Deboli, svantaggiati  -  Paolo Cendon  -  07/12/2021

Fragilità digitali, Lidia Goldoni mi chiede

1) Come difendere i diritti delle persone fragili, dagli anziani ai disabili o soggetti semplicemente non in grado di utilizzare e accedere alle nuove tecnologie digitali per non essere discriminati o comunque vittime di nuove diseguaglianze?

2) Come difendere le persone, in particolare le più fragili dall'applicazione, non sempre trasparente o per fini curativi, delle nuove applicazioni di neurotecnologie in campo biomedico o semplicemente poter fruire consapevolmente dei vantaggi (e svantaggi) della medicina di precisione.

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RISPOSTA CENDON

►SONO SITUAZIONI  che ricadono tutte potenzialmente, a mio avviso,  sotto  il  raggio applicativo dell’art. 404 c.c.: il gap  tecnologico fra ciò che uno sa e ciò che uno dovrebbe sapere per salvaguardarsi  adeguatamente,  è infatti tale, di per sè,  da configurare in questi casi uno  status virtuale di non autonomia o di inadeguatezza gestionale;  quindi la risposta è che il  giudice tutelare dovrebbe poter nominare all’interessato un amministratore di sostegno.

►La soluzione ideale in prospettiva  è comunque una presa di coscienza, da parte dei singoli Comuni o consorzi di Comuni, della necessità di attrezzarsi – come da tempo vado predicando, e come in molte parti d’Italia si comincia in effetti  a fare – mediante l’introduzione  nel proprio territorio dell’USTFAS, cioè l’ ‘’Ufficio-sportello triangolare per la fragilità e l’amministrazione di sostegno’’, al cui interno opererebbe un’apposita Sezioncina, deputata ad amministrare tutti i problemi del genere, per il continente dei fragili tecnologici.

►L’amministratore di sostegno, che non se ne intenda di tecnologie digitali, si appoggerebbe volendo  su tale Sezioncina, facendo camminare eventualmente un servizio a distanza, più o meno automatico, a beneficio dell’assistito.

►Nei casi più semplici, dove lo sportello comunale sia efficiente ben ramificato, e ove l’interessato abbia un minimo di valenze con la tastiera, si potrebbe fare anche a meno - sin dall’inizio o in corso d’opera - dell’AdS.

►Dove l’interessato abbia una certa capienza economica il giudice potrebbe anche autorizzare l’amministratore a coprire l’emergenza, se del caso, attraverso la stipula di un contratto d’opera digitale-esistenziale con un apposito tecnico, scelto magari entro un elenco di cui l’Ustfas si sarebbe già dotato preventivamente.

►Dove le implicazioni mediche siano consistenti, e dove l’interessato non sia in grado di gestirsi ragionevolmente rispetto a queste ultime, l’amministratore di sostegno rimarrebbe tendenzialmente indispensabile.

►Dove esista una famiglia che funzioni, sia sotto il profilo tecnologico-digitale, sia sotto quello del sostegno legale-esistenziale che occorre assicurare, la soluzione per il GT andrà cercata nell’ambito di quest’ultima, e in nome della c.d. sussidiarietà il GT potrà qui eventualmente, se non ci sono rischi significativi, rinunciare alla stessa instaurazione di un’AdS.

►Beninteso tutto quanto detto sopra vale nella   misura in cui l’inadeguatezza digitale, scientifica, organizzativa, di cui stiamo parlando, sia effettivamente tale da minacciare – hic et nunc - seri guai esistenziali all’interessato; dove così non sia, perché l’interessato può supplire senza ripercussioni significative a quei deficit, o perché si tratta ancora di scenari inattuali concretamente, il bisogno di far capo al diritto civile in funzione protettiva viene meno o si attenua di molto.

 




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