-  Mazzon Riccardo  -  13/07/2013

I REGOLAMENTI LOCALI POSSONO INTERVENIRE SULLA NOZIONE DI COSTRUZIONE? - Riccardo MAZZON

Naturalmente, esistono regole inderogabili non suscettibili di essere derogate dai regolamenti locali richiamati.

Su tutte, è inderogabile, in subjecta materia, la nozione di costruzione,

"la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte delle norme secondarie, in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte del suddetto articolo ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore" (in applicazione di questo principio, è stata cassata la sentenza del giudice di merito che, sulla base di una disposizione del regolamento edilizio comunale, aveva negato la qualità di costruzione ad un determinato manufatto)" Cass. 7.10.05 n. 19530, GCM, 2005, 10 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -,

operando il richiamo ai regolamenti locali solo in ambito di distanze:

"in tema di distanze legali tra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di costruzione le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati(cosiddetto "aggettanti") che, seppur non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinati a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato; agli effetti dell'art. 873 c.c., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, è unica, e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica" Cassazione civile, sez. II, 10/09/2009, n. 19554 Soc. Immob. Postioma c. Cafaro Guida al diritto 2009, 39, 65 – conforme, in un caso in cui la Suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha qualificato come costruzione la realizzazione, in aggiunta al preesistente edificio, di un corpo di fabbrica sporgente costituito da una soletta in cemento armato della larghezza di mt. 1, 60, contornata da parapetto alto mt. 1, 50 edificato con colonnine prefabbricate in cemento armato): Cass. 26.1.05, n. 1556, RGE, 2005, 4 1142.

Per la verità, non presentando la nozione di costruzione se non caratteri prettamente interpretativi (soprattutto giurisprudenziali), per lo più ancorati alla ratio normativa sottesa alla disciplina delle distanze, la perentorietà ostentata dalle sopra menzionate sentenze pare eccessiva e solo sarà sufficiente che l"interpretazione della nozione medesima non sia tale da intaccare l"inderogabile distanza minima prevista dall"articolo 873 c.c. (e la giurisprudenza di seguito commentata pare condividere tale impostazione).

I regolamenti locali possono dunque, ma solo ed esclusivamente entro limiti tali da non intaccare l"inderogabile distanza minima prevista dall"articolo 873 c.c., intervenire nell"interpretazione del concetto di "costruzione"; tale circostanza potrà verificarsi, ovviamente, solamente in casi del tutto eccezionali, come in occasione di regolamento che ritenga di dover escludere (o far rientrare) alcuni elementi della costruzione nel calcolo delle distanze,

"è legittima l'esclusione disposta dai regolamenti locali di alcuni elementi della costruzione dal calcolo delle distanze, se complessivamente è rispettato il limite minimo stabilito dalla relativa normativa civilistica" Cass. 13.5.98, n. 4819, GCM, 1998, 2,

ovvero qualora il regolamento intenda prevedere punti di riferimento per il calcolo medesimo:

"il limite imposto dall'art. 873 c.c. ai regolamenti locali in tema di distanze tra costruzioni è che in nessun caso essi possono stabilire distanze inferiori a tre metri. Ne consegue che, ove detto limite non sia stato violato, i regolamenti locali, nello stabilire distanze maggiori, possono anche determinare punti di riferimento, per la misurazione delle distanze, diversi da quelli indicati dal codice civile, escludendo taluni elementi della costruzione dal calcolo delle più ampie distanze previste in sede regolamentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la previsione di un regolamento comunale la quale si era limitata a stabilire distanze differenziate in relazione a ciascuna tipologia di costruzione, senza in alcun modo violare il limite previsto dal codice civile)" Cassazione civile, sez. II, 10/09/2009, n. 19554 Soc. Immob. Postioma c. Cafaro Giust. civ. Mass. 2009, 9, 1295 conforme, in un cso in cui la Corte Suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano interpretato l'art. 22 del regolamento edilizio di Marigliano nel senso che la distanza con esso prescritta andava misurata dalle pareti e dalle sporgenze soltanto se chiuse, senza tenere conto dei balconi: Cass. 22.6.90, n. 6351, GCM, 1990, 6.

 




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