-  Redazione P&D  -  30/09/2010

FRAM, BOLLO NON GODUTO, RADIAZIONE E ROTTAMAZIONE, NUOVA IMMATRICOLAZIONE E ALTRE VOCI DI DANNO CONNESSE AL DANNO AL VEICOLO Riccardo MAZZON

Ulteriori voci di danno connesse al danno al veicolo (e ormai tipizzate, almeno nelle richieste) sono il FRAM (fermo reperimento analogo mezzo), nonchè il bollo e l'assicurazione non goduti,
“..........nella liquidazione del valore commerciale dell'autovettura indicata dall'assicuratore al momento del sinistro, al danneggiato spetta una somma comprensiva delle spese conseguenti alla eventuale riparazione, nonché per la perdita del bollo, quelle necessarie per la ricerca di altro veicolo usato con le stesse caratteristiche di quello incidentato, nonché quelle del costo dell'eventuale radiazione e nuova immatricolazione di altra autovettura.....”;
Giudice di pace Bari, 21 ottobre 2003 - Giur. merito 2004, 921 (s.m.)
le spese di radiazione e rottamazione,
“.....nel caso in cui un veicolo coinvolto in un sinistro stradale abbia riportato danni la cui riparazione, dato il valore di mercato del veicolo stesso, risulterebbe antieconomica, la liquidazione del risarcimento va effettuata tenendo conto del suddetto valore di mercato, maggiorato delle spese di demolizione del relitto e di quelle di immatricolazione di una nuova autovettura, detratto il valore presumibile del relitto stesso. Tale importo costituisce debito di valore e pertanto va rivalutato per indennizzare la perdita patrimoniale subita dal danneggiato, al netto della perdita di potere d'acquisto della moneta....”;
Pretura Torino, 02 febbraio 1993 Milani c. Giacoletto e altro Assicurazioni 1993, II, 164
“....in caso di riparazioni antieconomiche di un veicolo danneggiato, la liquidazione del risarcimento va effettuata tenendo conto del valore di mercato della vettura, aumentato delle spese di demolizione del relitto e di immatricolazione di una nuova vettura, detratto il valore presumibile del relitto medesimo....”;
Giudice di pace Torino, 10 ottobre 1997 Bologna e altro c. Torrero e altro Arch. giur. circol. e sinistri 1998, 65
le spese di nuova immatricolazione o passaggio di proprietà,
“.....ove le spese di riparazione del veicolo danneggiato superino l'effettivo valore del medesimo, il giudice, in applicazione del principio di cui all'art. 2058 comma 2 c.c., può disporre che il risarcimento del danno avvenga solo per equivalente (nella specie si è assunto come parametro il raffronto sintetico e globale della cosa prima e dopo l'evento dannoso, con l'aggiunta di una somma pari a quella delle spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato...”;
Pretura Taranto, 09 marzo 1993 Sergi c. Soc. Geas assicur. Giur. it. 1994, I, 2,1068 nota MARELLA
“....in caso di rottamazione di autoveicolo oltre al valore commerciale del veicolo può essere risarcita la spesa occorrente per l'immatricolazione di un nuovo autoveicolo purché sia provato che tale acquisto sia avvenuto. In caso di riparazioni "antieconomiche" di un autoveicolo, in quanto eccedenti il valore commerciale dello stesso, il danneggiato ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per tali riparazioni, anche se eccedenti il valore commerciale dell'autoveicolo....”;
Giudice di pace Roma, 30 maggio 1998 Economo c. Soc. Bnc assicur. e altro Riv. giur. circol. trasp. 1998, 557
le spese per soccorso, traino e custodia:
“....accertato il fatto, la dinamica dell'incidente e il nesso di causalità e quindi la responsabilità esclusiva di una sola parte la stessa è tenuta al risarcimento dei danni come segue: quelli relativi al veicolo, pari al valore commerciale del medesimo all'epoca, stante la antieconomicità delle riparazioni, spese di soccorso stradale e di radiazioni dal p.r.a., costi per il periodo di privazione del mezzo in via equitativa, escluse quelle da intestazioni di altro veicolo, compensate dal ricavo della vendita di quello incidentato non decurtate dal suo valore riconosciuto; quelli relativi alla persona, equitativamente tenendo conto del valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari con l'adeguamento alla particolarità del caso (età, tipo di lesioni, postumi e loro incidenza sul vivere quotidiano, epoca dell'evento), adottando all'uopo la media tabellare del praticato di 3 tribunali con maggiore carico...”.
Giudice di pace Roma, 06 giugno 1997 Ojeda Fraschina c. Ricci e altro Riv. giur. circol. trasp. 1997, 885 nota DE BONIS 
(cfr., amplius, "Il danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, Torino 2010)




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