Anche se anteriore all"inizio della procedura di riscossione, la costituzione da parte del contribuente-debitore di un fondo patrimoniale - dal quale derivi "idoneo ostacolo" al soddisfacimento della pretesa fiscale - vale a integrare gli estremi del reato p. e p. dall"art. 11 d. lgs. 74/2000: Cass. pen., Sez. III, 31 maggio 2012, n. 21013, Pres. Petti, Rel. ed Est. Gentile.
Peraltro, in quanto il o gli atti distrattivi costituiscono "lo strumento a mezzo del quale è commesso il reato", i beni che ne sono oggetto "risultano confiscabili ex art. 240 c.p., comma 1 e, come tali, sequestrabili ex art. 321 c.p.p., comma 2, a nulla rilevando se gli stessi debbano considerarsi prezzo o profitto del reato": Cass. pen., Sez. III, 4 giugno 2009, n. 34798, Pres. Onorato. V. anche Id., 27 ottobre 2010, n. 40481, Pres. Lombardi; e pure Id., 10 giugno 2009, n. 38925, Pres. De Maio.