Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  16/06/2022

Giustizia, la riforma Cartabia è legge: dal CSM allo stop alle porte girevoli e alla valutazione dei magistrati tutti i punti chiave

I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16. La soddisfazione del ministro 

E' una riforma storica, quella dell’ordinamento giudiziario, diventata ufficialmente legge dopo l'ok del Senato. I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16. «Una proposta che viene da lontano ed è stata costruita con il contributo di molti», come ha sottolineato il ministro Cartabia.

Ecco cosa prevede, punto per punto.

LA COMPOSIZIONE DEL CSM

Trenta membri, dieci laici, «quote rosa» tra i candidati

Il futuro Consiglio superiore della magistratura sarà composto di 30 membri. Tre quelli di diritto: il Presidente della Repubblica; il Primo Presidente di Cassazione; il procuratore generale presso la Cassazione. Dieci i laici eletti dal Parlamento. Venti i togati: 2 in rappresentanza della Cassazione, 5 delle procure; 13 per la magistratura giudicante. I magistrati voteranno in 7 collegi (uno per la Cassazione, due per la magistratura inquirente; quattro per la giudicante). In ciascun collegio si eleggeranno due componenti. Si prevede inoltre per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale e per i requirenti il recupero di 1 miglior terzo. Per candidarsi non sono previste le liste; ciascun candidato presenta liberamente la propria candidatura individuale. Devono esserci un minimo di 6 candidati. Se non arrivano candidature spontanee o non si garantisce la parità di genere, si integra con sorteggio.

 

GLI INCARICHI

Addio nomine a pacchetto, al voto anche gli avvocati

Per gli incarichi direttivi e semidirettivi, si decide in base all’ordine cronologico delle scoperture. Si prevedono corsi di formazione per tutti, a cura della Scuola Superiore della Magistratura, sia prima di aver accesso alla funzione che dopo. Si rendono trasparenti le procedure di selezione, con pubblicazione sul sito Intranet del Csm di tutti i dati del procedimento e dei vari curricula, dando modo di partecipare alle scelte su direttivi e semidirettivi anche ai magistrati dell’ufficio del candidato. Si prevede l’obbligo di audizione di non meno di 3 candidati per quel posto.

Nell’ambito del Csm, si dovrà individuare un contenuto minimo di criteri di valutazione, per verificare tra l’altro anche le capacità organizzative. Quanto alle valutazioni di professionalità, nei Consigli giudiziari locali ci sarà anche il voto degli avvocati, ma esclusivamente a seguito di un deliberato del consiglio dell’ordine degli avvocati.

 

 

STOP ALLE PORTE GIREVOLI

Chi viene eletto in politica non tornerà in magistratura

S’introduce il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece è ancora possibile oggi negli enti locali.

Per assumere l’incarico, il magistrato dovrà quindi collocarsi in aspettativa. Al termine del mandato elettivo, i magistrati non possono più tornare a svolgere una funzione giurisdizionale.

Se si sono candidati ma non sono stati eletti, per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione dove si sono candidati né in quella dove lavoravano, né potranno avere incarichi direttivi.

Se hanno avuto incarichi apicali in organismi di governo per oltre 12 mesi (tipico il caso di capi di gabinetto), restano per ancora un anno fuori ruolo – ma non in posizioni apicali – e poi rientrano nella funzione d’origine, ma per i tre anni successivi non possono ricoprire incarichi direttivi.

 

IL FASCICOLO PERSONALE

Sull’attività dei magistrati la valutazione sarà annuale

Esiste già un fascicolo personale di ogni magistrato, previsto dal 2006. Attualmente, ad ogni valutazione di professionalità (cioè ogni 4 anni) il magistrato deve presentare al Consiglio giudiziario locale – e poi al Csm - provvedimenti a campione sulla propria attività svolta, e le statistiche relative alle attività proprie e comparate a quelle dell’ufficio di appartenenza. Il fascicolo andrà ora aggiornato annualmente, seguendo l’iter dei vari provvedimenti. Tra gli indicatori da tenere in considerazione da parte del Consiglio, gli eventuali segnali «di grave anomalia».

L’innnovazione del fascicolo di valutazione ha irritato grandemente la magistratura, che vi vede una spinta all’omologazione nelle sentenze e un freno alla libera azione del singolo magistrato. Di contro, esulta il «padre» della norma, il deputato Enrico Costa, Azione: «Si potrà distinguere chi è più bravo da chi lo è meno».

 

NIENTE CONFLITTO D’INTERESSI

Ineleggibilità nella regione del proprio ufficio giudiziario

Arrivano nuovi limiti territoriali per essere eletti: per le cariche elettive nazionali, regionali, province autonome di Trento e Bolzano, Parlamento Europeo, come anche per gli incarichi di assessore e sottosegretario regionale, si prevede che i magistrati non siano eleggibili nella regione in cui è compreso, in tutto o in parte, l’ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli precedenti tre anni.

Anche per le cariche di sindaco, consigliere o assessore comunale, il magistrato non potrà più candidarsi se presta servizio o ha prestato servizio nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della provincia in cui è compreso il comune o nelle province limitrofe. Il principio è che non dev’esserci alcun sospetto di un retroscena politico nell’azione del magistrato sul territorio.

 

IL NODO SULLA FUNZIONE

Tra procure e giudicante consentito un solo passaggio

Nel settore penale, sarà possibile un solo passaggio tra la funzione requirente e quella giudicante. Attualmente sono possibili fino a 4 passaggi di funzione. La scelta andrà fatta entro 10 anni dall’assegnazione della prima sede. Non ci sarà alcun limite, invece, per il passaggio al settore civile e viceversa, nonché per il passaggio alla Procura generale presso la Cassazione. La possibilità di un solo passaggio tra le due funzioni rasenta la separazione delle carriere, che prevederebbe appunto l’impossibilità di passare da un ramo all’altro della magistratura penale. Ciò ha fatto gridare l’associazione nazionale magistrati alla «elusione» dei precetti costituzionali, che prevedono una sola giurisdizione. Secondo i parlamentari di maggioranza, è invece giusto che il magistrato abbia la possibilità di approfondire l’esperienza nel settore dove è capitato con la prima nomina, e che possa però cambiare almeno una volta.




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