-  Peron Sabrina  -  14/10/2013

GLI ELEMENTI DEL DIRITTO DI CRITICA - Cass. civ. 03/10/2013, n. 22600 - Sabrina PERON

La cassazione che qui si pubblica ribadisce gli ormai noti e consolidati principi in materia di cronaca e di critica giornalistica, ossia:

 1.- quando deve accertare la sussistenza del carattere diffamatorio di un fatto, il giudice è tenuto allora a rilevare tutte le circostanze allegate e provate, giacché l'eventuale configurabilità di un'esimente esclude il carattere diffamatorio del fatto (v. Cass., 30/1/2013, n. 2190);

2.- la lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti tre presupposti: a) la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti (frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata. E fermo restando che la verità tollera, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (v. Cass., 18/10/2005, n. 20140; e, conformemente, Cass., 22/3/2013, n. 7274); b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); interesse ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; c) infine, la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza) (v. Cass., 20/10/2009, n. 22190);

3.- il limite della continenza connota anche il diritto di critica, il cui legittimo esercizio presuppone la rilevanza sociale dell'argomento trattato e la correttezza formale delle espressioni adoperate (v. Cass., 22/3/2012, n. 4545; Cass., 16/5/2008, n. 12420; Cass., 20/10/2006, n. 22527; Cass., 13/6/2006, n. 13646);

4.- il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, come tale fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti dal punto di vista di chi la manifesta;

5.- la critica é quindi di carattere imprescindibilmente soggettivo, fermo restando che il fatto o il comportamento oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta bensì "ragionevolmente" putativa, per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive (v. Cass., 6/4/2011, n. 7847; Cass., 19/12/2006, n. 27141; Cass., 11/1/2005, n. 379);

 6.- il diritto di critica giornalistica, può essere esercitato anche in modo "graffiante", purché vi sia proporzione tra l'importanza del fatto e la necessità della sua esposizione anche in chiave critica rispetto ai contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata, non dovendo questa pertanto trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato (v. Cass., 6/8/2007, n. 17180; Cass., 20/10/2006, n. 22527);

 7.- in ogni caso è necessaria la disamina dell'intero contesto in cui si inseriscono le espressioni censurate; solamente in tal modo può accertarsi se parole oggettivamente offensive conservino siffatto carattere una volta poste in connessione con quelle che le precedono e le seguono, considerato altresì il tono e lo spirito dell'intero scritto (come anche di valutare il caso opposto, se parole oggettivamente neutre non pervengano ad assumere valenza offensiva in ragione del contesto in cui sono inserite) (v. Cass., 10/1/2012, n. 80).




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