-  Tufariello Vito  -  08/10/2012

I RAPPORTI TRA URBANISTICA E DIRITTO AMBIENTALE

Dovendo la disciplina urbanistica occuparsi del corretto assetto del territorio e disciplinare le sue trasformazioni, in relazione ai vari interessi pubblici esistenti, fra i quali quelli della tutela ambientale, potenzialmente la pianificazione urbanistica e gli ulteriori strumenti di controllo propri della materia sarebbero in grado di assolvere anche le esigenze e le finalità proprie della materia ambientale.

Di questa tendenziale capacità dell"urbanistica di "inglobare" anche la tutela ambientale si hanno significative tracce anche nella legislazione, a partire dalla nota definizione della materia contenuta nel D.P.R. n. 616 del 1977, in base al quale:

 "(…) le funzioni amministrative relative alla materia urbanistica concernono la disciplina dell"uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell"ambiente (…)".

D.P.R. n. 616 del 1977, art. 80.

Una recente conferma di un"impostazione che riporta la protezione ambientale nell"ambito dell"urbanistica la si potrebbe cogliere anche nell"art. 20 del Testo Unico degli Enti locali (segnatamente, d.lgs. nr. 267/2000) che, nel definire i contenuti degli indirizzi generali di assetto del territorio, la cui definizione viene demandata alle Province, inserisce anche "le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque", nonché l"individuazione "delle aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali".

Va, peraltro, osservato al riguardo che il legislatore non ha mai portato a conclusione questo processo di "incorporazione" delle due materie, continuando a mantenere in vita ed anzi a moltiplicare le forme di tutela settoriali (non solo per l"ambiente in sé ma anche per le singole tematiche ad esso relative), costituite da sistemi di pianificazione particolari e paralleli a quelli territoriali e da procedimenti di autorizzazione e controllo e da apparati concorrenti.

Ciò ha reso necessario individuare e sperimentare varie forme di coordinamento e di raccordo, tra le varie autorità ed i vari procedimenti ed atti di pianificazione e di amministrazione puntuale, peraltro con rilevanti difficoltà operative, lentezze e contrasti operativi. Anche strumenti importanti come le conferenze di servizio tra le varie amministrazione competenti a valutare una singola iniziativa, prevista in generale dalla legge n. 241 del 1990, più volte sul punto modificata, lo sportello unico per le attività produttive, di cui agli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. n.112/98 e del D.P.R. nr. 447 del 1998, nonché da ultimo l"autorizzazione ambientale integrata, di cui al d.lgs. nr. 372 del 1999 (modificata dal d.lgs. 59/2005 e dal d.lgs. 128/2010 che ha inserito il titolo III-bis alla parte II del d.lgs. 152/2006), stentano a decollare e, quindi, a modificare in modo significativo la situazione di frammentazione nell"azione di governo del territorio e dell"ambiente.

E" questo il fronte sul quale occorrerà impegnarsi di più con ampie dosi di innovazione se si vorrà dare piena attuazione al disegno normativo ed agli impegni internazionali assunti dal nostro paese nel settore della tutela dell"ambiente.




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