-  Gasparre Annalisa  -  24/04/2014

GATTO IMPICCATO: IL LEGAME AFFETTIVO PRESCINDE DALLA PROPRIETA' - Cass. pen. 13021/2014 - Annalisa GASPARRE

Il brutto e infelice caso affrontato dalla Cassazione offre l'occasione per fare alcune precisazioni sul tema della parte civile nel processo penale.

Nella fattispecie si discuteva della condanna penale dell'imputato, accusato e ritenuto colpevole dell'uccisione di un gatto dei vicini che si erano costituiti parte civile nel processo.

Il povero felino era stato rinvenuto impiccato al cancello dell'imputato e la circostanza era stata valorizzata dai giudici di merito che avevano parlato di cappio che costituiva una "doppia trappola". Inverosimile era la tesi dell'imputato che aveva cercato di allontanare i sospetti da sè evocando presunti terzi, quando invece era pacifico che fosse proprio l'imputato ad avere interesse ad eliminare gli animali vaganti dalla sua proprietà. Non negava l'imputato che aveva posto "bottiglie antigatto" sulla recinzione e affermava, senza vergogna, che, se proprio avesse voluto eliminare i gatti, avrebbe utilizzato "bocconi avvelenati" o "tagliole", metodi ritenuti più sicuri.

Nè, ritengono i giudici, è verosimile che si sia trattato di un tragico "incidente" senza colpevoli, considerato che non è credibile che il gatto si sia arrampicato sul cancello e abbia forzato l'apertura del laccio, per poi rimanerne vittima. Ci sarebbe poi da chiedersi, anche in tale ipotesi, quale fosse lo scopo del laccio, se non sia comunque contestabile il fatto che costituisse, in ogni caso, una trappola letale, finalizzata ad uccidere l'animale che ne fosse venuto a mortale contatto.

Succedeva in Lombardia, non in una landa desolata e incivile. Era infatti il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, il primo giudice a pronunciare condanna per l'impiccagione del povero gatto ai sensi dell'art. 544 bis c.p.

A margine della condanna, la sentenza è interessante perchè evidenzia che persone danneggiate dal reato erano tutti i componenti del nucleo familiare, tutti costituiti parte civile, in quanto il legame affettivo con l'animale prescinde dal diritto di proprietà. Privo di pregio era l'assunto difensivo - definito ironico dalla Cassazione - secondo cui, a ragionare come i giudici di merito, poteva ammettersi la pretesa risarcitoria dell'intero quartiere, in quanto l'animale era conosciuto e amato da tutti. Nota personale: se si trattava di ironia (e non di speculazione giuridica), era davvero di pessimo gusto, visto che la circostanza, semmai, deponeva per una maggiore gravità di un gesto intollerante, nonchè per una (ulteriore) ragione per ricondurre il gesto a chi, nel quartiere, aveva manifestato intolleranza verso il felino (cioè, all'imputato).

A complicare la situazione processuale, però, vi era un'altra circostanza: una delle parti civili era stata parte di un atto di transazione e aveva rinunciato ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell'imputato in relazione alla vicenda processuale in parola.

E le altre parti? Con un salto nel diritto civile, a dimostrazione di come vi sia contiguità e non compartimenti stagni incomunicabili, la Cassazione precisa che nessun effetto produce la transazione nei confronti delle altre parti civili che non abbiano partecipato alla transazione e che le parti di essa non abbiano ritenuto di coinvolgere nell'accordo, esercitando appieno la loro autonomia contrattuale. Secondo l'art. 1304 c.c. affinché la transazione tra uno dei creditori in solido e il debitore produca effetti per tutti è necessario che gli altri creditori dichiarino di volerne profittare.

Nel caso di specie, tale volontà mancava e anzi poteva registrarsi una posizione decisamente contraria, vale a dire la presentazione delle conclusioni scritte nel procedimento penale (la cui mancanza comporta la rinuncia tacita della costituzione e, quindi, l'uscita della parte civile dal processo penale). Le conclusioni scritte, ritualmente depositate, deponevano per la volontà manifesta di voler conseguire la conferma delle statuizioni civili.

Per queste ragioni, la condanna al risarcimento delle parti civili doveva essere riformulata al netto di quanto spettante al creditore rinunziante, mentre era da confermare nel resto (responsabilità penale, legittimazione e risarcimento delle altre parti civili avvinte da un legame affettivo con il gatto).

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-02-2014) 20-03-2014, n. 13021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente -

Dott. GRILLO Renato - Consigliere -

Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.T. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3356/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 15/10/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità;

udito, per la parte civile, Avv. Sfada Fabio;

udito il difensore avv. Pagliarello Angelo.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 15.10.2012 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronuncia di colpevolezza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Monza sez. Desio nei confronti di D. P.T. in ordine al reato di cui all'art. 544 bis c.p. per avere impiccato ad un cancello il gatto "(OMISSIS)" di A.S. e Ad.Se.. La Corte di merito, per quanto interessa, ha condiviso il ragionamento del primo giudice e ha ritenuto credibile la versione della parte offesa, diversamente da quella dell'imputato.

2. Avverso la decisione ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo quattro censure:

2.1 Col primo motivo denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità rimproverando alla Corte di merito di non avere tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali raccolte dal difensore ex art. 391 bis c.p.p., da cui risultava che il cavo era stato posizionato sulla cancellata per appendervi bottiglie d'acqua allo scopo di tenere lontani i gatti, secondo una diffusa credenza popolare; pone in dubbio le cause della morte dell'animale, che ben potrebbe essere stato appeso in un momento successivo da altri soggetti, anche per gioco. Ritiene irrilevante la deposizione della teste B.C., limitatasi a dare atto del rinvenimento del gatto morto sulla recinzione e non già dell'attività di accalappiamento da parte dell'imputato;

ritiene altresì ininfluenti le dichiarazioni della parte offesa, evidenziando che esse non sono neppure contenute in verbale di sommarie informazioni ma si trovano in una relazione di servizio.

2.2 Col secondo motivo denunzia sotto il profilo dell'art. 606 c.p.p., lett. b) la violazione degli artt. 40 e 533 c.p. dolendosi della mancata assoluzione in virtù del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, perchè, a suo avviso, mancava la prova del dolo dell'imputato. Osserva che, se veramente avesse inteso sopprimere l'animale, avrebbe utilizzato "bocconi avvelenati" o "tagliole", metodi più sicuri e tali da rendere impossibile l'individuazione del responsabile. Ribadisce la tesi delle "bottiglie antigatto" per giustificare la presenza del filo sul cancello evidenziando la compatibilità della lunghezza del cavo con l'altezza della struttura. A suo dire, quindi, non poteva affermarsi la penale responsabilità sol perchè egli era il proprietario del cancello al quale era stato appeso il gatto, perchè in tal caso avrebbe dovuto esser coinvolta a titolo di responsabilità oggettiva anche la moglie, quale comproprietaria dell'immobile.

2.3 Col terzo motivo denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), la violazione dell'art. 544 ter c.p. rilevando che nel caso di specie è stato contestato il reato di cui all'art. 544 ter c.p. mentre invece l'ipotesi più corretta dovrebbe essere quella di cui all'art. 544 bis c.p. (uccisione di animali).

2.4 Col quarto ed ultimo motivo denunzia, sempre ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), la violazione dell'art. 74 c.p.p. e ss. dolendosi dell'ammissione alla costituzione di parte civile di tutta la famiglia, piuttosto che del solo proprietario A. M. e ironizza osservando che, secondo il ragionamento dei giudici di merito, poteva ammettersi addirittura la costituzione dell'intero quartiere, essendo l'animale conosciuto e amato da tutti.

Rileva poi l'intervenuta transazione con il capofamiglia A. M. e la scorrettezza delle altre parti civili nel proseguire l'azione; ribadisce il difetto di legittimazione di costoro ad ottenere il risarcimento dei danni.

Motivi della decisione

1. Per evidenti ragioni di priorità logica va esaminato il terzo motivo, di cui va rilevata la manifesta infondatezza, perchè, come si evince senza alcun dubbio dalla sentenza impugnata, il reato contestato all'imputato è proprio quello di uccisione di animali di cui all'art. 544 bis c.p..

2. Ciò chiarito, e passando all'esame delle altre censure, la Corte ne rileva l'infondatezza.

La sostanziale critica alla motivazione della sentenza contenuta nei primi due motivi rende opportuno richiamare il principio di diritto che delinea i limiti del giudizio di legittimità con particolare riferimento al controllo sul percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo. Al giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).

Ebbene, nel caso di specie, la Corte milanese, dopo avere richiamato la decisione del primo giudice, il quale aveva ritenuto che il cappio costituisse una trappola, e che fosse inverosimile pensare ad una iniziativa del gatto per i vari movimenti necessari (arrampicata sul cancello e forzatura dell'apertura del laccio), ha ritenuto credibile il racconto della parte offesa, confermato dal rinvenimento del cappio all'interno della proprietà dell'imputato e ha ritenuto fantasiosa la tesi difensiva fondata sulla responsabilità di un terzo, neppure individuabile, laddove invece era stato accertato l'interesse che l'imputato aveva ad eliminare gli animali vaganti nella sua proprietà.

E' appena il caso di osservare che, secondo la costante giurisprudenza, nel giudizio abbreviato - quale è quello svoltosi in primo grado - sono utilizzabili tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del PM (tra le varie, Sez. 5, Sentenza n. 20055 del 26/03/2013 Ud. dep. 09/05/2013 Rv. 255655; Cass. 16823/2010). Il giudizio abbreviato, infatti, ha natura e carattere del tutto peculiari, in quanto svolto "allo stato degli atti": l'imputato, nell'accettare questo procedimento speciale, da un lato rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie e dall'altro però ottiene un trattamento premiale attraverso l'applicazione della diminuente: si rivela pertanto infondato il rilievo, contenuto nel primo motivo, secondo cui le dichiarazioni della parte offesa si trovano contenute solo in una relazione di servizio.

Quanto al richiamo alle indagini difensive, osserva il Collegio che al ricorso è stata prodotta una copia peraltro prima di firme e dunque la Corte non è in grado di valutare la rilevanza del documento.

In definitiva, il ragionamento dei giudici di merito - fondato su tipici accertamenti in fatto - appare logicamente plausibile e pertanto si sottrae alle censure sollevate nel ricorso, che ripropongono una diversa valutazione del materiale probatorio sollecitando un sindacato precluso in questa sede.

3. Resta infine da esaminare il quarto motivo: esso è fondato solo in parte.

Il giudice di merito ha accertato che le persone danneggiate dal reato erano tutti i componenti del nucleo familiare rimarcando in proposito il legame affettivo con l'animale, che prescinde dal diritto di proprietà: trattasi di valutazione in fatto incensurabile in questa sede.

Occorre però considerare che per effetto della intervenuta transazione (allegata in copia al ricorso), A.M. ha rinunziato ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti del D. P. in relazione alla vicenda per cui è processo e dunque di tale circostanza occorre tenere sicuramente conto.

Nessun effetto produce invece la transazione nei confronti delle altre parti civili che i contraenti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), non hanno ritenuto di coinvolgere nell'accordo: secondo l'art. 1304 c.c., comma 2, infatti, affinchè la transazione tra uno dei creditori in solido e il debitore produca effetti anche nei confronti degli altri creditori occorre che questi dichiarino di volerne profittare: nel caso di specie, non solo manca una tale dichiarazione, ma esiste una espressa volontà contraria, esplicitata attraverso la presentazione di conclusioni scritte volte a conseguire la conferma delle statuizioni civili.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione di carattere civile in favore del rinunziante e, conseguentemente, in applicazione dell'art. 620 c.p.p., lett. l), dal risarcimento fissato complessivamente in Euro 1.000,00 va eliminata la quota spettante al predetto, presuntivamente pari ad un quarto (Euro 250,00), in mancanza di elementi per ritenere sussistente una diversa proporzione tra gli aventi diritto.

Per le stesse ragioni la condanna dell'imputato al rimborso delle spese del grado va limitata alle tre parti civili che non hanno transatto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sul risarcimento del danno in favore di A.M. nella misura di Euro 250,00, misura che elimina. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili con esclusione di A.M., spese che liquida in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2014




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film