-  Redazione P&D  -  26/09/2012

I COMUNI VIOLANO LA CONCORRENZA NEL VIETARE KEBAB, PHONE CENTER E MONEY TRANSFERT - AGCOM, 20.7.2012

Con una serie di pareri pubblicati sul proprio bollettino settimanale n. 35 dd. 17.09.2012, l"Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato una serie di osservazioni critiche nei confronti di alcune delibere di  comuni lombardi delle province di Como, Bergamo, Monza e Brianza che hanno inteso vietare o limitare l"insediamento sul proprio territorio di attività economiche di Kepap e simili, di centri di telefonia internazionale e di centri di trasferimento di denaro con l"asserita giustificazione che tali attività avrebbero un impatto negativo sulla viabilità e vivibilità.

L"Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato fa presente che, in virtù dei consolidati principi dell"ordinamento comunitario,  i divieti o  limitazioni al libero esercizio di  attività economiche consistenti nella  prestazione di servizi possono essere ammessi esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale, laddove tali divieti o limitazioni non abbiano carattere discriminatorio e rispondano a criteri di proporzionalità.

L"AGCM, a tale riguardo, rileva come le delibere comunali in oggetto non possano costituire legittime deroghe al principio della libera concorrenza e della prestazione di servizi, in quanto non motivano in maniera sufficiente  sulle ragioni per cui  le attività in oggetto sarebbero suscettibili di incidere in misura così gravemente negativa sulla viabilità e vivibilità da determinare un" esigenza imperativa di interesse generale, così come non rispondono al criterio di proporzionalità perché non vengono menzionate i motivi per cui misure e correttivi meno stringenti del divieto assoluto di esercizio delle attività economica non sarebbero stati ritenuti sufficienti a rispondere alle asserite esigenze di viabilità e vivibilità.

L"AGCM inoltre rileva che le delibere amministrative degli enti locali lombardi appaiono illegittime  in quanto in contrasto anche con i recenti interventi statali in materia di liberalizzazioni (legge n. 148/2011, legge n. 214/2011, ed in particolare D.L. n. 1/2012 art. 1 c. 3 e 4 convertito con  legge n. 27/2012), cui gli enti locali dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2012.

Quanto ai centri di telefonia fissa, in base al Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003 art. 3), le sole limitazioni  ammesse alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica sono quelle derivanti da esigenze della difesa e sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell"ambiente e delle riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione. Ne consegue – sottolinea l"AGCM – che con tali delibere amministrative, gli enti locali lombardi hanno  debordato dagli ambiti di stretta loro competenza.

Infine, con riferimento alle attività di money transfer, l"AGCM ricorda che la legislazione nazionale di settore non contempla eccezioni alla libertà di esercizio di tale tipo di attività, salvo il rispetto delle specifiche disposizioni in materia di antiriciclaggio. Ne consegue, che, anche   in quanto caso le delibere degli enti locali bombardi costituiscono una  illegittima intrusione negli ambiti di stretta competenza ed attribuzione normativa nazionale, oltrechè comportano un"illegittima discriminazione tra gli operatori del settore, introducendo infatti vincoli e limitazioni lasciate ad un eccessivo e poco trasparente spazio di discrezionalità da parte degli amministratori locali.

L"AGCM ha emanato i suddetti pareri ai sensi degli artt. 21 e 21 bis della legge n. 287/1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"). Qualora entro i successivi sessanta giorni gli enti locali lombardi non si conformeranno ai pareri resi dell"Authority, questa potrà presentare, tramite l"Avvocatura dello Stato, ricorso al TAR entro i successivi trenta giorni ed il ricorso sarà giudicato secondo il rito abbreviato di cui all"art. 119 del d.lgs.  n. 104/2010.




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