-  Santuari Alceste  -  20/12/2015

FONDAZIONI LIRICHE: ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO E STABILIZZAZIONE LAVORATORI – Cons. St. 5617/15 e Corte Cost. 260/15 – Alceste SANTUARI

Le fondazioni liriche sono organizzazioni di diritto pubblico

Anche alle fondazioni in parola si applicano le disposizioni in ordine alla stabilizzazione del rapporto di lavoro

Due interventi giurisprudenziali: Consiglio di Stato e Corte costituzionale

Le fondazioni liriche sono state recentemente oggetto di attenzione da parte dei giudici di Palazzo Spada e di quelli della Consulta.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 5617 del 10 dicembre 2015 si è pronunciato in ordine al ricorso presentato da una fondazione lirica contra la relativa inclusione nell"elenco Istat delle P.A., di cui all"art. 1, comma 3, l. 196/2009. Preme ricordare che per effetto del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella l. 135/2012, i soggetti compresi nel perimetro della P.A. e delle sue articolazioni organizzative (documentato, appunto, dall"elenco Istat) sono stati sottomessi a drastici interventi di riduzione della spesa.

La fondazione ha sostenuto la propria autonoma personalità giuridica di diritto privato discendente dal d.lgs. 367/21996, nonché l"assenza del requisito del controllo da parte di altro ente pubblico, attesa la piena libertà di autodeterminazione operativa e gestionale, peraltro sancita anche nello statuto della fondazione medesima. Inoltre, la fondazione ha evidenziato che, per l"applicabilità del regime penalizzante imposto dal d.l. "spending review" del 2012 sopra citato, avrebbe impedito alla fondazione di perseguire le proprie finalità istituzionali, incidendo così in modo negativo sul servizio da erogare ai cittadini, in un settore importante quale quello della promozione e lo sviluppo della cultura musicale.

Confermando la decisione del Tar Lazio n. 5635/2013, il Consiglio di Stato ha statuito che "non può essere posta in dubbio la sussistenza di un controllo pubblico, del tutto rispondente a quanto previsto dall"art. 3, comma 26, d. lgs. 163/2006", che non risulta inficiata né dalla natura privatistica della personalità giuridica, né dall"autonomia statutaria della fondazione in parola.

Per i giudici di Palazzo Spada gli elementi caratterizzanti la fattispecie pubblicistica della fondazione sono da rinvenire nei seguenti:

-) vigilanza, ex art. 19, d.lgs. n. 367/1996, del Ministero per i beni e le attività culturali, nei cui confronti sussiste obbligo di rendiconto;

-) possibilità di commissariamento della fondazione (art. 21, d.lgs. 367/1996);

-) affidamento della presidenza della fondazione al sindaco della città ove la fondazione ha sede e presenza obbligatoria, nel consiglio di amministrazione, di due rappresentanti dell"autorità di Governo;

-) nomina ministeriale del collegio dei revisori dei conti;

-) controllo della gestione finanziaria da parte della Corte dei Conti;

-) liquidazione coatta amministrativa (e non fallimento) in caso di insolvenza (art. 20, d.lgs. 367/1996).

In ultima analisi, le fondazioni – a giudizio del Consiglio di Stato – per quanto dotate di autonomia gestionale statutariamente prevista per l"esercizio delle loro finalità istituzionali e delle attività connesse o strumentali, devono qualificarsi come organismi di diritto pubblico.

Sia permesso dissentire da qualche elemento caratterizzante riportato nella sentenza, atteso che commissariamento e affidamento della Presidenza ad un rappresentante dell"ente locale sono previsioni statutarie che potrebbero invero risultare applicabili alle fondazioni "di diritto comune", senza per questo rendere le stesse di per sé organismi di diritto pubblico. Parimenti, non sembra dirimente la clausola relativa alla liquidazione coatta amministrativa, quale alternativa al fallimento, considerato che proprio quest"ultimo è lungi dall"essere concepito quale "destino" delle fondazioni.

In tema di fondazioni lirico-sinfoniche è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con sentenza 11 dicembre 2015, n. 260, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 40, c. 1-bis, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modifiche, dall'art. 1, c. 1, della l. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui prevede che l'art. 3, c. 6, primo periodo, del d.l. 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modifiche, dall'art. 1, c. 1, della l. 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine. I giudici costituzionali, con riguardo ai lavoratori dello spettacolo, hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha valorizzato il ruolo della "ragione obiettiva" come mezzo adeguato a prevenire gli abusi nella stipulazione dei contratti a tempo determinato e come punto di equilibrio tra il diritto dei lavoratori alla stabilità dell"impiego e le irriducibili peculiarità del settore (sentenza 26 febbraio 2015, nella causa C-238/14, Commissione contro Granducato di Lussemburgo, che riprende le affermazioni della sentenza della Corte di giustizia, 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri).




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