-  Ricc√≤ Riccardo  -  18/10/2012

IL CASO MERONI (I.E. LA TUTELA AQUILIANA DEL CREDITO) – Riccardo RICCÒ

Luigi Meroni tante volte deliziò, coi suoi bei gol e gesti atletici (che l"altra sera sono stati riproposti in uno speciale televisivo).

Chi si occupa di responsabilità civile lo ricorda bene perché la sua prematura dipartita portò, poi, scompiglio, ed una certa rivoluzione nel costume giudiziario: il caso arrivò in Cassazione (nel 1971), la quale sancì, finalmente, a sezione unite, la risarcibilità ex lege aquilia del diritto di credito.

Riporto alcuni miei appunti in argomento.

Limitando l"esame alla sola giurisprudenza della Corte di cassazione, per la c.d. lesione esterna del diritto di credito (o comunque relativo), rimando alle sentenze di cui ai nn.: 18316/2007; 4791/2007; 13673/2006; 2530/2006; 1865/2006; 21641/2005; 15183/2004; 7859/2004; 15170/2003; 12215/2003; 1104/2003; 17110/2002; 15399/2002; 10403/2002; 10492/2001; 5247/2001; 3132/2001 (e 6719/2003); (obiter) 1143/2001; 14953/2000; 12425/2000; 6839/2000; 5421/2000; 1859/2000, 12941/1999; 9776/1999; 5562/1999; 1800/1999, 108/1999; 10067/1998; 7337/1998; 6691/1998; 5659/1998; 9405/1997; 9984/1996; 9776/1996; 1641/1996; 251/1996; 383/1995; 8496/1994; 3635/1994; 3123/1994; 655/1994; 8619/1993; 7063/1993; 4422/1993; 11207/1992; 1147/1992; 11099/1991; 8403/1990; 6778/1990; 18/1990; 5373/1989; 2526/1989; 6132/1988; 9407/1987; 9407/1987: 6132/1987; 531/1987; 7220/1986; 7117/1986; 6929/1986; 5699/1986; 4550/1985; 6006/1984; 5562/1984; 94/1984; 555/1984; 6160/1983; 29/1981; 6008/1980; 763/1982; 4550/1980; 2105/1980; 820/1979; 4538/1978; 3507/1978; 2938/1978; 909/1978; 2449/1977; 1459/1977; 22/1977; 2489/1976; 1008/1972; 174/1971; (contra) 2085/1953.

Le ultime due sentenze appena indicate danno corso e termine al segmento "poggiante" della parabola di un certo sistema di responsabilità civile, che "costante", o "ponderato", non solo in Italia, ha molte volte comportato la mancata tutela aquiliana del credito ed in genere dei diritti relativi. Non mancano però, anche negli anni ivi ricompresi, sentenze che hanno ammesso la tutela aquiliana del credito, e in genere delle componenti attive del patrimonio, come quelle (numerose) che riconoscono la tutelabilità esterna del credito alimentare, o la risarcibilità del danno personale per uccisione o lesione cagionata a prossimi congiunti, ovvero anche per induzione all"adulterio.

Cfr., per una panoramica giurisprudenziale del tempo, G. SBISA", Risarcimento danni in seguito a morte di un "familiare di fatto", Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1965, pp. da 1254 a 1270. V. anche F. SANTOSUOSSO, La "nuova frontiera" della tutela aquiliana del credito, Gius. Civ., 1971, I, pp. 202 e 203, testo e note. Per una condanna di un istituto di credito per lesione del patrimonio del terzo, v. anche Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 1964, n. 229. Ma v. anche Cass. civ. n. 2411/1940.

Senza voler ripercorrere i sentieri della disputa che si agitò attorno il principio di tipicità ovvero atipicità dell"illecito aquiliano (v. se vuoi RUFFOLO, Atti emulativi, abuso del diritto e interesse nel diritto, Riv. Dir. Civ., 1973, II, p. 26: "… alla più ampia accezione che la locuzione "danno ingiusto" … assume, consegue la c.d. "atipicità" (…) dell"illecito, contrapposta alla "tipicità" … Tuttavia, non lo si dimentichi, nella esigenza che la lesione incida su di un interesse comunque protetto dall"ordinamento, qualificandosi in tal modo come "ingiusta", la "atipicità" dell"illecito trova il suo presupposto (…) ed, al tempo stesso, il suo limite"), possono dirsi oggi "tipizzate" le ipotesi di:

-       (i) responsabilità diretta del danneggiante verso il creditore del danneggiato che a causa dello stesso danno non possa conseguire l"utilità contrattuale dedotta in contratto;

-       (ii) responsabilità dell"istituto di credito per l"illegittimo pagamento dell"assegno, e ipotesi similari;

-       (iii) responsabilità da false o comunque inesatte informazioni sulla solvibilità del terzo (c.d. informazioni commerciali), e ipotesi similari;

-       (iv) responsabilità della CONSOB per omissione di controlli e segnalazioni al mercato;

-       (v) responsabilità della società di revisione (bilanci) per illegittimo rilascio di certificazione positiva, e/o senza riserve;

-       (vi) responsabilità c.d. da prospetto;

-       (vii) responsabilità dell"INPS per inesatte comunicazioni al contribuente che abbiano indotto questi, ad esempio, alla anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, e ipotesi similari;

-       (viii) responsabilità del c.d. secondo acquirente per acquisto in danno (c.d. fattispecie di contratto in danno del terzo);

-       (ix) responsabilità per uccisione o lesioni del prossimo congiunto, con riferimento al c.d. danno iure proprio;

-       (x) responsabilità del debitor debitoris per tardiva o reticente dichiarazione nel processo esecutivo;

-       (xi) responsabilità del c.d. terzo revocato verso l"attore vittorioso;

-       (xii) la responsabilità per concorrenza sleale;

-       (xiii) la responsabilità civile dei magistrati;

-       (xiv) molte ipotesi di danno ambientale;

-       (xv) responsabilità per violazione delle c.d. norme antitrust;

-       (xvi) moltissime ipotesi di responsabilità risarcitoria della p. a.;

-       (xvii) c.d. insider trading e agiotaggio;

-       (xviii) induzione all"adulterio;

-       (xix) seduzione con promessa di matrimonio;

-       (xx) responsabilità del notaio per nullità degli atti rogati (si pensi all"azione di danno esperita dall"erede – non - istituito a mezzo di testamento pubblico nullo);

-       (xxi) smarrimento non ritualmente denunziato di carnet assegni, e similari,

-       (xxii) responsabilità per attività di direzione e coordinamento di società controllate causativa di danno ai creditori ovvero di diminuzione di valore della partecipazione;

-       (xxiii) e pure, a ben vedere, certi momenti della responsabilità del produttore per danni da difetto del prodotto.

….

Per quanto riguarda la dottrina, le uniche, anche autorevoli voci che esprimevano dubbi circa la risarcibilità da lesione esterna, di cui si discorre, erano più o meno esplicitamente motivate da preoccupazioni di gius-analisi economica, relative cioè agli effetti economico sociali della conseguente estensione dell"area del danno risarcibile. V. in particolare, "a caldo": CAFERRA, I limiti del danno risarcibile nella tutela aquiliana del credito, Foro It., 1973, I, cc. da 100 a 110 (101); CIAN, Nuove oscillazioni giurisprudenziali sulla tutela aquiliana del credito, Riv. Dir. Civ., 1971, II, p. 362 ss.; JEMOLO, Allargamento di responsabilità per colpa aquiliana, Foro It., 1971, I, cc. 1285-1286; VISINTINI, Ancore sul caso "Meroni", Giur. It., 1973, I, 2, c. 1186; ma v. anche ALPA, Lesione del credito del datore di lavoro per l"invalidità temporanea del dipendente provocata da terzi e area del danno risarcibile, Gius. Civ. ,1981, I, p. 811 ss.; DE CUPIS, Il diritto di libertà negoziale, ivi, 1982, I, p. 3104; ID., Il Danno, Milano, 1979 [v. anche ID., Conservazione dello stipendio e risarcimento del danno, Foro It., 1970, I, cc. da 2851 a 2853]; TRIMARCHI, Sulla responsabilità del terzo per pregiudizio al diritto di credito, Riv. Dir. Civ., 1983, I, p. 217 e ss..

A FEDELE, Il problema della responsabilità del terzo per pregiudizio del credito, Milano, 1954, deve attribuirsi la paternità della prima opera monografica, italiana (in Francia era già assai nota la monografia di Pierre Hugueney, Responsabilité civile du tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle, Parigi, 1910), dedicata alla soggetta materia. Come noto, le sue conclusioni davano risposta negativa al quesito sulla imputabilità al terzo dell"obbligo risarcitorio per danno da lesione esterna del diritto relativo. Le sue giustificazioni erano di tipo tradizionale, riferendosi egli al dogma degli effetti relativi del contratto , ed alla natura schiettamente sanzionatoria della norma dell"art. 2043, cod. civ. . Ulteriori argomentazioni erano tratte dall"istituto di cui all"art. 1259, e da quelle altre simili norme sparse qua e là nel cod. (come, ad esempio, il cpv. dell"art. 1585, o l"art. 2864) . Con riferimento alla norma dell"art. 1259, F. muove dal presupposto dello uti iuribus del debitore diciamo diretto. L"annotazione ha il pregio di mettere in luce quello che è stato il cuore della diatriba sulla lesione esterna del diritto relativo dando essa atto della possibile contraddizione tra azione diretta del creditore ed azione, per converso, indiretta. Tuttavia, a parte le limitazioni poste all"operatività dell"istituto dalla stessa norma dell"art. 1259, è doveroso porre in rilievo la circostanza in base alla quale il subingredire nella posizione del debitore diretto trova una sua precisa giustificazione nell"esigenza di impedire che "il debitore che si libera in conseguenza della perdita della cosa … (possa)… locupletare ingiustamente … (trattenendo) … quanto ha conseguito o ha diritto di conseguire" . Ciò detto, il fondamento dell"istituto va ricercato nel sistema del c.d. commodum raepresentationis, e si presenta in termini tendenzialmente autonomi rispetto al problema dell"illecito aquiliano.

Cfr. PERLINGIERI, Dell"impossibilità sopravvenuta, in Commentario del Codice Civile, Scialoja - Branca, 1975, sub art. 1259, p. 528; cfr. anche D. MANDRIOLI, Commodum Repraesentationis, Riv. Dir. Civ., 1928, p. 417 e ss.; PAVONE LA ROSA, Responsabilità Civile, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1950, p. 1065; GRECO, Se un"associazione calcistica ha diritto a risarcimento del danno aquiliano per la perdita della sua squadra avvenuta durante un trasporto aereo, Riv. Dir. Comm., 1951, I, p. 422 e ss.; BARBERO, Ancora sulla responsabilità extracontrattuale per lesione di rapporto personale, Foro Pad., 1952, III, c. 70; SACCO, L"Arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto. Contributo etc., Torino, 1959, (ad esempio) pp. 165 e 173 e ss.; nello stesso senso, inter alios, NICOLÒ, nel suo corposo parere inedito allegato alla comparsa conclusionale della causa Meroni (rif. in DI MARCO GENTILE, Spunti per un"applicazione in tema di tutela aquiliana del credito, Rass. Giur. Enel, 1979, p. 228 e ss.). Le citazioni della dottrina potrebbero continuare. In giurisprudenza, oltre a quanto cit. alla nota che precede, v. pure Cass. civ. sez. III, 27 maggio 1982, n. 3284. È peraltro eloquente che le scelte dei compilatori del codice italiano fossero state consigliate da accorgimenti di tipo tecnico e non da una pretesa petizione di principio: cfr. Relazione al Re. n. 557. In dottrina era solo l"ASQUINI - isolatamente -, che io sappia, aa fondare la responsabilità del terzo di cui si discorre su meccanismi di tipo surrogatorio.

DE CUPIS, Il danno, Milano, 1979, similmente contrario alla responsabilità del terzo per lesione esterna del diritto relativo che sia di natura personale, arriva a tale conclusione, tra l"altro, dopo aver sottoposto a disamina l"evoluzione del diritto romano e dell"estensione onoraria dell"azione ex lege aquilia. Dopo di che, similmente alla dottrina di FEDELE, egli si limita a fondare la propria convinzione sulla natura secondaria della norma dell"art. 2043 (part.te a p. 73, v. II), sulla limitazione degli effetti del contratto ex art. 1372, c. c., e sulla eccezionalità delle disposizioni che accordano azione al creditore in confronto del terzo rispetto il rapporto obbligatorio. In particolare, con riferimento alla norma di cui all"art. 1585, comma secondo, c. c., l"A. mira a dimostrare il relativo fondamento nella limitata estensione della garanzia legale che deve prestare il locatore e che è dunque giocoforza concedere il rimedio esterno che non sarebbe però quello "generale … il quale contempla la sanzione dei comportamenti lesivi di diritti aventi natura assoluta" . Con ciò, egli si trova costretto a definire iure il comportamento del terzo che arrechi molestia di fatto al conduttore, eccezionalmente sanzionato dall"ordinamento, sostenendo in generale che solo quando il terzo sia mosso dallo unico scopo di arrecare danno al creditore l"ordinamento reagirebbe di conseguenza qualificando contra ius tale comportamento.

Considerazione particolare merita la dottrina di FRANCESCO CARNELUTTI, (ad es.) Appunti sulle Obbligazioni, Riv. Dir. Comm., 1915, I, pp. da 525 a 569, il quale, come è noto, era uno dei padri della concezione meramente sanzionatoria della responsabilità aquiliana, e cioè riteneva che "il dovere generico di neminem laedere non è in realtà che la sintesi di tutti i doveri specifici, imposti a ciascuno verso gli altri" (ID., Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extra-contrattuale, ivi, 1912, II, p. 744), non constando la norma di cui all"art. 2043, c. c. (e 1151, c. c. prev.), di un c.d. precetto primario. Tuttavia, Egli non esitava ad ascrivere al terzo una responsabilità accessoria per cooperazione cosciente nell"inadempimento del soggetto passivo del rapporto obbligatorio: "per conto mio non esito a dire che il terzo complice vìola il dovere giuridico del debitore; e se mi si obietta che questo dovere non riguarda lui, replico che si possono violare anche doveri altrui. Come? Ma semplicemente aiutando l"obbligato a violarli! La illiceità dell"atto del terzo che coopera col debitore nell"inadempimento è un corollario logico della illiceità dell"inadempimento stesso: non si riesce a pensare che operi illecitamente il debitore, che non adempie, e non invece il terzo che lo determina e lo aiuta a non adempiere" (ID., Appunti cit., p. 555) . Interessante anche quanto afferma UGO BRASIELLO, alla voce Obbligazione (Diritto Romano), in Nov.mo Dig. It., XI, Torino, 1968, p. 567, c. II: "Il problema della responsabilità sorse anche di fronte al delitto, in quanto dall"atto illecito … nascono le stesse situazioni subiettive ed obiettive che sorgono in materia di responsabilità contrattuale … colui che rende impossibile l"adempimento di una obligatio preesistente si trova nelle stesse situazioni di colui che col suo atto determina il sorgere di una obbligazione".

Comunque, per avere contezza dell"evoluzione del sistema di responsabilità civile nella soggetta materia, possono ad es. v.si: G. ALPA, Profili della disciplina dell"illecito nella evoluzione dell"esperienza francese, Resp. Civ. Prev., 1975, p. ; G. ALPA – M. BESSONE – V. ZENO ZENCOVICH, L"ingiustizia del danno. I fatti illeciti, in Trattato di diritto privato (diretto da) P. RESCIGNO, Torino, 1995, VI, IV, part. a p. 218; G. ALPA – G. FERRANDO, La lesione del diritto di credito da parte di terzi, N. Giur. Civ. Comm., 1985, II, p. 51 ss.; D. BARBERO (ad esempio) Responsabilità aquiliana per lesione di rapporto personale, Foro Padano, 1951, III, cc. da 157 a 168; (anche) M. C. BIANCA, Dell"inadempimento delle obbligazioni, Commentario del Codice Civile, ANTONIO SCIALOJA (jr.) – GIUSEPPE BRANCA, 1979, sub art. 1223, p. 247, nota 6 (ove dà rilievo ai vari "interessi, coinvolti nella serie causale dell"illecito"); M. BESSONE, Dagli orientamenti tradizionali alle nuove direttive della giurisprudenza in tema di responsabilità civile per lesione del credito (e per induzione all"inadempimento), Foro Padano, 1981, II, c. 41 e ss; ID., Lesione del credito, l"induzione a non adempiere, la tutela aquiliana dei diritti personali di godimento negli orientamenti di una giurisprudenza evoluta, Riv. Not., 1982, p. 11 e ss.; W. BIGIAVI, L"Associazione Calcio Torino e il disastro di Superga, Giur. It., 1951, IV, cc. da 81 a 104 (part. 83); GIUS. BRANCA, Morte di chi convive "more uxorio" e risarcimento, Foro It., 1970, IV, cc. da 142 a 145; F. D. BUSNELLI (ad esempio), La parabola della responsabilità civile, Riv. Crit. Dir. Priv., 1988, pp. 677 e 678; V. CARBONE, I De Chirico di De Chirico, Corr. Giur., 1989, p. 861 ss.; ID., La lesione aquiliana del contratto di spedizione, ivi, 1999, p. 176 ss.; C. CASTRONOVO, (ad es.) L"obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in Le ragioni del diritto – Scritti in onore di LUIGI MENGONI, Milano, 1995, I, passim (ma part. a p. 220); CENDON, (ad esempio) Il dolo nella responsabilità extracontrattuale, Torino, 1974, (o anche) ADDENDA a Busnelli (La tutela aquiliana del credito), Riv. crit. dir. priv., 1987, 305 ss.; (ed anche) A. CICU, L"obbligazione nel patrimonio del debitore, Milano, 1948; E. DELL"AQUILA, Interferenza nel rapporto contrattuale e responsabilità aquiliana del terzo, Foro Padano, 1974, I, cc. da 309 a 320; A. DI MAJO, Ingiustizia del danno e diritti non nominati, Giust. Civ., 1982, I, p. 1750; ID., La tutela civile dei diritti, 3, Milano, 2003, p. 183 e ss.; C. DI MARCO GENTILE, Spunti per un"applicazione in tema di tutela aquiliana del credito, Rass. Giur. Enel, 1979, pp. da 228 a 232; P. DI MARTINO, La responsabilità del terzo "complice" nell"inadempimento contrattuale, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1975, pp. da 1356 a 1420; M. FRANZONI, (ad esempio) La tutela aquiliana del contratto, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale (fondata da W. BIGIAVI), I contratti in generale (sotto la direzione di G. ALPA – M. BESSONE), IV, Effetti, invalidità e risoluzione del contratto, II, Torino, pp. da 1053 a 1082; F. GALGANO, che pur in certi luoghi ha negato l"ammissibilità della tutela aquiliana del contratto, cioè in: Sulla circolazione dei titoli di credito, Contr. e Impr., 1987, a p. 391; in altri luoghi, (ad esempio) Le mobili frontiere del danno ingiusto, Contr. e Impr., 1985, p. 1 e ss.; e Responsabilità della società controllante per la pregiudizievole influenza esercitata sulla società controllata, ivi, 1988, pp. 363 e 364, re melius perpensa, mostra chiaramente di ammettere tale tutela; L. GAUDINO, Gli interessi protetti dall"art. 2043 c. c., in La responsabilità extracontrattuale. Le nuove figure di risarcimento del danno nella giurisprudenza (a cura di P. CENDON), pp. da 209 a 312; P. GRECO, Se un"associazione calcistica ha diritto a risarcimento del danno aquiliano per la perdita della sua squadra avvenuta durante un trasporto aereo, Riv. Dir. Comm., 1951, I, pp. 422 a 435; M. LIBERTINI, nota a Cass. Civ., 25 luglio 1986, n. 4755, in N. Giur. Civ. Comm., 1989, I, p. 386 ss.; GIUS. LOMBARDI, Un"interessante applicazione del principio della tutela aquiliana del diritto di credito, Corr. Giur., 1990, p. 1156 ss.; (già) L. LORDI, Contratto a danno di terzi e danno recato da terzi ad un contraente, Riv. Dir. Comm., 1937, II, pp. da 481 a 489; MAU. LUPOI, Il dolo del debitore nel diritto italiano e francese, Milano, 1969, 308 ss.; P. G. MONATERI, Le fattispecie di responsabilità extracontrattuale, Riv. Dir. Civ., 1983, II, pp. da 193 a 205; ID., Idem, ivi, 1986, II, pp. da 345 a 369; ID., Responsabilità extracontrattuale – Fattispecie, ivi, 1989, II, pp. da 463 a 496; ID., Idem, ivi, 1994, II, pp. da 699 a 753; M. MONTE, Una nuova ipotesi di nella giurisprudenza delle sezioni unite, Banca Borsa Tit., 1990, II, p. 199 e ss.; N. MUCCIOLI, Doppia alienazione immobiliare e tutela del primo acquirente, Riv. Dir. Comm., 1994, pp. da 681 a 746 (part. § 6); G. NOVARA, La responsabilità del terzo complice nell"inadempimento del contratto, Temi, 1951; E. PEDICINI, Illecito del terzo, invalidità temporanea del dipendente, danno dell"imprenditore, Giur. It., 1990, I, 1, cc. da 279 a 288; D. POLETTI, (ad esempio) Dalla lesione del credito alla responsabilità extracontrattuale da contratto, Contr. e Impr., 1987, p. 124 e ss.; SALV. PUGLIATTI, (ad vocem) Alterum non laedere – c – il diritto positivo e le dottrine moderne, Enc. Dir., Milano, 1958; E. REDENTI, Aspetti giuridici della tragedia di Superga, Giur. It., 1951, IV, cc. da 49 a 58; S. RODOTA", Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964; C. ROSSELLO, Responsabilità contrattuale ed aquiliana, Contr. e Impr., 1996, p. 642 e ss.; R. SACCO, L"ingiustizia di cui all"art. 2043, Foro Padano, 1960, I, cc. da 1420 a 1442; (anche se le ragioni delle sue perplessità, sono ad oggi non più attuali:) G. SANTINI, La vendita a prezzo imposto, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1952, p. 1067 e ss.; F. SANTOSUOSSO, La della tutela aquiliana del credito, Gius. Civ., 1971, I, pp. da 201 a 221; G. SCADUTO – D. RUBINO, Illecito (Atto) (Diritto moderno), in Nuovo Dig. It., VI, Torino, 1938p. 708; (v. anche) V. SCALISI, (ad esempio) Danno alla persona e ingiustizia, Riv. Dir. Civ., 2007, I, 147 e ss. ; P. SCHLESINGER, La del danno nell"illecito civile, Jus, 1960, p. 336 ss; C. SCOGNAMIGLIO, Ancora sulla responsabilità della banca per violazione di obblighi discendenti dal proprio status, Banca Borsa e Titoli etc., 1997, II, p. 655 e ss.; R. SCOGNAMIGLIO, …………………..; R. SPECIALE, La lesione del credito del datore di lavoro e danni risentiti dai dipendenti, Giur. It., 1983, I, 1, cc. da 653 a 669; G. TABET, La tutela esterna dei diritti relativi, in Scritti giuridici in onore di A. Scialoja, Bologna, 1953, III, p. 550 e ss.; G. TEDESCHI, La tutela aquiliana del creditore contro i terzi, Riv. Dir. Civ., 1955, I, p. 291 e ss.; G. TUCCI, Il danno ingiusto, Napoli, 1970, pp. da 92 a 113; F. ZICCARDI, L"induzione all"inadempimento, Milano, 1979.

Il percorso della responsabilità civile è davvero parabolico: a prescindere dal diritto antico, lo stesso diritto romano classico prevedeva un'azione alla stregua della quale, in caso di procurata lesione da parte di terzi al credito avente ad oggetto la dazione di schiavo, il creditore della prestazione aveva azione diretta nei confronti dei terzi stessi.




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