Il Codice delle Assicurazioni ha assunto , quale definizione di danno biologico, il principio tecnico medico legale, elaborato nel dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni nel 2001 – epoca in cui non esisteva il principio giuridico di “ danno non patrimoniale “ – che cosi lo definiva:
“La lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
I parametri valutativi medico legali “ cardine” ai fini della successiva traduzione monetaria del danno biologico si basano sul concetto di inabilita’ ed invalidita’ : parametri di ordine esclusivamente “ quantitativo” che, tuttavia, non consentono di chiarire quale sia stata l’effettiva ricaduta negativa della “ lesione “ subita dal danneggiato, ne’ quale sia l’effettiva ripercussione della conseguente “ menomazione” sulle attivita’ quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali ( comuni e/o peculiari per quel determinato soggetto)
Cio’ rappresenta la prima criticita’ interpretativa del postulato medico legale di danno biologico posto che il parametro tabellare ( che in vero è rimasto sostanzialmente lo stesso dai tempi in cui veniva utilizzato per la stima del danno alla capacita’ lavorativa generica , cioe’ il “ non fare reddituale medio “ ) verrebbe rapportato in via automatica alla “ incidenza negativa sulle attivita’ quotidiane “ , mentre, al contrario, sovente, non sussiste alcun rapporto causale diretto tra percentuale di disfunzionalita’accertata ( IP ) e effettiva ricaduta negativa sulle comuni attivita’ quotidiane
E’infatti conoscenza comune per qualsiasi specialista medico legale che la parametrazione dell’invalidita biologica permanente segue l’integrazione dei riscontri obiettivi clinico –strumentali accertati in sede medico legale rispetto a parametri “ presuntivi “, condivisi in ambito scientifico , contenuti nei cosiddetti “ Barèmes” , ove il presupposto tecnico è costituito esclusivamente da indici di “disfunzionalita” anatomica o psichica rispetto al 100% del valore biologico della persona
Valutando tuttavia l’aspetto “ qualitativo “ del danno, emergono spesso evidenti incongruita’ in quanto , a parita’ di percentuale di danno biologico accertata, frequentemente non corrispondono analoghe e automatiche incidenze negative sulle attivita’ quotidiane
Per fare un esempio banale basti pensare che la perdita della milza viene mediamente stimata con una IP del 10% , analogamente ad una anchilosi della articolazione tibiotarsica : valutazioni congrue ,se rapportate a teorici parametri di disfunzionalita’ biololgica previsti dai barème medico legali( nazionali e internazionali), ma totalmente difformi e contrastanti se rapportate alla effettiva incidenza negativa delle distinte condizioni menomative sulle attivita’quotidiane di qualsiasi persona , con evidente ipotesi di sperequazione liquidativa
Criticità interpretativa e liquidativa che appare ancor piu’ significativa ove – come indicato nel postulato medico legale di danno biologico - si vogliano ricomprendere nel contesto della stessa “ disfunzionalita’” biologica anche i comuni aspetti negativi su “ fare dinamico relazionale “del danneggiato
Se prima dell’avvento del “ danno non patrimoniale “ tali criticita’ non sono emerse in quanto l’intervento del medico legale si limitava – di fatto- al solo accertamento della disfunzionalita’ biologica , con l’avvento del danno non patrimoniale ( concettualmente onnicomprensivo anche della componente di “ sofferenza morale” ) tali disallineamenti interpretativi si sono manifestati nella loro concretezza , cosi da rendere necessaria una integrazione “ qualitativa “ della invalidita’ accertata idonea a riequilibrare – secondo differenti parametri tecnici – i “ gap “ liquidativi esistenti tra invalidita’ e incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato
Non essendo possibile modificare i riferimenti percentualistici della Inavalidita’ biologica ( cioè l’incapacita’ funzionale dei Baremès ) , l’introduzione di un parametro qualitativo, che trova concettualmente fondamento nel principio di “ presunzione probatoria” afferente alle ricadute soggettive del danno sul fare quotidiano e dinamico relazionale del danneggiato , verrebbe a configurare sostanzialmente la componente di “ sofferenza correlata “ connessa e compatibile con quella determinata condizione menomativa accertata in sede medico legale
Parametro che consente di definire - senza anomali automatismi – la posta risarcitoria base del danno non patrimoniale : Variabile non prevista, ne’ individuabile, nel contesto , meramente disfunzionale , di Inabilita’ temporanea e/o di invalidita’permanente biologica
Al riguardo appare significativa la recente casistica applicativa del citato parametro( sofferenza correlata ) relativa ad oltre 2800 Consulenze tecniche d’Ufficio espletate in Triveneto ( secondo specifico quesito Istruttorio ) tra il 2010 ed il 2020 che evidenzia chiaramente un disallineamento tra parametro di “ disfunzionalita’biologica lesione / menomazione correlata “ e parametro di “sofferenza correlata” con le relative evidenze di sperequazione liquidativa , prevalentemente nelle fascie di IP comprese tra il 5% ed il 35% (– su SIMLA: Il danno biologico nel danno non patrimoniale-)
Se tali considerazioni hanno portato il medico legale a contestare tecnicamente le Tabelle di Liquidazione del Tribunale di Milano per l’automatismo liquidativo dei coefficienti di incremento per “danno morale” delle quote risarcitorie previste per la IP accertata , le stesse condizionano anche le nuove ipotesi di tabella di liquidazione del danno non patrimoniale previste nella bozza di DPR del MISE , il cui denominatore rimane comunque il parametro di “ disfunzionalita’ biologica” ( cioe’ la Invalidita’ permanente ), dovendosi quindi prevedere che la componente presuntiva base di “ sofferenza menomazione correlata” , definita con parametri medico legali “ qualitativi “ , debba trovare inquadramento liquidativo in “ adeguate “ e maggiormente distribuite “ fasce di incremento del danno morale IP correlato ( c.d. coefficiente moltiplicatore del danno morale ) , onde pervenire ad una esaustiva definizione monetaria della posta “ biologica base del danno non patrimoniale” , utilizzabile concretamente ed oggettivamente in contesto di definizione stragiudiziaria del danno non patrimoniale
L’alternativa sarebbe il “ caos “ liquidativo stragiudiziale”, essendo impensabile che , nel contesto di un sistema liquidativo tabellare, basato sul presupposto di “ danno biologico “, la componente di sofferenza morale IP correlata ( non automaticamente ricompresa nella invalidita’ permanente biologica ) non abbia una “derivazione probatoria” connessa e compatibile con la “realta clico-strumentale” della menomazione, che puo’ essere accertata solo in sede medico legale
Cosi’ come sarebbe analogamente impensabile – soprattutto in previsione di una riforma destinata a snellire il “carico Giudiziario Civilistico ( in materia di RC auto e di Responsabilita’ Sanitaria ) - che , in presenza di una evidente “ aleatorieta’ interpretativa del “ danno morale “ ( quale desumibile dal recente Orientamento della Cassazione ) , ogni vertenza fosse destinata a trovare spazio di definizione risarcitoria solo dopo un inevitabile Contenzioso Giudiziario
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