-  Santuari Alceste  -  13/02/2012

FONDAZIONI: NOVITA' DALL'UNIONE EUROPEA - Alceste SANTUARI

Nell"ambito dell"Unione Europea da tempo si avverte l"esigenza di poter disporre di forme giuridiche ed organizzative "cross-border", attraverso le quali realizzare finalità di pubblica utilità.

In questa direzione, la Commissione Europea ha elaborato nei giorni scorsi una proposta di regolamento, da adottarsi da parte del Consiglio Europeo, riguardante uno "Statuto per le Fondazioni Europee" (COM(2012) 35 definitivo) dell"8 febbraio 2012.

Analizziamo di seguito i principali aspetti della proposta di regolamento:

  1. personalità giuridica: la fondazione europea costituisce una organizzazione con propria autonoma personalità giuridica;
  2. finalità: la fondazione europea persegue scopi di interesse collettivo;
  3. scopi perseguiti: arte, cultura e tutela storica; tutela ambientale; diritti umani e civili; eliminazione di barriere basate sulla differenza di genere, etnia, religione, disabilità o orientamenti sessuali;
  4. welfare, compresi gli interventi per combattere la povertà;
  5. interventi umanitari e in caso di disastri;
  6. cooperazione allo sviluppo;
  7. assistenza ai rifugiati o immigrati;
  8. protezione e tutela dei minori, giovani e anziani;
  9. assistenza e tutela delle persone disabili;
  10. protezione degli animali;
  11. scienza, ricerca e innovazione;
  12. educazione e formazione;
  13. culturale europea ed internazionale;
  14. sanità, benessere e assistenza medica;
  15. tutela dei consumatori;
  16. tutela delle persone fragili e vulnerabili;
  17. sport dilettantistico;
  18. supporto infrastrutturale per le organizzazioni aventi finalità di natura pubblica.

Le fondazioni europee possono svolgere attività nell"ambito dell"Unione Europea e per la loro costituzione necessitano di un fondo di dotazione minimo pari a 25.000 euro, il quale risponde delle obbligazioni sociali.

Le fondazioni europee possono svolgere attività economico-imprenditoriale a condizione che queste siano destinate esclusivamente per il perseguimento delle finalità indicate negli statuti. Sono altresì ammesse attività economiche non direttamente correlate con le finalità statutarie nella misura del 10 per cento dell"ammontare complessivo del bilancio, a condizioni che queste entrate trovino una rendicontazione separata nel bilancio della fondazione.

La proposta di regolamento prevede la possibilità di "cross-border merger", ossia la facoltà per le fondazioni – il cui ordinamento giuridico di appartenenza preveda una simile possibilità – di procedere alla fusione "transfrontaliera".

Infine, le fondazioni europee saranno sottoposte alle disposizioni fiscali dei Paesi membri in cui avranno eletto la propria sede legale, così come le donazioni seguiranno le norme tributarie dello Stato membro in cui il donante ha la propria residenza fiscale.

L"impianto su cui è costruita la proposta della Commissione Europea è quello di civil law: invero, molte sono le disposizioni che si possono ritrovare nel nostro ordinamento italiano concernente le fondazioni, il loro riconoscimento giuridico, la loro trasformazione, scioglimento, et similia. Un elemento che preme sottolineare è il quantum richiesto per la costituzione e il riconoscimento giuridico che rispetto a quanto invalso nell"ordinamento italiano risulta essere decisamente inferiore. Infatti, ancorché non previsto da alcuna disposizione normativa di diritto positivo, la prassi invalsa in questi anni sia presso le regioni sia presso le prefetture indica che normalmente il livello minimo del fondo di dotazione si colloca in un range che varia dai 100 ai 200.000 euro. Considerando che la fondazione risulta costituita anche per svolgere attività economiche e che – come noto – è il fondo di dotazione che risponde delle obbligazioni sociali ci si chiede se l"importo indicato dalla proposta di regolamento non sia eccessivamente basso.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film