-  Mazzon Riccardo  -  23/01/2012

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA: L'AZIONE DI RISARCIMENTO - RM

L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata; la CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada può, tuttavia, intervenire nel processo, anche in grado di appello.

Il responsabile del danno deve essere convenuto in giudizio solamente nelle seguenti tre ipotesi:

  • quando il veicolo o natante, che ha cagionato il sinistro, non risulti coperto da assicurazione;
  • quando il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb) del codice delle assicurazioni, e, nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis) sempre del medesimo codice, lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione (ipotesi aggiunta dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198);
  • quando il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (ipotesi aggiunta dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198).

Nel giudizio promosso nelle ipotesi nelle quali il veicolo o natante, che ha cagionato il sinistro, risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione.

L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile, in tutti i casi evidenziati nel Codice delle Assicurazioni (ad eccezione dell'ipotesi in cui il veicolo o natante, che ha cagionato il sinistro, risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente: in quest'ultimo caso, l'azione che spetta al danneggiato, nei confronti dell'impresa designata, è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta).

Qualora vi siano più persone danneggiate, nello stesso sinistro, ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate, nei confronti dell'impresa designata, sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità indicato nel C.d.A. - cfr. amplius, Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, Torino 2010).
L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata: in tal caso, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del principio della giusta proporzionalità, sopra descritto.Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile: "...Litisconsorzio necessario. 1. Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. 2. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito....". Articolo 102 codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

Gli assicurati con imprese, esercenti i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nel C.d.A., i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione (nonché le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno) sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all'impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti evidenziati dal C.d.A. (cfr., amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011).

Se, invece, il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta; anche in questo caso, peraltro, le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità evidenziati dal C.d.A, nei confronti dell'impresa designata.

Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada (in deroga alle regole generali), alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa, al commissario, le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni, nei limiti di quanto previsto nel regolamento richiamato dal C.d.S.: in caso di insufficienza dell'attivo, le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Per l'assolvimento del compito sopra descritto, il commissario provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta: il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria, in relazione alle mansioni espletate.

In tal caso, gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano, al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.

Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta.

Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada.

La CONSAP - Fondo di garanzia delle vittime della strada può intervenire nel processo, anche in grado di appello.

 




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