-  Redazione P&D  -  28/07/2013

FURTO IN APPARTAMENTO AGEVOLATO DALLAPPOSIZIONE DI IMPALCATURE - Marco RITELLA

Furto in appartamento agevolato dall"apposizione di impalcature (riflessioni a margine di Cass. civ., Sez. iii, sent. n. 1890 del 28/01/2013)

 

Approfittando dei ponteggi installati per lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile condominiale, ignoti penetravano in un appartamento sito all"ottavo piano, da dove prelevavano oggetti preziosi di ingente valore.

Il derubato conveniva in giudizio sia l"impresa appaltatrice dei lavori che il condominio committente, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito, ma, mentre il Giudice di primo grado decideva di accogliere le ragioni dell"attore, il verdetto veniva ribaltato dalla Corte d"Appello, donde la successiva impugnazione in ultima istanza da parte del soccombente.

E" opportuno premettere che la sentenza di Cassazione n. 1890/2013, in epigrafe citata, costituisce semplicemente lo spunto per le considerazioni che seguono, dal momento che i (tre) motivi di ricorso, sollevati dal proprietario dell"alloggio svaligiato, non hanno superato la barriera dell"inammissibilità, o, al più, si sono arrestati alla soglia della manifesta infondatezza, essendosi proposti di travalicare i limiti propri del giudizio di legittimità.

La fattispecie concreta risulta astrattamente sussumibile sotto una triade di norme del codice civile: gli artt. 2050, 2051 e 2043. La prima disposizione, tuttavia, può essere subito scartata, giacchè le attività pericolose (per loro natura o per la natura dei mezzi adoperati) generano responsabilità specifica solo se il danno si sia prodotto durante il loro esercizio, e non quando gli strumenti ad esse necessari (in questo caso, le impalcature) non vengono utilizzati per essere le attività stesse sospese.

Viene allora in rilievo la disciplina (speciale) di responsabilità da cose in custodia, ritenuta applicabile nei confronti del condominio committente, che durante i lavori di manutenzione continua ad avere (appunto) la custodia dello stabile. L"orientamento giurisprudenziale risalente ravvisava nella fattispecie in esame un"ipotesi di responsabilità per colpa presunta, il cui fondamento starebbe nella violazione dell"obbligo di controllo sulla cosa da parte del custode (si veda, ad esempio, Cass. Civ. 22/05/1982 n. 3134: "la condotta umana illecita produttiva del danno secondo la previsione dell"art. 2051 c.c. non differisce, per sua natura, dal comportamento preso in considerazione, in una più ampia prospettiva, dall"art. 2043 c.c., essendo la prima caratterizzata solamente da un più intenso dovere di vigilanza e di precauzione imposto su chi ha l"effettivo potere fisico sulla cosa").

Questa impostazione colpocentrica è ancora ben allignata nel diritto vivente, come dimostra Cass Civ., Sez. III, 17/03/2009 n. 6435, secondo cui "è configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti del condominio che abbia disposto lavori che comportino l"utilizzazione di ponteggi che possono facilitare l"accesso alle abitazioni esistenti nello stabile, ove ometta di vigilare sulla osservanza, da parte della impresa appaltatrice, di tutte le precauzioni del caso". Eppure molteplici indizi (a partire dalla lettera dell"art. 2051 c.c.) attestano che la responsabilità in parola dipende dal mero rapporto di governo sulla cosa, mentre nessuna rilevanza assume la violazione dell"obbligo di custodia, né – correlativamente, ai fini della prova liberatoria - l"eventuale assenza di colpa in capo al custode. In tal modo il danneggiato è gravato soltanto dall"onere di dimostrare l"esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l"evento dannoso, laddove sul convenuto grava l"onere di provare l"esistenza di un fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, idoneo a costituire un impulso causale autonomo del danno.

Ma se quella in esame viene correttamente inquadrata quale responsabilità oggettiva, essa finisce per non attagliarsi alla fattispecie del cosiddetto furto dai ponteggi: l"attività illecita, melius il fatto doloso di terze persone , infatti, spezza il nesso causale di cui sopra, in maniera che la cosa in custodia non rappresenta più la causa, ma solo l"occasione del danno verificatosi (cfr. Cass. n. 1682/2000). Nel senso dell"inapplicabilità dell"art. 2051 c.c., dunque, ha concluso parte della giurisprudenza, sia di merito (Tribunale Bari 5.12.1988) che di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 18/10/2005 n. 20133, ma vedi già negli stessi termini, molti anni prima, Cass. Civ. 21/10/76 n. 3722, il che denota un"ulteriore contraddizione insita nell"approccio colpevolistico dell"istituto…).

A questo punto, non rimane che la clausola generale della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., da ravvisarsi a carico dell"imprenditore il quale, avvalendosi delle impalcature per l"espletamento dei lavori, abbia trascurato le più elementari norme di diligenza e perizia e non abbia adottato quelle misure di sicurezza (illuminazione od allarmi, ad esempio) idonee ad evitare intrusioni ed usi anomali dei ponteggi, così colposamente creando un agevole accesso ai ladri.

Tuttavia, anche quest"ultima soluzione si è rivelata problematica, essendosi talvolta esclusa la violazione del principio del neminem laedere da parte del proprietario delle impalcature, in virtù dell"inesistenza di uno specifico obbligo giuridico di attivarsi per proteggere il diritto dei terzi (cfr. le già cit. Cass. n. 3722/1976 e Cass. n. 20133/2005). Il vuoto di tutela che si era pericolosamente aperto, peraltro, è stato presto scongiurato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 12111 del 23/05/2006, attraverso il seguente ragionamento: "in ordine, poi, al tema del c.d. illecito "omissivo" nella responsabilità extracontrattuale, è stato ritenuto che una condotta di tipo omissivo può essere considerata causa di un evento solo quando l"omittente abbia violato l"obbligo giuridico di impedire l"evento stesso, obbligo derivante dalla legge o da specifici rapporti. Tuttavia, non è men vero che tale obbligo possa derivare anche da principi desumibili dall"ordinamento positivo, non espresso, quindi, in norme specifiche, con conseguente dovere di agire e di comportamento attivo, la cui omissione, pertanto, comporti una causa di responsabilità per omissione".

Prima di esaurire queste brevi note, val la pena di sottolineare l"incidenza concorrente che può assumere, nel determinismo causale dell"evento di danno, il fatto colposo del danneggiato, e ciò tanto nella prospettiva dell"illecito extracontrattuale (in base al richiamo dell"art. 1227 compiuto dall"art. 2056 c.c.), quanto sotto il profilo della responsabilità da cose in custodia, dove il comportamento imprudente del danneggiato può arrivare sino al punto di interrompere (con la valenza del caso fortuito) il nesso eziologico fra cosa e danno (cfr. Cass. n. 4279/2008). E" a questo livello che entrano in gioco tutte una serie di circostanze, del tipo di quelle passate in rassegna dalla Cassazione (con motivazione ad abundantiam) nella pronuncia che è servita da pretesto per il presente lavoro: il fatto, ad esempio, che il ricorrente avesse espressamente aderito alla delibera condominiale che decise di non munire i ponteggi di impianto antifurto, oppure il dato che i gioielli non si trovassero adeguatamente custoditi nella camera da letto…. Superfluo aggiungere che il giudizio di merito circa il concorso colposo del danneggiato (e la sua traduzione dosimetrica in termini di quantum di responsabilità), ove congruamente motivato ed immune da vizi logico- giuridici, si sottrae al sindacato di legittimità.

Per concludere, agli inquilini che in futuro vedessero le proprie abitazioni interessate da lavori condominiali di manutenzione, ecco il consiglio che ci sentiamo di dare: se il costo di una polizza assicurativa vi sembra troppo oneroso, almeno non dimenticatevi (come pare abbia fatto l"attrice nel caso deciso dal Tribunale di Potenza con sentenza del 14/07/2010) di chiudere le finestre del balcone quando uscite di casa!




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