-  Mazzon Riccardo  -  02/03/2013

I CASI TASSATIVI DI NULLITA' DELLA SRL ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - Riccardo MAZZON

Dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità

"la nullità delle società di capitali (art. 2332 c.c.) non è equiparabile alla nullità del contratto d'appalto stipulato sulla base di un provvedimento di aggiudicazione illegittimo e come tale oggetto di annullamento, in quanto nell'ipotesi della costituzione di una società, il nesso eziologico sussistente tra provvedimento amministrativo costitutivo e gli atti fondamentali della società appare meno stretto. Pertanto, tale situazione patologica negoziale, da intendersi quasi in termini di "quasi annullabilità", è destinata ad operare entro i ristretti limiti di cui all'art. 2332 c.c., con la conseguenza di poter senz'altro escludere che la predetta società possa essere considerata alla stregua di un soggetto inesistente" (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 30.3.2005, n. 2784, AUE, 2005, 693 - cfr., da ultimo, "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON -).

della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;

"l'esigenza dell'atto pubblico ad substantiam, per la costituzione di una società a responsabilità limitata (art. 2332 e 2475 c.c.), comporta, in applicazione dell'art. 1351 c.c., la nullità del contratto preliminare, per la futura costituzione di detta società, che sia stato stipulato con scrittura privata, e tale nullità, ai sensi dell'art. 1421 c.c., è rilevabile anche d'ufficio, pure in grado d'appello ed in sede di legittimità (nei limiti in cui i relativi fatti siano già acquisiti), quando il diritto fatto valere in giudizio (nella specie, con domanda di risoluzione del preliminare) postuli la validità del contratto stesso" (Cass. civ., sez. I, 28.1.1986, n. 550, GCM, 1986, fasc. 1; Gcomm, 1986, II, 401)

2) illiceità dell'oggetto sociale;

"l'illiceità dell'oggetto sociale, ai fini della declaratoria di nullità della società per azioni ai sensi dell'art. 2332 n. 4 comma 1 c.c., va valutata con esclusivo riferimento al dato formale emergente dallo statuto e dall'atto costitutivo, potendo risultare oggetto dell'accertamento giudiziale solo i vizi genetici dell'ente e non le anomalie che attengono a scelte successive degli amministratori e che possono semmai rilevare come fonte di eventuale responsabilità per costoro" (App. Milano, 15.2.1994, Soc, 1994, 625) 

3) mancanza nell'atto costitutivo

"la mancanza dell'atto costitutivo quale causa di nullità della società per azioni ex art. 2332 non può essere interpretata restrittivamente come mancanza materiale dell'atto, nè come mancanza di "valido" atto, bensì come mancanza di volontarietà dell'atto stesso o non riconducibilità di esso alla volontà dei soggetti" (App. Genova 9.6.1994, Soc, 1995, 793)

di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale:

"la mancanza dell'atto costitutivo, quale causa di nullità della società prevista dall'art. 2332 n. 1 c.c., è riferibile non solo ai casi in cui l'atto costitutivo manchi da un punto di vista materiale, ma anche alle ipotesi in cui l'atto manchi da un punto di vista giuridico. Detta ipotesi di realizza quando l'atto costitutivo concretamente stipulato non corrisponda ai caratteri essenziali del tipo sociale risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese; conseguentemente, la presenza, nello statuto di una società omologata ed iscritta nel registro delle imprese, di clausole incompatibili con i connotati essenziali del tipo prescelto comporta non già la riqualificazione dell'atto costitutivo, bensì, qualora l'atipicità della clausola determini la assoluta inconciliabilità della società con il tipo risultante dalla iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della stessa società per "mancanza giuridica" dell'atto costitutivo, in applicazione del disposto dell'art. 2332 n. 1 c.c." (Cass. civ., sez. I, 10.12.1996, n. 10970, NGCC, 1998, I, 134; GI, 1997, I,1,1519).




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