-  Serretti Francesca  -  08/04/2015

FORMAZIONE INADEGUATA. IL CONTRATTO DIVIENE A TEMPO INDETERMINATO – Cass. Lav. 6265/2015 – Francesca SERRETTI

- contratto di formazione e lavoro

- formazione inesistente o inadeguata

- conversione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato ab origine

Che cos"è (o meglio che cos"era) il contratto di formazione e lavoro

Il c.d. contratto di formazione e lavoro è una tipologia contrattuale a tempo determinato non più conosciuta dal nostro ordinamento in seguito all"abrogazione della relativa disciplina ad opera della Riforma Fornero (L. 92/2012) e già in precedenza trasformata, nel settore privato, dalla Riforma Biagi (D.LGS. 276/2003) nel c.d. "contratto di inserimento".

La forma contrattuale in analisi, come detto a termine, consentiva, da una parte (lavoratore), di realizzare l"inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di soggetti mediante un percorso di formazione personalizzato (c.d. progetto individuale) e, dall"altra (datore di lavoro), di godere di alcuni benefici contributivi previsti per lo specifico contratto.

Ma cosa accade in caso di inadempimento degli obblighi di formazione in capo al datore di lavoro? Accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e conversione del rapporto a far tempo dall"assunzione, sono le sanzioni che conseguono a tale tipo di violazione e che vengono confermate dalla pronuncia in commento.

Il caso di Cass. Civ., Sez. Lav., 27/03/2015, n. 6265

Il caso su cui si è pronunciata la Cassazione, sezione lavoro, 27/03/2015, n. 6265, è quello di una lavoratrice che, assunta (formalmente) con contratto di formazione e lavoro nel quale era previsto un progetto di formazione di quattro settimane (di cui tre teoriche ed una pratica con affiancamento), si è trovata, invece, a svolgere una formazione di appena dieci giorni.

Soccombente in primo grado, la lavoratrice era poi risultata vittoriosa in appello, laddove il collegio giudicante aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato a far data dall"assunzione, condannando altresì la società datrice di lavoro al risarcimento del danno cagionato alla lavoratrice.

La società datrice di lavoro aveva poi interposto ricorso per cassazione con due motivi di ricorso tra loro connessi ed essenzialmente incentrati sulla doglianza dell"aver, la sentenza gravata, trascurato di considerare che la ricorrente aveva avuto una formazione iniziale adeguata e che la conversione del rapporto di lavoro possa derivare solo e soltanto da un inadempimento che abbia ad oggetto obblighi formativi di obiettiva rilevanza.

La Cassazione dichiara di condividere i principi sulla base dei quali la corte di appello ha accertato che la situazione concreta un inadempimento di non lieve entità, con tutte le conseguenze di legge: trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato sin dall"origine e sua prosecuzione oltre il termine di scadenza del contratto originario.

Nel motivare il rigetto del ricorso, così, la sentenza in commento conferma l"orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza precedente, che aveva riconosciuto sussistere l"inadempimento, non lieve, del datore di lavoro allorquando si accerti che gli obblighi formativi siano o del tutto carenti ovvero anche semplicemente inadeguati rispetto al progetto inziale.

Nei seguenti termini, infatti, si era già espressa Cass. Civ. Sez. Lav., n. 16578/2004:

«In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto. In questa seconda ipotesi il giudice deve valutare in base ai principi generali la gravità dell'inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza, tali comunque da non poter essere sanati in tempo utile, in modo da consentire comunque la formazione del giovane nel tempo stabilito».

In sostanza, dunque, la Cassazione afferma che, nella particolare tipologia di contratto di formazione e lavoro, che si distingue rispetto al tipico contratto di lavoro subordinato perché arricchito dall"elemento della formazione, la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato consegue anche ad ipotesi di accertamento di attività formativa comunque carente o inadeguata rispetto al progetto di inserimento del singolo lavoratore.

Tale giudizio deve, inoltre, necessariamente passare attraverso una valutazione di rilevanza dell"inadempimento, riservata al giudice di merito e che, ove adeguatamente e correttamente motivata - come riscontrato nel caso di specie – non è censurabile in sede di legittimità.




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