-  Converso Rosaria  -  19/04/2013

GIUDICE DI PACE: INDEROGABILITA' DI PRECLUSIONI PROCESSUALI, Cass. Civ., II Sez., n. 9359/13 - Rosaria CONVERSO

La II Sezione Civile, con una sentenza, depositata lo scorso 17 aprile (n. 9359/13) ha ribadito che dinnanzi all"Ufficio del Giudice di Pace, dopo la prima udienza di comparizione non è più possibile la proposizione della riconvenzionale; parimenti preclusa è la chiamata in causa del terso.
Pertanto, la chiamata in causa del terzo, richiesta e autorizzata dopo la prima udienza è da ritenersi irrituale e intempestiva e, come tale, non può produrre effetti ai fini del procedimento.
Nel giudizio davanti al giudice di pace, la chiamata in causa del terzo non è disciplinata dalle norme dettate dagli artt. 167, terzo comma, e 269, secondo comma, cod. proc. civ.; il convenuto, pertanto, intenzionato alla chiamata in causa del terzo non è tenuto a farne dichiarazione - a pena di decadenza - nella comparsa di risposta, ma può richiederla nella prima udienza di comparizione. Tale limite risponde, tuttavia, ad esigenze di concentrazione del processo, che non possono essere superarsi a favore del convenuto, costituitosi in giudizio solo alla seconda udienza.
L'art. 319 cod. proc. civ., nel caso di specie, consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme: il convenuto, quindi, può considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione. Peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l'art. 320 cod. proc. civ. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (e, in particolare, precisazione dei fatti, produzione dei documenti e richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del quarto comma) il rinvio a successiva udienza unicamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove.
Conseguentemente, all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale, né, ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima, gli è consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime, come pure gli è precluso di chiamare un terzo in causa. Le preclusioni processuali evidenziate non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, il quale non può assolutamente rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l"espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività". (Cass. Civ. 7238/06; Cass. Civ. 16578/05; Cass. Civ. 9350/08).




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