile fornire delle risposte esaustive poiché, da una attenta analisi della normativa, la figura dell'intermediario non ha avuto una regolamentazione tout court piuttosto sono stati individuati e fissati quelli che potremmo definire "standard minimi".

Nella sostanza, abbiamo assistito alla nascita di un tertium genus che di fatto ha sconvolto i criteri di legittimazione ad agire di avvocati ed agenti. Chi ne risente maggiormente di tale mix è l'agente che allo stato attuale si ritrova "vittima" di una deregulation senza confini, mentre la figura dell'avvocato si dimostra ancora immutata.

La norma fondamentale che disciplina il ruolo dell'avvocato all'interno dell'ordinamento sportivo è l'art. 5 del Regolamento Agenti FIGC, il quale prevede che: "Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell'opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa statuale e sportiva vigente".

Ancora. L'art. 4.2 del Titolo II del Regolamento Agenti FIFA statuisce che: "un avvocato che esercita l'attività professionale, legalmente abilitato in conformità con le norme in vigore nel Paese in cui è domiciliato, può rappresentare un calciatore o una società di calcio nella negoziazione di un contratto di lavoro o di trasferimento".

Ergo l'avvocato è il professionista alla quale calciatori e società possono affidare l'attività di assistenza e consulenza al pari di agenti e prossimi congiunti dell'atleta. Dottrina e giurisprudenza, infatti, ritengono che gli incarichi affidati ad un legale assumono la forma di contratti atipici misti con elementi propri del contratto di mandato e di quello di agenzia o di mediazione.

La figura dell'intermediario, a differenza della precedente, risente di un certo "obbligo di risultato", essendo la sua attività volta al conseguimento di uno specifico risultato (accordo di trasferimento o stipula di un contratto), e quindi oggettivamente limitata nella sua naturale espansione verso altri molteplici aspetti, quali consulenza giuridica in materia infortunistica, assicurativa e bancaria, previdenziale o giuslavoristica.

Stanti così le cose, giova delineare le sostanziali differenze e modifiche intervenute tra il previgente Regolamento Agenti FIFA del 2001, e la novella del 2014.

In vigenza del Regolamento dell'anno 2001, i soggetti che intendevano negoziare un contratto di lavoro o un accordo di trasferimento potevano attribuire il mandato ad un agente munito di regolare licenza rilasciata dalla federazione nazionale competente o, alternativamente, anche ai genitori, ai fratelli o al coniuge dell'atleta, o ad un avvocato.

L'agente quindi, per poter esercitare la propria attività necessitava di una licenza ad hoc, la quale veniva rilasciata a seguito di un esame scritto (art. 8, comma 1) e dopo aver accertato precisi requisiti (mancanza di condanne penali a suo carico, reputazione impeccabile, etc.).

Dopo aver acquisito la relativa licenza, infine, l'agente doveva stipulare un'apposita assicurazione per la responsabilità professionale a suo nome a copertura dei rischi inerenti alla sua attività.

Il nuovo regolamento sugli intermediari, invece, all'art. 1, comma 1, prevede che i soggetti che si propongono di negoziare un contratto di lavoro o un accordo di trasferimento possono avvalersi dell'opera di un intermediario, sia esso una persona fisica o giuridica. I soggetti interessati devono pertanto sottoscrivere un'apposita "Dichiarazione di Intermediazione" come indicato nell'allegato 1 di tale regolamento (Art. 2, comma 2).

Dopo la novella del 2014, il ruolo centrale è affidato alle singole Federazioni nazionali che hanno il compito di controllare lo "status" dell'intermediario sia in ordine ai requisiti necessari, sia in ordine all'annotazione dei nominativi nell'apposito sistema di registrazione degli intermediari rispondente a precisi criteri di pubblicità stabiliti dall'art. 6, comma 3, del Regolamento.

Occorre, inevitabilmente, puntualizzare che la procedura per diventare un intermediario è diventata molto più semplice rispetto alla precedente normativa: niente più esame da parte della FIFA, niente più assicurazione per responsabilità professionale.

Ciò a cui abbiamo assistito, in sostanza, è una sorta di "Federalismo Regolamentare" che vede attribuite maggiori competenze alle Federazioni nazionali.

In questo contesto, quindi, l'orientamento espresso dalla FIFA può essere considerato, da un lato, audace nell'aver delegato la responsabilità di regolamentare la professione alle federazioni nazionali, dall'altro, disorientante nel dar luogo, inevitabilmente, a potenziali divergenze di opinioni e difformità di applicazione nel mondo del calcio sempre più popolato e globalizzato.




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