-  Gambuli Elena  -  20/04/2012

GIUDIZIO DISCIPLINARE PER IL MAGISTRATO IN RITARDO- Cass. S.U.Civ. 528/2012- Elena GAMBULI

Ritardi eccedenti il triplo del termine di legge nel deposito di sentenze monocratiche e di ordinanze. Ritardi che potevano sembrare, nella specie, giustificati poiché, nell'arco temporale esaminato, il magistrato era stato assegnato contemporaneamente a plurime funzioni il cui espletamento aveva richiesto un impegno quasi quotidiano nell'attività di preparazione ed espletamento delle udienze, mantenendo sempre una produttività elevata e costante.

La Suprema Corte ha stabilito che la giustificabilità del ritardo deve assumere, sotto l'indicato profilo dell'allegazione, il carattere della conferenza, pregnanza, oggettività, idoneità concreta ad escludere l'antigiuridicità della condotta, giusta allegazione delle relative circostanze da parte dell'incolpato.

Nel caso di specie, non superando, di converso, la soglia della genericità e della specificità le non circostanziate giustificazioni individuate dal giudice disciplinare con riferimento ai ritardi contestati all"incolpato, la Suprema Corte condanna tale ritardo rinviando il procedimento alla competente sezione del CSM in altra composizione.




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