-  Musumarra Lina  -  15/10/2013

IL CASO MILANETTO TRA ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTO SPORTIVO - Lina MUSUMARRA

Lina MUSUMARRA è una grande esperta di Diritto dello Sport; ripercorrendo i suoi articoli è agevole comporre un percorso compiuto attraverso i nuovi orientamenti della materia.

Dopo essersi occupata negli ultimi tempi su queste colonne virtuali

- di violazione del codice di comportamento sportivo nell'uso dei social network,

- di discriminazione nell'accesso all'attività sportiva,

- di tassa di fair play sui trasferimenti dei calciatori,

- di efficacia del referto arbitrale,

- di piste da sci, lotta al doping, casi Cellino e Conte, eccola alle prese con un altro caso di grande significatività: quello del giocatore Omar Milanetto, ora osservatore del Genoa di cui fu bandiera, che sul campo dimostrava una visione di gioco ragguardevole, un regista di centrocampo con i fiocchi (un "play" per cui il grande giornalista Gianni Mura stravedeva) rimasto invischiato nelle pastoie del calcioscommesse.

La parola a Lina, ringraziandola vivamente per questo nuovo contributo con cui ha efficacemente scolpito i passaggi essenziali della vicenda (gli altri lavori sono consultabili digitando sulla fotina della Collega). (Paolo M. Storani)

 

"I CONFINI DELL"AUTONOMIA TRA L"ORDINAMENTO STATALE E QUELLO SPORTIVO: IL CASO MILANETTO" – Lina MUSUMARRA

 

 

La Corte di Cassazione, pronunciandosi in esito al ricorso - non accolto - presentato dal calciatore Omar Milanetto contro la pronuncia del Tribunale del Riesame di Brescia del 28 giugno 2012 in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere, poi revocata, per il reato di frode in competizione sportiva (la partita Lazio-Genoa del 14 maggio 2011) di cui all"art. 416 c.p., nella forma aggravata ex L. n. 146/2006, ha affrontato ancora una volta il tema dei rapporti (rectius, dei confini) tra l"ordinamento statale e quello sportivo (Cass. pen, sez. III, sentenza n. 39071 del 20 marzo-23 settembre 2013). In particolare, secondo il ricorrente "i momenti di specifico interesse all"ottenimento di una pronuncia sull"insussistenza indiziaria", sono, da una parte, "le ricadute negative nascenti dal procedimento penale rispetto al procedimento sportivo il cui standard probatorio, ai fini dell"affermazione della responsabilità in ambito disciplinare interno, è di minore rilevanza rispetto a quello richiesto in ambito penale"; dall"altra, "le ricadute, anch"esse negative, rispetto al rapporto di lavoro sportivo, regolamentato oltre che dalla L. 91/81 (legge sul professionismo sportivo), anche dall"Accordo collettivo siglato dalla A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori) in tema di diritti ed obblighi derivanti dal rapporto lavoristico". Secondo i giudici di legittimità, il tema prospettato, per quanto "suggestivo", non appare idoneo "a superare il profilo di astrattezza ed inattualità dell"interesse vantato dal Milanetto alla proposizione della richiesta di riesame" Infatti, "se può concordarsi, in linea di principio, con l"intrecciarsi di rapporti tra il diritto processuale statale regolato dal codice di rito e quello cd "sportivo" disciplinato da un complesso di norme di giustizia valide per i soggetti facenti parte dell"ordinamento sportivo, deve però dirsi che nessuna refluenza in termini di interesse poteva scaturire da una eventuale pronuncia da parte del Tribunale ordinario, sull"instaurando procedimento disciplinare sportivo" (sul punto, per maggiori approfondimenti, si rinvia alla decisione pronunciata dalla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC il 2 agosto 2013, pubblicata in C.U. n. 10/CDN). La Corte Suprema richiama poi in motivazione l"art. 2 della L. 401/89 (frode in competizioni sportive) il cui primo comma dispone che "L"esercizio dell"azione penale per il delitto previsto dall"art. 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull"omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi". Il successivo comma 2 prevede che "L"inizio del procedimento per il delitti previsti dall"articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo". Infine, quale disposizione di chiusura, il comma 3 recita che "Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell"articolo 116 del codice di procedura penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all"art. 114 dello stesso codice". Ebbene, secondo la Cassazione, "con tale norma si pongono le basi per una affermazione di tipo formale (ma anche sostanziale) della autonomia (reciproca) tra i due ordinamenti (quello statale e quello sportivo) che verrà poi riaffermata in modo ancor più solenne con la Legge 280/03, il cui principale merito – pur nelle critiche piovute all"indomani della sua emanazione che non hanno risparmiato l"impianto di fondo della legge in generale – è stato quello di aver riconosciuto in modo formale l"autonomia dell"ordinamento sportivo, non mancando di sottolineare l"importanza di aver delineato, pur con alcune riserve di fondo, i confini di tale autonomia". Nel riassumere il quadro normativo delineato dalla legge 280 del 2003 e dal successivo intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 49/2011, per la Cassazione "non può non rilevarsi l"astrattezza dell"interesse vantato dal Milanetto a coltivare il ricorso, posta la sostanziale ininfluenza del procedimento penale su quello sportivo che ubbidisce – pur con le possibilità di una cooperazione (facoltativa) tra l"organo disciplinare endofederale e l"autorità giudiziaria statale penale – a regole sue proprie che trovano la loro radice nel codice di giustizia sportiva e che seguono un percorso autonomo sia nella acquisizione che, soprattutto, nella valutazione dei dati probatori necessari per pervenire ad una decisione (sia di colpevolezza che di proscioglimento in ambito sportivo endofederale)". "Ancor meno incisive le refluenze in ambito giuslavoristico non potendosi riconoscere alcuna influenza al procedimento penale nell"ambito lavorativo del calciatore professionista, seppur disciplinato da una legge statale (la legge 91/81 sul professionismo sportivo), in quanto le eventuali sanzioni sia di tipo economico che contrattuali (risoluzione del contratto) vengono adottate dalla società di appartenenza in via autonoma solo all"esito di una decisione endofederale disciplinare, senza alcun riferimento formale, ex art. 2 comma 1 della legge 401/89 al giudizio penale". In ordine ai predetti principi occorre richiamare l"orientamento ormai consolidato espresso dalle sezioni unite della Corte di Giustizia della Federcalcio, secondo cui "in un procedimento di natura esclusivamente disciplinare, la cui autonomia è stata autorevolmente ribadita e che non può, all"evidenza, essere caratterizzato da una assoluta sovrapponibilità al processo penale, come talvolta si è portati a far credere, non solo perché esso non si conclude con la inflizione della più grave misura sanzionatoria prevista dall"ordinamento giuridico che è la privazione della libertà personale, bensì con la semplice inibizione a svolgere una determinata attività sportiva, ma anche per la determinante ragione che se processo penale e processo sportivo seguissero lo stesso identico canovaccio, non si comprenderebbe perché bisognerebbe sottoporre una persona due volte agli stessi identici passaggi, quando sarebbe sufficiente attendere l"esito del primo per adottare i conseguente provvedimenti disciplinari. È evidente, allora, che gli elementi per condannare un soggetto ad una sanzione penale devono avere una consistenza ed una pregnanza tale da superare ogni possibile prova di resistenza, concetto plasticamente espresso nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", mentre espungere o allontanare temporaneamente, dalla partecipazione ad attività sportive, anche se svolte in forma professionale, potrebbe anche richiedere un livello meno elevato sul piano probatorio, tenuto anche conto che una associazione sportiva di natura essenzialmente privatistica per difendersi da attività ed elementi inquinanti non dispone dei mezzi coercitivi e di convinzione propri dell"apparato statuale" (CGF, S.U., 21.08.2012, in C.U. n.037/CGF).




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