-  Valeria Cianciolo  -  16/06/2016

I trasferimenti immobiliari nelle crisi coniugali e la morte dellobbligato – di Valeria Cianciolo

Breve nota a Tribunale di Pisa, 23.02.2016 n. 266 (G. I.:  dott. Tommaso M. Gualano)

 I trasferimenti dei beni che i coniugi pongono in essere in sede di separazione personale, laddove rappresentino lo strumento per definire un nuovo assetto economico-patrimoniale della famiglia, costituiscono fattispecie negoziali che rinvengono la loro causa nella stessa separazione; tali atti, dotati pertanto di un profilo causale autonomo, non vanno confusi con quei trasferimenti che, seppur concomitanti alla separazione personale, non traggono da essa il loro profilo funzionale, rimanendo al contrario, fattispecie negoziali caratterizzate da causa tipica (compravendita, permuta, donazione, ecc.).

Gli accordi dei coniugi in sede di separazione e divorzio hanno assunto un diverso e rinnovato valore a seguito, dapprima della legge sul divorzio n. 898 del 1970 (specie dopo le modifiche apportate dalla l. n. 74/1987) e in seguito della legge di riforma del diritto di famiglia.

Giova ricordare che, a differenza delle convenzioni matrimoniali exart. 162 c.c. che non sono sottoposte al controllo giudiziale, nel nostro ordinamento gli accordi conclusi in sede di separazione e di divorzio sono sottoposti al controllo giudiziale mediante il meccanismo omologatorio, indipendentemente dalla portata reale o obbligatoria degli stessi.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo liberalizzato gli accordi di separazione, in quanto atipici ma meritevoli di tutela, aventi presupposti e finalità differenti rispetto alle convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c. e agli atti di liberalità, nonché autonomi rispetto al contenuto tipico regolamentato dai coniugi.

Il Tribunale pisano affronta la questione da una particolare angolazione: la morte dell"obbligato.

 Il fatto. Una donna conveniva in giudizio la seconda moglie del suo ex marito e le figlie nate da questa relazione affinché, in esecuzione dell'obbligo assunto dal marito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario emessa dal Tribunale di Pisa a seguito di ricorso congiunto dei coniugi fosse alla stessa trasferito il diritto di proprietà superficiaria del 50% della ex casa coniugale.

L'attrice comproprietaria superficiaria della restante quota del 50% dell'immobile ed annesso garage, chiedeva quindi pro quota agli eredi dell"ex marito di procedere al suddetto trasferimento in adempimento dell'obbligo da quest'ultimo assunto divortiis causa, oltre a formulare domanda di risarcimento del danno a causa del lasso di tempo intercorso fra la data di passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fino all'effettivo trasferimento della porzione di bene.

Secondo il Tribunale pisano, gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione, e rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita, svela una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio - compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale.

L"obbligo assunto dal de cuius nei confronti della prima moglie, non è qualificabile quale  atto a titolo gratuito e risulta privo di qualsiasi connotato di liberalità, ma, al contrario, è qualificabile come atto a titolo oneroso, di natura solutorio.

A tale conclusione non ostano la circostanza che, tra gli eredi, vi siano minori né il timore che l'azione intrapresa possa ledere la quota di legittima dei convenuti, trattandosi di adempimento di un obbligo assunto a titolo oneroso e non a titolo gratuito e/o a titolo di liberalità.

Accolta la domanda attorea ex art. 2932 c.c.

 




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