Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  04/10/2022

I finanziamenti straordinari a favore delle strutture per anziani. Brevi note (critiche) sull’art. 8, d.l. 144/2022

Il d.l. 23 settembre 2022, n. 144, rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), contiene alcune disposizioni in tema di finanziamento a favore delle strutture che operano nell’ambito dei servizi alla disabilità.

Nello specifico, l’art. 5, comma 4, dispone che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.400 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 1.000 milioni già assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111. Il successivo comma 5 prevede che le Regioni e le Province autonome possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell’ambito degli accordi intercorrenti tra queste ultime e il SSN, per le finalità indicate al comma 3 prima richiamato, un contributo una tantum non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l’anno 2022.

Come correttamente è stato evidenziato (cfr. Franco Pesaresi, Il caro energia per le strutture per anziani. Preoccupa il testo del Decreto Aiuti Ter, 19 settembre 20220, reperibile su https://welforum.it/il-caro-energia-per-le-strutture-per-anziani/), trattasi di una facoltà (e non di un obbligo) in capo alle Regioni e, inoltre, nelle nozione di “strutture sanitarie accreditate” non rientrano le strutture residenziali per anziani, atteso che queste ultime sono generalmente classificate alla stregua di strutture sociosanitarie ovvero sociali. Rimangono ovviamente esclusi dalla definizione di “residenze sanitarie private accreditate” le ASP (o IPAB nella Regione Veneto), in quanto strutture pubbliche.

L’art. 8 del d.l. in parola è dedicato alle “Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore”. Il comma 1, al fine di far fronte all’aumento dei costi derivanti dall’aumento dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, prevede l’istituzione di un apposito fondo pari a 120 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare agli “enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità”. La disposizione in oggetto, dunque, è rivolta ai soggetti giuridici non profit che svolgono attività ed erogano servizi a favore delle persone con disabilità e non riguarda (almeno stando alla lettera della previsione) le persone anziane.

Il successivo comma 2, invece, delimita il finanziamento di un contributo straordinario per compensare le maggiori spese sostenute per le componenti energia e gas naturale a favore degli ETS iscritti al RUNTS ovvero “in fase di trasmigrazione”. La disposizione in argomento individua i soggetti giuridici, ma nulla dispone in merito all’attività svolta dagli stessi, che in ragione dell’elenco di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, può dunque ricomprendere anche le attività e i servizi resi a favore della popolazione anziana.

Da ultimo, si segnala che il comma 6 dell’art. 8 stabilisce che agli oneri derivanti dai contributi straordinari previsti si farà fronte riducendo proporzionalmente il Fondo nazionale per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Complessivamente, si può ritenere che benché il d.l. abbia inteso venire incontro alle esigenze di quelle strutture che assicurano i servizi a favore dei più fragili, non sembra lineare e coerente nella sua impostazione. Ciò discende da due ordini di ragioni: la prima riguarda la platea dei destinatari delle misure di sostegno, atteso che dal comma 2 risultano esclusi gli enti non profit (non iscritti al Runts). La seconda attiene all’attività svolta, poiché il comma 1 dispone in ordine alle sole strutture per disabili. Il combinato disposto dei due commi produce l’esito di escludere dai finanziamenti straordinari tutte quelle strutture residenziali e semiresidenziali, costituite sotto forma di fondazioni (o altre forme giuridiche) che si occupano di anziani, ma che non sono iscritte al Runts.

Il Parlamento è chiamato a riparare ad una condizione discriminatoria tra soggetti giuridici non profit che, a tacere delle intenzioni, discrimina tra le persone fragili.




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