-  Cendon Paolo  -  11/02/2017

I disabili devono poter viaggiare in treno – Angelo Marra e Paolo Cendon

 Caro Paolo,

mi è capitato di subire la medesima discriminazione nello stesso luogo -
da parte dello stesso soggetto- in due anni diversi.si tratta di RFI 
già condannato una prima volta per la possibilità di usare un ascensore
nella stazione ferroviaria di Fiera di Roma che ha portato la violazione
del diritto all'accessibilità;

Anni dopo - stesso luogo - stessi esiti per ragioni identiche.

sto seriamente pensando di fare un altra cause per discriminazione nella
quale però vorrei che il risarcimento fosse più alto dei 5000 euro
accordati nella prima vicenda (già pubblicata su persone danno) per via
del fatto che il comportamento e sostanzialmente una manifestazione di
recidiva, sebbene i termine sia improprio in ambito civile.

il concetto è vero che lo stesso soggetto discrimina sempre con le
stesse modalità in spregio al rilievo della magistratura. non si tratta
di violazione del giudicato in termini formali quanto piuttosto della
manifestazione concreta del perdurante menefreghismo delle ferrovie nei
confronti della potenza con disabilità; so che il concetto di danni
fatica a entrare nel nostro sistema tuttavia mi sembra che situazioni
come quella che ho descritto meritino che il danno da se discriminazione
assume caratteristiche peculiari: il risarcimento deve essere "forte" e
dissuasivo per essere efficace.

Mi piacerebbe far emergere una funzione - anche - sanzionatoria del
risarcimento in campo antidiscriminatorio almeno con un riferimento ai
comportamenti recidivanti o , per vivere in maniera più consona al
diritto civile, di comportamento discriminatorio reiterato nonostante
una condanna già intervenuta.

Hai qualche idea che possa supportare la mia posizione?

Grazie

Angelo

 

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PAOLO CENDON

 

Caro Angelo,

La chiave di volta per ragionare è che il danno non patrimoniale (mi limito a questo, ma si tratta di rilievi che valgono, in parte, anche per i profili patrimoniali), ha in un caso come il tuo, nella sua inevitabile liquidità, margini di oscillazione piuttosto significativi, e ciò sia  su un piano "vittimologico" di sofferenza/ostracismo (ciò che l"offeso effettivamente patisce),  sia su un piano "disciplinare" di valutabilità/quantificabilità delle ripercussioni (poteri del giudice a livello di art. 1226 c.c.).

Il che vuol dire: occorrerà  che l"interprete - studioso, giudice - tenga conto, ancor più del solito, di tutti i dettagli storici e antropologici che caratterizzano la fattispecie concreta:  e questo non solo dal lato dell"azione del danneggiante, ma anche dal lato dei pregiudizi che la vittima può accusare.

°   °   °

In particolare, le variabili più importanti (ai fini di innalzare ragionevolemente il risarcimento, sino a farlo corrispondere all"ammontare dei danni realmente patiti, in attuazione del "principio del risarcimento integrale", più volte ribadito anche di recente dalla nostra Cassazione) mi sembrano qui le seguenti:

- la misura della colpa ascrivibile al convenuto dipende anche dal rango che vanta, entro l"ordinamento, la situazione soggettiva che è stata colpita nella vittima;

- nessun dubbio sulla frequenza con cui, ultimamente, norme sia internazionali che nazionali hanno sottolineato il valore e la pregnanza dei principi che si rifanno al presidio e al sostegno esistenziale dovuto ai portatori di disabilità;

- nessun dubbio altresì sull"importanza dell"elemento del trasporto, dell"accessibilità spazio-temporale, nell"agenda di persone del genere: se io legislatore riconosco che tu hai diritto di fare la vita migliore che puoi fare, e se so quindi di dover rimuovere gli ostacoli che te lo impediscono, punto per punto, ecco che ti prenderei in giro se non ti permettessi di raggiungere materialmente i luoghi in cui puoi svolgere questo e quel lembo della tua personalità (chi non può entrare dentro il bosco non potrà neanche raccogliere le fragole, né bagnarsi nel torrente, né fotografare gli uccellini, né finire il quadro incominciato);

- la conclusione è che ci troviamo sicuramente (in caso di  inadempienza, salvo giustificazioni particolari) dinanzi a una "colpa grave" delle Ferrovie dello Stato, o comunque del trasportatore;

- la funzione sanzionatoria della responsabilità civile spinge, in tal caso, il giudice a costruire lo statuto probatorio del caso in senso sfavorevole al convenuto;

- il gioco delle presunzioni si sposta di parecchi gradi, come angolatura, dal lato della vittima;

- se è verosimile cioè che il tuo danno oscilli fra un minimo di 50 e un massimo di 80, il fatto stesso della colpa grave dovrà indurre il giudice a spostare la lancetta verso la seconda cifra;

- idem per quanto concerne la causalità: nel dubbio, ove risulti che tu sei in dolo o colpa grave, si potrà - ai fini della motivazione - ritenere provato (salvo contraria dimostrazione da parte tua) che sia stata proprio la tua azione A ad aver arrecato il mio sub-danno B;

- pesa anche, a livello di funzione reintegratoria, il criterio parallelo secondo cui non si tratta solo di punire il cattivo, ma anche di tener conto chela circostanza  di essere vittima di dolo o colpa grave opera, salvo prova contraria, nel senso di rendere automaticamente maggiore e più intenso quel danno;

- sul piano esistenziale occorrerà tenere conto, come sempre, delle varie "ribalte mondane-relazionali" di cui la vita di quella certa persona può constare, conteggiando perciò nel calcolo finale tutte quante le perdite (affetti, socialità, sport, lavoro, tempo libero, creatività, politica …) che l"illecito ha arrecato;

- la recidività è un passaggio ulteriore per l"appesantimento del carico risarcitorio, anche sotto il profilo esistenziale; diventa infatti molto più probabile che io, per il futuro, rinunci in partenza a viaggiare in treno se so, se devo immaginare in partenza, che il disservizio ferroviario che mi riguarda (carrello) non è e non sarà affatto eccezionale;

- la funzione preventiva è qui particolarmente importante, inducendo a concepire ogni iniziativa giudiziale del singolo come una sorta di class action, di cui sono destinati  a beneficiare (se non per quanto concerne l"incasso materiale del risarcimento, almeno per quel che riguarda l"innalzarsi delle probabilità che, in avvenire, le cose funzioneranno ancora male), tutti i portatori di consimili disabilità.

Paolo




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