-  Redazione P&D  -  09/09/2016

Il comportamento gravemente colposo dell'imprenditore fallendo: non può pregiudicare la notifica degli atti della procedura prefallimentare - Simone Rinaldini

Il comportamento gravemente colposo dell'imprenditore fallendo non può pregiudicare la notifica degli atti della procedura prefallimentare - C. App. Bologna, n. 567/16 -

"Il deposito dell'atto introduttivo di primo grado alla casa comunale è stato conseguenza immediata e diretta della violazione di obblighi ad essa imposti ex lege, tant'è che a ben vedere - nell'attuale assetto normativo - le ricerche ulteriori, previsti in via ordinaria dall'art. 145 c.p.c. per la notifica alle persone giuridiche, laddove riferite all'imprenditore, finiscono per rendersi necessarie solo in dipendenza di un comportamento gravemente colposo del medesimo, comportamento che il legislatore non può tollerare, perché foriero di lungaggini procedurali, a fronte di fattispecie che, come già osservato, richiedono, per la loro stessa natura, definizioni rapide" (Corte d'Appello di Bologna, sentenza n. 567 del 4 aprile 2016).

Con la pronuncia in oggetto, la Corte d'Appello di Bologna si è espressa relativamente ad un reclamo proposto da una società commerciale avverso la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Emilia ne aveva dichiarato il fallimento.

Nello specifico, la fallita società ha proposto gravame adducendo la presunta irregolarità della notifica ex art. 15 L.F. del decreto con cui era stata fissata l'udienza prefallimentare.

Ripercorrendo brevemente i fatti di causa, la Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, secondo quanto prescritto dalla normativa fallimentare, aveva tentato di notificare il predetto decreto alla fallenda società a mezzo posta elettronica certificata, all"indirizzo reperito sul portale -omissis- IMPRESE.

Tuttavia, la procedura di notifica telematica non era andata a buon fine, in quanto, il messaggio di posta elettronica certificata non era stato consegnato al destinatario poiché l"indirizzo indicato era risultato sconosciuto ("user unkwnown").

A quel punto, la società che aveva inizialmente agito per la dichiarazione di fallimento aveva richiesto la notifica del provvedimento a mezzo Ufficiale Giudiziario, secondo la procedura di cui agli artt. 137 e seguenti c.p.c.

All'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese quale sede legale, però, l"Ufficiale Giudiziario aveva rinvenuto uno studio di consulenza finanziaria e contabile, presso il quale l'atto era stato rifiutato.

L"Ufficiale Giudiziario aveva, quindi, provveduto a depositare l"atto da notificare presso la competente Casa Comunale, come prescritto dall'art. 15 L.F.

La Corte d'Appello di Bologna, accogliendo le tesi esposte dal Fallimento, rappresentato e difesto dall'Avv. -omissis- del Foro di Modena, ha rigettato integralmente l'appello proposto dalla fallita società.

In particolare, la Corte ha ritenuto corretto l'iter notificatorio posto in essere, sottolineando che la procedura prefallimentare, che per sua natura richiede uno svolgimento spedito, non può essere rallentata dalle omissioni poste in essere (con grave colpa) dall'imprenditore fallendo, il quale risulti irreperibile in quanto, venendo meno a precisi obblighi di Legge, abbia omesso di aggiornare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e non risulti reperibile all'indirizzo indicato quale sede legale.




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