-  Comand Carol  -  03/03/2015

FONDO DI SOLIDARIETA': RICHIESTE ED IMPUGNAZIONI - C.d.S., sez. I, parere n. 615/15 - Carol COMAND

- Elargizioni alle vittime di richieste estorsive

- impugnazione del parere del pubblico ministero che respinge l'istanza per la sospensione dei termini

- inammissibilità del ricorso per esercizio, da parte del p.m., del potere giurisdizionale.

L'art. 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (disposizioni concernenti il fondo di solidrietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), contempla la possibilità, al sussistere di determinate condizioni, di concedere l'elargizione agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni "aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive".

Nel parere che si riporta dato il certo attuale interesse sollevato, alla sezione veniva chiesto di esprimersi altresì sulle modalità di esercizio dell'azione da parte di un'associazione antiracket ed antiusura.

La relativa richiesta rimane per altro verso disattesa, stante la ritenuta inammissibilità del ricorso. (c.c.)

 

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 14 gennaio 2015 (omissis)

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal signor (omissis), residente a (omissis), e dalla signora (omissis), in qualità di (omissis) dell"Associazione nazionale antiracket, antiusura, lotta contro tutte le mafie - O.N.L.U.S. con sede in (omissis), per l"annullamento del provvedimento del Pubblico ministero presso il Tribunale di (omissis), con il quale è stata respinta l"istanza per l"applicazione della sospensione dei termini ex art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, presentata dal signor (omissis).

LA SEZIONE

Vista la relazione n. (omissis) del 13 giugno 2014 con la quale il Ministero dell'interno - Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso del 5 agosto 2013;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger;

Premesso:

Con il ricorso straordinario in esame, il signor (omissis), in proprio e in qualità della ditta (omissis) srl., e la signora (omissis), in qualità di (omissis) dell"Associazione nazionale antiracket, antiusura contro tutte le mafie - O.N.L.U.S., chiedono l"annullamento del provvedimento del pubblico ministero presso il tribunale di (omissis), con il quale è stata dichiarata irricevibile l"istanza per l"applicazione della sospensione dei termini ex art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) in relazione alle procedure esecutive in corso nei confronti del signor (omissis).

L"Amministrazione riferente eccepisce il difetto di legittimazione a ricorrere dell"Associazione, non essendo la stessa iscritta nell"elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket e antiusura, detenuto dal prefetto ai sensi dell"art. 1 del decreto ministeriale . 24 ottobre 2007, n. 220.

Eccepisce, altresì, l"inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso provvedimento dell"Autorità giudiziaria.

Considerato:

Quanto alla eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di attribuzione, si considera che l"art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal numero 1) della lettera d) del comma 1, dell"art. 2 della l. 27 gennaio 2012, n. 3, prevede che la sospensione dei termini di scadenza a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l"elargizione dei benefici previsti dalla stessa legge ha effetto a seguito di provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica.

La novella si è resa necessaria a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, che con decisione n. 457 del 2005 ha precisato che l"accertamento della sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo è un"attribuzione esclusiva del giudice, sicché il parere obbligatorio reso dal pubblico ministero sulle istanze in materia rientra nell"esercizio del potere giurisdizionale.

Conseguentemente, dovendosi escludere che il provvedimento impugnato abbia natura amministrativa, il ricorso straordinario in esame è inammissibile, in quanto trattasi di rimedio esperibile esclusivamente per l"annullamento degli atti amministrativi definitivi, ai sensi dell"art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Si ritiene quindi assorbita la trattazione dell"altra eccezione.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

 

Pronuncia tratta dal sito ufficiale della giustizia amministrativa.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film