-  Redazione P&D  -  10/06/2016

Furto del bancomat ed esclusiva responsabilità delle banche - Arbitro Bancario Finanz. 19.01.2016 - Manuela Elia

FURTO DEL BANCOMAT ED ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DELLE BANCHE: DECISIONE DELL"ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO, COLLEGIO DI ROMA, DEL 19.01.2016.

Con decisione dell"Arbitro Bancario Finanziario, il collegio di Roma  ha ritenuto sussistente la responsabilità della banca per non aver predisposto sistemi di sicurezza idonei a garantire l"efficace protezione dei propri clienti dall"utilizzo indebito del bancomat conseguente al suo furto o smarrimento, e ha disposto, in accoglimento dell"istanza disposta dall"avvocato Laila Perciballi, che i ricorrenti avessero diritto al rimborso alle somme indebitamente sottratte sul loro conto, al netto della franchigia di euro 150,00.

La responsabilità dell"emittente una carta di debito per il suo utilizzo non autorizzato è disciplinata dall"art. 12 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 11, attuativo della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno europeo.

La banca deve, quindi, assicurare misure necessarie, idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi che ne consentono il regolare utilizzo. L"adozione di tali cautele discende dal dovere di diligenza previsto dall"art. 1176, comma2, codice civile.

Di contro, la responsabilità della banca non sussiste in presenza di una condotta fraudolenta da parte dell"utilizzatore dello strumento di pagamento o nel caso in cui lo stesso agisca con dolo o colpa grave. In tal caso, l"onere di provare la colpa grave o il dolo dell"utilizzatore del bancomat incombe sulla banca, ai sensi dell"art. 2697, 2 comma, codice civile, dal momento che si tratta di un fatto impeditivo dell"esercizio del diritto risarcitorio da parte del ricorrente.

Il Collegio, sul punto, richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 5304 del 17.10.2013 e coerentemente con la giurisprudenza consolidata dell"ABF, nella decisione sostiene che "non possa ritenersi provata, neppure in via presuntiva, la colpa grave dell"utilizzatore sulla base dei soli utilizzi fraudolenti in tempi alquanto ravvicinati rispetto al furto; v"è infatti la necessità che siano esaminati, in relazione alla concreta fattispecie di volta in volta posta al vaglio dell"Arbitro, ulteriori elementi di fatti che siano – per l"appunto- gravi, precisi e concordanti ed in relazione ai quali vi sia un elevato grado di probabilità che detti utilizzi fraudolenti siano ascrivibili alla condotta gravemente colposa dell"utilizzatore, il quale con il proprio comportamento abbia casualmente contribuito al verificarsi dell"evento".

Nel caso di specie, il Collegio aggiunge che "gli errati tentativi di digitazione del Pin da parte degli utilizzatori delle carte sottratte costituiscono elementi tali da non far ritenere sussistente una serie univoca e concordante di elementi atti a dimostrare un contegno gravemente colposo da parte del ricorrente".

Ed inoltre, la banca avrebbe dovuto attivare dei presidi di avvertimento predisposti per rendere noti al cliente gli utilizzi della carta, quali ad esempio il servizio sms alert, o avrebbe dovuto quantomeno sollecitarne la relativa adozione, di modo che se il cliente avesse attivato il servizio, avrebbe potuto conoscere ogni movimento relativo al bancomat.

Nel caso in esame, i ricorrenti subivano un furto dello zaino al cui interno si trovavano due carte di credito, tre bancomat e vari oggetti personali. In seguito all"accaduto, i medesimi provvedevano, tempestivamente, a contattare gli istituti di credito al fine di chiedere il blocco delle carte e successivamente sporgevano denuncia alla polizia locale. Gli autori dell"illecito più volte tentavano di prelevare delle somme dalle carte di credito sottratte; tali prelievi, però, venivano negati per digitazione del PIN errato. Dopo diversi tentativi, infine, riuscivano ad eseguire operazioni di prelievo ATM e pagamenti dalle carte di credito per complessivi €1.025/00.

I signori, vittime del furto, si rivolgevano all"avv. Laila Perciballi per presentare una richiesta di rimborso, a fronte degli addebiti per prelievi e spese illeciti.

Inizialmente, l"avvocato Laila Perciballi presentava un reclamo alla banca, responsabile dell"accaduto per non aver predisposto sistemi di sicurezza idonei a garantire l"efficace protezione dei propri clienti dall"utilizzo indebito del bancomat conseguente al suo furto, chiedendo il risarcimento del danno. La banca, però, accreditava sulla carta solamente €425/00, corrispondenti all"importo dei due addebiti di €212/50 ciascuno per pagamenti POS.

L"avvocato Perciballi, quindi, decideva di intraprendere la procedura innanzi all"Arbitro Bancario Finanziario per chiedere il rimborso degli importi illecitamente sottratti agli utenti ed, in ogni caso, per individuare la responsabilità della banca.

In conclusione, il Collegio riconosceva la responsabilità della banca e pertanto, accoglieva il ricorso, disponendo che l"intermediario corrispondesse ai ricorrenti la somma di €450/00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo, ed alla Banca di Italia la somma di €200/00 quale contributo delle spese della procedura ed ancora, al ricorrente quella ulteriore di €20/00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.




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