-  Converso Rosaria  -  16/12/2012

FONDO PATRIMONIALE: REVOCATORIA ORDINARIA - Cass. Civ. 22878/12 - Rosaria CONVERSO

Il patrimonio di chi esercita attività imprenditoriale o professionale è sempre potenzialmente suscettibile di aggressione da parte di creditori insoddisfatti.L'imprenditore individuale risponde, di fatto, dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio (presente e futuro); parimenti il socio di società di persone.Ma anche chi gestisce l'azienda attraverso una società di capitali (s.r.l. o s.p.a.), non è immune da rischi; ed infatti, pur non rispondendo direttamente dei debiti, deve sovente sottoscrivere fideiussioni e/o garanzie personali; può, inoltre, essere chiamato a rispondere, in proprio, quale amministratore.Il professionista, d"altro canto, è esposto a richieste di risarcimento da parte dei clienti, soprattutto se è membro di un collegio sindacale. In ragione delle vigenti normative in materia, attualmente, anche chi ha un incarico dirigenziale, in un'impresa o un ente pubblico, è oggi gravato da responsabilità sempre crescenti nei termini appena descritti.Per ovviare ai descritti inconvenienti, imprenditori e professionisti ricorrono – laddove è possibile - al singolare espediente del fondo patrimoniale.Si tratta di un vincolo costituito, con atto notarile, su alcuni beni, che vengono destinati a far fronte alle necessità della famiglia (oltre a quelle primarie, anche a quella del mantenimento del tenore di vita liberamente scelto dai coniugi).I beni compresi nel fondo patrimoniale - e i loro redditi - non sono soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tra questi rientrano tutti i debiti contratti nell"esercizio di un"impresa commerciale e/o, comunque, di un"attività professionale, ma anche, secondo l"opinione prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni, da sanzioni penali o amministrative e, da ultimo anche gli obblighi fiscali. Ancorché non esista un"idonea base normativa in merito, le Corti di merito e di legittimità nazionali hanno sancito, infatti, che anche i debiti fiscali devono fermarsi di fronte ai beni costituiti in fondo patrimoniale, se non si tratta di debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia (si cfr.no, ex multis, Cass. Civ., 7 luglio 2009, n. 15862 e Commissione Tributaria di Milano 20 dicembre 2010, n. 437).Il beneficio interessa tutti i debiti estranei ai bisogni della famiglia. Tuttavia, per i debiti anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, i creditori possono impugnare la costituzione del fondo, esercitando l"azione revocatoria fallimentare (entro due anni dalla costituzione del fondo) oppure la revocatoria ordinaria (entro cinque anni, ricorrendone i presupposti). I coniugi, inoltre, devono sempre dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.Il fondo patrimoniale, dunque, non può mai essere utilizzato per sottrarsi al pagamento di debiti preesistenti.Esso può costituirsi su beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi. Di solito è utilizzato per gli immobili (id est, case, fabbricati di ogni genere, terreni edificabili o agricoli), ma può comprendere anche titoli di credito (per esempio azioni di s.p.a., ma non quote di s.r.l.) o beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili).La costituzione del fondo non comporta il trasferimento dei beni: essi restano, infatti, intestati a chi ne era già proprietario.In qualsiasi momento è possibile - con un nuovo atto notarile - comprendere altri beni nel fondo patrimoniale, già costituito.Ancorché il fondo patrimoniale possa essere costituito anche da una persona diversa dai coniugi, la circostanza è assai rara a causa dei dubbi sulla situazione dei beni di proprietà di una persona, ma destinati a soddisfare le esigenze di altri.L"amministrazione ordinaria dei beni del fondo spetta a entrambi i coniugi disgiuntamente, secondo le regole della comunione legale. E', tuttavia, necessario il consenso di entrambi i coniugi per la vendita dei beni costituiti in fondo patrimoniale, anche se il proprietario è uno solo di essi. Lo stesso vale per tutti gli atti dispositivi, come per esempio la costituzione di un diritto di usufrutto sul bene, ovvero la concessione di ipoteca a garanzia di un mutuo.Se nella famiglia ci sono figli di minorenni, la vendita dei beni compresi nel fondo patrimoniale deve essere autorizzata dal tribunale. Regola, questa, derogabile inserendo - nell'atto costitutivo del fondo - una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell'autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori. In questo caso è possibile vendere liberamente i beni o stipulare un mutuo, concedendo - quale garanzia - un'ipoteca sui beni personali compresi nel fondo patrimoniale.La sentenza in commento affonda un caso di revocatoria ordinaria di un bene immobile inserito nel fondo patrimoniale successivamente all"insorgere di un debito.L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non, anche, la concreta esigibilità dello stesso. In tale prospettiva è stato affermato, pertanto, che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) e al fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento.L'insorgenza del credito va, infatti, apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (si confr.no Cass. Civ., 15 febbraio 2011, n. 3676; Cass. Civ. 29 gennaio 2010, n. 2066; Cass. civ. 9 aprile 2009, n. 8680).Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato che i crediti azionati dalle appellanti traevano origine da fideiussioni prestate dai coniugi per affidamenti subito revocati. La costituzione del fondo era successiva alla prestazione delle fideiussioni e alla loro revoca.Nessun dubbio, quindi, circa l'anteriorità del credito vantato dai creditori, rispetto all'atto di costituzione del fondo patrimoniale.




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