In via di carattere generale, il protesto può elevarsi con atto separato (facendone menzione, nel modo che il pubblico ufficiale procedente ritiene più opportuno, sul titolo) oppure essere scritto sul titolo di credito, o sul duplicato, o sulla copia (per la cambiale v. art. 69, 1º comma, l. camb.) ovvero, ancora, sul c.d. foglio di allungamento, ossia un foglio aggiunto al titolo e sulla cui giunzione è apposto il sigillo del pubblico ufficiale levatore (la cui mancanza rende soltanto contestabili, da parte di chi vi abbia interesse, l'autenticità e quindi il valore probatorio dell'atto, v. Triola 1989, 84) (artt. 69 l. camb. e 61 l. ass.); il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione del titolo.