-  Ziviz Patrizia  -  25/05/2012

FUNZIONE NORMATIVA DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA E DANNO NON PATRIMONIALE – Patrizia ZIVIZ

Il giorno 23 maggio 2012 si è svolto presso l"Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione un seminario di studi riguardante la funzione normativa esercitata dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riguardo al problema della commisurazione del danno non patrimoniale: riflessione sollecitata dalle indicazioni che, nel giugno del 2011, la sentenza 12408 della Cassazione ha formulato con riguardo all"applicazione su scala nazionale delle tabelle milanesi di quantificazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla salute.

 

L"incontro, presieduto dal Primo Presidente della Cassazione Paolo Vittoria, è stato organizzato – con la collaborazione della rivista "Responsabilità civile e previdenza" - dal prof. Claudio Scognamiglio, il quale ha introdotto i lavori mettendo in luce i due nuclei tematici del seminario: da un lato, la funzione normativa della giurisprudenza di legittimità, esplicantesi in vari campi (come ad esempio è accaduto di recente con le statuizioni in materia di soggettività giuridica al nascituro); dall"altro lato, la questione della traduzione in denaro del danno non patrimoniale, attraverso un meccanismo in relazione al quale, più che di risarcimento o di riparazione, si dovrebbe parlare di commisurazione. Con riguardo a quest"ultimo profilo la sentenza 12408/2011 - assumendo che l"equità si realizza assicurando la parità di trattamento alle vittime di danni uguali - nell"indicare i parametri (tabelle milanesi) cui dovranno attenersi ai giudici di merito, ha garantito l"uniforme interpretazione della legge.

 

Sono seguiti gli interventi:

- del prof. Mario Barcellona, che ha affrontato il problema della sostanziale abrogazione dell"art. 2059 c.c., la quale sarebbe stata ottenuta per via interpretativa non già in virtù di un"interpretazione costituzionale della norma, bensì grazie a una lettura evolutiva fondata sulla universalizzazione della ponderabilità, grazie alla quale anche in valori personali possono trovare una traduzione in denaro, ad esclusione dei casi in cui intervengono limitazioni indotte da altri principi del sistema giuridico;

- del prof. Giulio Ponzanelli, il quale ha sottolineato la necessità che il risarcimento del danno non patrimoniale soddisfi i requisiti di giustizia e certezza (intesa come conoscibilità ex ante) e ha messo in evidenza le questioni della unitarietà delle voci non patrimoniali, del rapporto tra equità individuale e collettiva e dell"ammissibilità di una tabellazione legislativa, in materia di RCA, fondata su una quantificazione più contenuta rispetto a quella applicata su scala generale;

- della prof. Patrizia Ziviz, che ha formulato un confronto tra il sistema di quantificazione del danno non patrimoniale da lesione alla salute derivante dall"applicazione delle tabelle giurisprudenziali e quello previsto dal legislatore in materia RCA, mettendo in luce le discrasie che quest"ultimo presenta in materia di onnicomprensività dei valori previsti dalla tabella, di limitazione quantitativa rispetto ai valori applicati dalle tabelle giurisprudenziali milanesi, identificati dalla Cassazione come valori equi, e di previsione di un tetto invalicabile alla personalizzazione;

- del prof. Umberto Izzo, il quale (dopo aver esaminato in chiave critica la lettura dell"art. 2059 c.c. come dispositivo socialmente evolutivo) ha fornito una lettura della commisurabilità quale possibilità di misurare il danno sulla base di una scala determinata a priori, sottolineando che laddove ciò non sia praticabile la determinazione del danno deve avvenire guardando all"universo del danneggiante;

- del Cons. Mario Scarano, il quale ha evidenziato che con la sentenza 12408/2011 la Cassazione è intervenuta non già in funzione di supplenza, bensì adempiendo ad uno suo specifico compito; nel sottolineare che, con le sentenze delle Sezioni Unite del 2008, il percorso nella definizione dello statuto del danno non patrimoniale non è stato completato e necessita, quindi, di ulteriori future precisazioni, ha affermato – con riguardo al problema della commisurazione – che non sarebbe ammissibile porre dei tetti invalicabili alla personalizzazione e che, in materia di applicazione delle tabelle assicurative, non sarebbe da escludere la possibilità di procedere ad un"interpretazione costituzionalmente orientata;

- del Cons. Marco Rossetti, il quale ha sottolineato il completo favore per un intervento della Cassazione tale da garantire certezza del diritto, uniformità del trattamento e prevedibilità del risarcimento, mettendo nel contempo in luce alcune criticità legate alla commisurazione del danno non patrimoniale: con riguardo all"uso delle presunzioni, in virtù dei differenti risultati cui si perviene a seconda della destrezza del giudice nel maneggiare la logica presuntiva; in relazione alla diversità di trattamento che deriva dall"applicazione, da parte dei medici legali, di tabelle non uniformi; ed infine, relativamente alle tabelle di Milano, che replicano il problema dell"automatismo nell"attribuzione del danno morale, incorporando nel valore del punto una quota deputata al ristorare tale pregiudizio in mancanza di qualsiasi dimostrazione al riguardo da parte della vittima.

- del Giudice della Corte costituzionale Mario Rosario Morelli, il quale ha messo in luce la necessità di assicurare in ogni caso il ristoro del danno non patrimoniale in presenza di lesione di diritti fondamentali, a fronte della caratura della posizione colpita, e le perplessità legate alla devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti posizioni quali i diritti fondamentali.

 

I lavori si sono chiusi con le conclusioni del prof. Ugo Carnevali, il quale ha sottolineato come il problema della commisurazione del danno non patrimoniale - che va risolto alla luce dei principi dell"integralità del risarcimento, dell"unitarietà e della personalizzazione basata sul caso concreto – non andrebbe affrontato attraverso tabelle legislative, da considerarsi troppo rigide e passibili di condizionamento da parte di interventi esterni; più opportuno, quindi, rivolgersi alle tabelle giurisprudenziali, che nascono dal basso e che, attraverso l"applicazione generalizzata, garantiscono l"uniformità di trattamento.




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