-  Cuzzola Paolo Fortunato  -  05/10/2015

I PERITI ASSICURATIVI NON POSSONO ISCRIVERSI ALL'ALBO DEI C.T.U. - Sent. TAR Lazio n. 9947/2015 - di PAOLO F. CUZZOLA e MASSIMO IZZO

Con sentenza n. 9947/2015 la I Sezione del TAR Lazio, si è pronunciarla sul funzionamento dell"Albo dei CTU (Consulenti Tecnici d"Ufficio).

La sentenza in commento o è frutto di un ricorso del Collegio di Frosinone al tribunale di Cassino, in si chiedeva  la cancellazione dei Periti ASSICURATIVI dall'elenco dei CTU, in quanto essi non hanno un albo professionale e quindi non possono essere iscritti, infatti in genere i periti assicurativi sono già di solito iscritti ad un albo professionale (Ingegneri, Architetti, Geometri o Periti Industriali).

Il problema si era posto perché con la loro iscrizione essi svolgevano consulenze sulla ricostruzione cinematica di incidenti stradali che è una competenza degli ingegneri meccanici o dei periti industriali con specializzazione in meccanica.

Il perito Assicurativo invece può stimare i danni economici, derivati da un incidente, limitatamente agli autoveicoli, quindi non potrebbe stimare i danni causati dallo stesso incidente a manufatti e non può ricostruirne la dinamica.

Di fatto però il giudice può nominare consulente tecnico d'ufficio un qualsiasi tecnico iscritto all'albo dei CTU (paradossalmente anche un commercialista), sta poi nella deontologia professionale rifiutare un incarico per il quale non si hanno le competenze.

Nel caso dei Periti Assicurativi questo non accadeva, ma anzi accusavano, con lettere indirizzate ai vari ordini professionali, il presunto sconfinamento di competenze ad opera di ingegneri e periti industriali non iscritti al ruolo dei Periti Assicurativi.

In particolare, la controversia sottoposta all"attento esame del Tribunale Amministrativo riguardava alcuni tecnici esperti di un certo settore (periti industriali) che, pur non essendo iscritti agli appositi albi o collegi, chiedevano di poter essere iscritti all'Albo dei CTU. Per inquadrare al meglio la questione in esame è necessario, in primis, fare riferimento alle disposizioni di attuazioni del codice di procedura civile.

L"art. 14, infatti, stabilisce che "L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

L'art. 15, invece, regolamenta l'iscrizione nell'albo, disponendo che "possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali".

Il dibattito che il TAR Lazio si è trovato a dovere affrontare ineriva la non regolare convocazione del comitato di cui al predetto art. 14, essendo stato inserito dall'ISVAP un proprio rappresentante quale figura di riferimento per i periti assicurativi. Tuttavia l'ISVAP non è un organismo rappresentativo degli iscritti ma mero soggetto a cui era affidata, al momento in cui si riferiscono i fatti di causa, la mera vigilanza sul ruolo dei periti assicurativi.

Tale circostanza ha comportato l'irregolarità delle nomine effettuate da quel comitato. Competente a rappresentare gli stessi periti assicurativi sarebbe stato più correttamente il Collegio dei Periti industriali.




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