-  Cariello Maria  -  04/07/2012

FILTRO IN APPELLO E LEGGE PINTO SOPRA I SEI ANNI - Maria CARIELLO

In vigore dal 26 giugno il DL sviluppo n. 83/2012, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 147/12, riforma alcuni articoli del Cpc ed i procedimenti per gli indennizzi alle vittime dei processi-lumaca.  

Cominciamo dal regime delle impugnazioni in appello: arriva un filtro fondato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal giudice in via preliminare rispetto alla trattazione: «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta».

Il filtro di inammissibilità non trova applicazione relativamente alle cause in cui è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e quelle introdotte in primo grado con il procedimento sommario di cognizione.  Il giudice, all'udienza di cui all'articolo 350 Cpc, prima di procedere dichiara la inammissibilità dell'appello con ordinanza succintamente motivata «anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi».  L'ordinanza di inammissibilità che dovrà contenere la statuizione sulle spese a norma dell'art. 91 Cpc, potrà essere pronunciata quando la prognosi negativa circa la accoglibilità del gravame investa sia l'impugnazione principale, sia l'impugnazione incidentale "tempestiva".

E se l'impugnazione è dichiarata inammissibile? Contro il provvedimento di primo grado sarà possibile proporre ricorso per cassazione «nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello». Il termine per ricorrere in cassazione decorre dalla comunicazione o notificazione se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Quanto alla decadenza dall'impugnazione, si applica l'articolo 327 Cpc. Quando l'inammissibilità è dichiarata per le medesime ragioni, inerenti alle questioni di fatto della decisione impugnata oppure quando venga impugnata la sentenza d'appello confermativa del primo grado, il ricorso per cassazione può essere proposto per i soli motivi di stretta legittimità ( motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 360 Cpc).

Altra novità : risarcimento, ma non per tutti. Le modifiche alla legge Pinto inserite nel decreto legge sviluppo stringono l'entità dei risarcimenti; ridefiniscono il procedimento, rendendolo analogo a quello previsto per il decreto ingiuntivo; sanzionano le richieste pretestuose;  fissano tempi per le domande, tali da condurre ad una migliore destinazione delle risorse, inattuabili le ipotesi di affidamento al circuito amministrativo (prefetti, agenzia delle entrate) della procedura, confermando la scelta giurisdizionale .

Le novità saranno applicabili (presumibilmente) dopo l'estate 30 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione;  la parte interessata dovrà essere attenta a più aspetti. Innanzitutto non dovranno essere trascorsi più di 60 giorni dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento contestato è diventata definitiva. E poi andrà valutata la durata del procedimento: il processo tipo non potrà cioè durare più di sei anni, tre anni per il primo grado, due per l'appello e uno per la Cassazione.

Al di sotto di questi limiti nessuna richiesta potrà essere soddisfatta. Al di sopra, andrà verificato dalla Corte d'appello il ritardo: per ogni anno o per frazioni di anno superiori a sei mesi, del limite del grado di giudizio il risarcimento potrà essere compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 1.500. La determinazione di un importo superiore non potrà superare il valore della causa. Nella determinazione dell'importo l'autorità giudiziaria dovrà tener conto della condotta del giudice e delle parti, degli interessi coinvolti e del valore della controversia.

La condotta delle parti potrebbe pesare, visto che il Dl sottolinea che nessun risarcimento potrà essere chiesto dalla parte responsabile di forme di abuso del processo, in funzione dilatoria. Avere definito tempi standard ed i parametri per la liquidazione dei ritardi, ha un effetto immediato nel determinare la fisionomia del procedimento, permettendo decisioni prevedibili. Il decreto potrà essere oggetto di impugnazione in tempi stretti, salvaguardando  la possibilità di una tutela rafforzata, visto che sull'impugnazione deciderà,  la Corte d'appello in composizione collegiale.

 




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