-  Santuari Alceste  -  16/06/2015

I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE (FARMACIE) E LA CORTE DI CONTI – Corte Conti Lombardia 217/15 – Alceste SANTUARI

La l. 190/2014 ha previsto che gli enti locali approvino il piano di razionalizzazione delle loro partecipate

La legge non opera distinzioni in ragione della tipologia del servizio gestito

L"esclusione dai vincoli del patto di stabilità dei proventi derivanti dalla vendita delle quote non dipende dal servizio erogato

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere del 28 maggio 2015, n. 217 è intervenuta sui piani di razionalizzazione adottati dai comuni ai sensi della l. n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015). Nel caso di specie, un sindaco ha sottoposto all"attenzione della Sezione i seguenti due quesiti:

  1. le società partecipate da enti locali, che gestiscono farmacie, rientrano tra quelle assoggettate alla predetta disciplina di razionalizzazione?
  2. l'entrata derivata dalla vendita delle quote della società partecipata che gestisce la farmacia può rientrare nei proventi esclusi dal patto di stabilità?

Avuto riguardo al primo quesito, pur riconoscendo una specificità al servizio farmaceutico, la Sezione ribadisce che essa "vada limitata all"ambito normativo da cui è stata tratta, quello della disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali (legge n. 475/1968 e legge n. 362/1991)." Per quanto, invece, attiene le tematiche relative alla finanza pubblica, "la Sezione ha costantemente ritenuto di poter applicare un"eventuale eccezione alla ricorrenza di apposita previsione normativa. Infatti, il preteso ancoramento a principi ed esigenze di carattere costituzionale del servizio farmaceutico non esime che la concreta gestione di quest"ultimo osservi le regole di coordinamento della finanza pubblica, salve le eccezioni espressamente previste ed impregiudicato un eventuale vaglio di legittimità costituzionale (anche la gestione del servizio sanitario nazionale, come noto, è tenuta all"osservanza di norme di finanza pubblica, pur avendo la tutela della salute un ancoramento diretto all"art. 32 della Carta costituzionale)."

Richiamando propri precedenti pareri la Sezione ha ritenuto "che il servizio farmaceutico non possa essere ricondotto alla definizione di "settore sociale". I giudici contabili hanno inteso richiamare, al riguardo, l"articolo 114, comma 5-bis, del TUEL, il quale, "nell"estendere ad istituzioni ed aziende speciali i limiti ed i divieti alle assunzioni previste per gli enti locali, faceva espresso riferimento alle "farmacie" a fianco dei "servizi socio–assistenziali" (che costituiscono propriamente il "settore sociale"), confermando l"impossibilità di ricondurre l"attività farmaceutica a quest"ultimo."

Ciò premesso, la Sezione non ritiene che la l. 190/2014 abbia introdotto una distinzione di partecipazioni societarie in capo ai comuni. In quest"ottica, dunque, il piano di razionalizzazione deve riguardare anche il servizio farmaceutico, rientrante tra i servizi pubblici gestiti dagli enti locali.

Con riferimento al secondo quesito, la Sezione conclude – in modo del tutto analogo al primo quesito – che l"esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dalla legge di stabilità per il 2015, "per le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi della dismissione di società partecipate non fa riferimento alla tipologia di servizio pubblico gestito dalla società dismessa."  




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