-  Barizza Matteo  -  31/12/2012

I DANNI DA MANCATO GODIMENTO DELLE FERIE – Matteo BARIZZA

Vi sono diversi orientamenti in merito alla natura dell'indennità sostitutiva delle ferie.

(1) Un primo orientamento afferma che tale indennità ha carattere risarcitorio: Trib. Milano 27.10.2004 assume, come presupposto della corresponsione della relativa indennità, l'esecuzione effettiva dell'attività lavorativa. Nel caso esaminato dalla relativa pronuncia, l'indennità non è stata elargita, in quanto il lavoratore aveva goduto per anni di permessi sindacali a mese intero. Secondo tale orientamento, inoltre, l'indennità sostituiva delle ferie non godute è esclusa dall'obbligo contributivo (Cass. 27.8.2003, n. 12580).

(2) Un secondo orientamento riconosce, invece, che l'indennità sostituiva ha carattere retributivo: secondo Corte appello Firenze, 6.10.2011, n. 933, per la relativa corresponsione, infatti, basta la pendenza del rapporto di lavoro. Secondo tale orientamento, inoltre, l'indennità costituirà la base di calcolo del t.f.r.

(3) Secondo un terzo orientamento, invece, la natura dell'indennità sostitutiva è di carattere misto, risarcitorio e retributivo insieme. Si legge in Cass. 9.7.2012, n. 11462: "l'indennità ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali".

(4) Secondo un ultimo orientamento (Cass. 27.8.2003, n. 12554), occorre, invece, distinguere a seconda che il mancato godimento delle ferie sia imputabile o meno al datore di lavoro:

- se è imputabile, troverà applicazione l'art. 1218 c.c.;

- diversamente, verrà in rilievo l'art. 2126 c.c.

(5) Ma cosa succede nel caso in cui il lavoratore rifiuti di fruire delle ferie nonostante gli inviti in tal senso del datore di lavoro?

- Secondo Cass. 29.11.2007, n. 24905, il rifiuto è irrilevante ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva.

- Di diverso avviso, invece, Cass. 19.10.2000, n. 13860.

(6) Per quanto concerne l'onere probatorio, la giurisprudenza (Cass. 22.12.2009, n. 26985) è unanime nell'affermare che spetta al lavoratore l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.




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