-  Mazzon Riccardo  -  02/04/2012

GESTIONE DELLE ACQUE (SORGENTI, CANALI, ACQUEDOTTI) E TUTELA DEI CONFINI - Riccardo MAZZON

Le distanze stabilite dall"articolo 891 del codice civile per canali e fossi (se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, si deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale), valgono anche per chi volesse aprire sorgenti,

"L'apertura di sorgenti, quale legittima esplicazione del diritto di proprietà, deve essere effettuata non solo con il rispetto delle distanze indicate dall'art. 891 c.c., ma anche con l'osservanza delle maggiori distanze e con l'esecuzione delle opere necessarie per evitare il pregiudizio ai fondi e sorgenti altrui (art. 911 c.c.), con la conseguenza che, nel caso di dolosa o colposa inosservanza di queste maggiori distanze e cautele, il proprietario che ha eseguito le opere assume la responsabilità (extracontrattuale) dei danni arrecati (ai sensi dell'art. 2043 c.c.) e non il mero obbligo di pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 912 c.c., che si riferisce alle estrazioni ed utilizzazioni dell'acqua legittimamente eseguite nell'esercizio del diritto di proprietà e non ha, quindi, natura risarcitoria ma solo funzione di corrispettivo da liquidare con criteri equitativi in modo da compensare gli opposti interessi", Cassazione civile , sez. II, 03 dicembre 1994, n. 10401 Grimaldi c. Grimaldi Giust. civ. Mass. 994, fasc. 12 Dir. e giur. agr. 1995, 285 nota NICOLUCCI - cfr., in generale, "Distanze e confini, tutela giurisdizionale e risarcimento", Cedam, Padova 2009

stabilire capi o aste di fonte ed in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allagarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma.

In tali eventualità, peraltro, è imposta altresì l"osservanza di quelle maggiori distanze (e l"esecuzioni di quelle opere)

"Chi esegue opere per estrarre acque dal sottosuolo, oltre a rispettare la distanza di cui all'art. 889 c.c., deve osservare il dettato della norma di cui all'art. 911 c.c., la quale è diretta a tutelare il proprietario del fondo, che già usi delle acque (non pubbliche) di falda, accordando protezione all'utilizzazione cronologicamente prioritaria che quello che ne abbia fatto, mediante il divieto, imposto al proprietario del fondo vicino, di eseguire opere che determinino l'emungimento o la recisione della vena acquifera oggetto dello sfruttamento già in atto. Pertanto, l'opera del vicino può essere consentita solo allorché, pur insistendo sulla stessa vena, non rechi nocumento al precedente utente, ossia in quanto, per l'abbondanza dell'acqua di falda rispetto all'utilizzazione fattane dal medesimo, non arrechi pericolo di limitarla o comprometterla", Tribunale Foggia, 29 novembre 2001 Borraccino c. Gilio Dir. e giur. agr. 2002, 461 nota RONCHI - conforme - Cassazione civile , sez. II, 11 agosto 1997, n. 7469 Cappello c. Reina Giust. civ. Mass. 1997, 1398 Giur. bollettino legisl. tecnica 1998, 58 (s.m.) – conforme - Cassazione civile , sez. II, 19 giugno 1995, n. 6928 Gangemi c. Fabris Dir. e giur. agr. 1996, 168 Giur. it. 1996, I,1, 352

che si rendessero necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui ovvero a preesistenti sorgenti, capi o aste di fonte, canali e acquedotti destinati all"irrigazione di terreni o ad altri usi (domestici o industriali).

La regola vale, anche se con le precisazioni e le difformità di vedute contenute nelle pronuncie sotto riportate, anche per i pozzi:

"L'art. 911 c.c., nell'imporre l'osservanza delle distanze di cui all'art. 891 c.c., si riferisce soltanto alle opere (canali e fossi) in esso contemplati e non ai pozzi, la cui distanza dal confine è fissata dall'art. 889 c.c. (due metri liberi tra la linea di confine e il punto più vicino del perimetro interno del pozzo quale ne sia l'ampiezza e la profondità); ma anche ai pozzi, rientranti fra le opere destinate ad estrarre acque dal sottosuolo, si applicano quelle ulteriori disposizioni ed, in particolare, sia quella che impone l'osservanza di maggiori distanze (art. 911 c.c.) e l'esecuzione delle opere necessarie per non pregiudicare l'attuale godimento delle acque, da parte dei vicini, ai fini irrigui, domestici o industriali, sia quella che sostanzialmente vieta al primo arrivato nello sfruttamento idrico di monopolizzare questa risorsa naturale a suo esclusivo beneficio (art. 912 c.c.), e in caso di controversia sull'utilizzazione di questa risorsa naturale a suo esclusivo beneficio, con opere già eseguite o da eseguire, affida all'autorità giudiziaria il compito di conciliare gli appositi interessi". Cassazione civile , sez. II, 28 maggio 1980, n. 3509 Spadaro c. Rossitto Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 5.

"L'apertura di nuovi pozzi deve rispettare non solo la distanza dal confine prescritta dall'art. 889 c.c., ma anche l'utilizzazione delle acque del fondo vicino precostituita dal titolare e tutelata autonomamente dalla legge, che impone di osservare la maggiore distanza che si renda necessaria, in concreto, per evitare che il regime idrico preesistente subisca pregiudizio". Cassazione civile , sez. II, 06 gennaio 1982, n. 25 Botta c. Milan Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 1.

"Il richiamo alle distanze prescritte dall'art. 891 c.c. per i canali ed i fossi, contenuto nel successivo art. 911 in relazione all'apertura di nuove sorgenti, va interpretato nel senso che tali distanze non debbono essere osservate sempre ed in ogni caso, in base ad una presunzione "iuris et de iure" di danno, bensì nel senso che esse debbono essere osservate solo in presenza dei presupposti contemplati dall'art. 911 cit. Ne consegue che, siccome i pozzi non sono menzionati nell'art. 891 c.c., essendo disciplinati in maniera del tutto autonoma dal precedente art. 889, non è necessario osservare per l'apertura dei pozzi di acqua viva una distanza dal confine pari alla misura della loro profondità, salva l'ipotesi in cui un concreto pregiudizio alle contigue prese d'acqua già esistenti nel fondo del vicino imponga una distanza maggiore di quella prevista dal menzionato art. 889". Cassazione civile , sez. II, 16 novembre 1981, n. 6059 Scuderi c. Calafato Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 11.

Si segnalano, in materia, le seguenti pronunce, relative all"azione di reintegra,

"È esperibile l'azione di reintegra a tutela del compossesso di acqua privata sorgiva, se il confinante, scavando un pozzo nel suo terreno a monte, ha prosciugato la vena che alimentava quello a valle, alterando lo stato di fatto preesistente ed impedendo al vicino di continuare ad utilizzare l'acqua";  Cassazione civile , sez. II, 04 agosto 1998, n. 7628 Falcone e altro c. Gona e altro Giust. civ. Mass. 1998, 1643

 alla trivellazione della stessa falda da parte di più confinanti,

"Nella controversia fra proprietari confinanti, che abbiano trivellato nei rispettivi fondi pozzi attingenti alla stessa falda, in ordine all'utilizzazione delle acque della stessa falda - alla quale entrambi hanno pari diritto indipendentemente dalla priorità di scavo - il giudice del merito, può avvalersi dei poteri conferitigli dall'art. 912 c.c. e quindi può procedere ad una conciliazione degli opposti interessi, - che non siano rimasti composti con l'osservanza delle prescrizioni e cautele previste dall'art. 911 c.c. - anche in relazione ai vantaggi che all'utilizzazione sia in grado di arrecare all'agricoltura o alla industria, mediante una regolamentazione paritetica dei concorrenti diritti ovvero, quando si renda necessario comprimere o diminuire il diritto di uno dei contendenti anche per il vantaggio della agricoltura o dell'industria, mediante la imposizione a carico dell'altro di una indennità"; Cassazione civile , sez. II, 16 dicembre 1987, n. 9350 Scizzo c. Pernice Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 12.

alla scomparsa d"acqua nel pozzo del vicino,

"La domanda proposta dal proprietario di un fondo nei confronti del vicino, per denunciare la scomparsa di acqua da un proprio pozzo, a seguito di opere di escavazione per estrazione di acqua effettuate dal convenuto senza l'osservanza dei criteri fissati dall'art. 911 c.c., con la richiesta di reintegrazione in forma specifica mediante eliminazione di dette opere, ovvero, in via subordinata, di adozione di provvedimenti conciliativi degli opposti interessi secondo il disposto dell'art. 912 c.c., non rientra in alcuna ipotesi di competenza per materia e configura un'azione di tipo risarcitorio soggetta agli ordinari principi della competenza per valore, ivi compreso quello della presunzione di competenza del giudice adito, in caso di mancata indicazione o dichiarazione del valore, e quello della rilevabilità dell'eventuale incompetenza soltanto nel giudizio di primo grado"; Cassazione civile , sez. II, 12 marzo 1984, n. 1695 Anania c. Piraino Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 3-4.

all"utilizzazione di acque non pubbliche,

"L'art. 912 c.c. - secondo cui il giudice, nella controversia tra proprietari confinanti in ordine all'utilizzazione di acque non pubbliche (nella specie: mediante pozzi trivellati nei rispettivi fondi), può procedere ad una conciliazione degli opposti interessi - presuppone, per la sua operatività, un conflitto di interessi non superabile con l'applicazione dei criteri sulla distanza previsti dall'art. 911 in relazione all'art. 691 c.c., cioè che, per la conformazione di uno dei fondi, non sia possibile, qualunque sia la distanza dal confine dello scavo in esso praticato, evitare al proprietario di altro fondo il pregiudizio nella preesistente utilizzazione delle acque sotterranee. Tale potere conciliativo, comprensivo della facoltà di imporre criteri e limitazioni nell'uso dell'acqua in vista dell'interesse generale alla coesistenza del maggior numero possibile di utilizzazioni, è esercitabile, una volta accertato l'indicato presupposto, indipendentemente da una sollecitazione delle parti, quale che sia l'oggetto della controversia e, quindi, anche nel giudizio possessorio, data la riferibilità del termine controversia a qualunque azione concernente la preesistente utilizzazione dell'acqua sotterranea"; Cassazione civile , sez. II, 16 novembre 1981, n. 6059 Scuderi c. Calafato Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 11.

all"intervenuta diminuzione d"afflusso d"acqua sotterranea:

"Il proprietario di un fondo, che, a seguito di lavori di scavo in un fondo confinante abbia sopportato una diminuzione di afflusso dell'acqua sotterranea scorrente sotto il suo fondo ed utilizzata per usi irrigui, non ha diritto al risarcimento del danno quando non sia provato che tale diminuzione di afflusso sia conseguente ad una attività esplicata in violazione di norme di legge o regolamenti oppure che sia la conseguenza di erronee previsioni o difettosa esecuzione delle opere. L'autorità giudiziaria può, nell'ipotesi di mancanza di colpa di chi esegue gli scavi assegnare d'ufficio una indennità al proprietario del fondo che abbia sopportato una menomazione del proprio diritto sulle acque sotterranee (nella specie era provato che le opere di scavo avevano deviato il corso delle acque, ma non era provato che la causa prima fosse stata l'eccedenza degli scavi rispetto a quanto previsto nella licenza edilizia o una difettosa esecuzione degli stessi)". Tribunale Genova, 21 ottobre 1980 Risso e altro c. La Loggia e altro Giur. it. 1981, I,2,666.

 




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