-  Redazione P&D  -  06/10/2012

IL CONSENSO INFORMATO E I MINORENNI – Alessandra CORDIANO

La tutela del minore è questione tanto studiata quanto complessa, che comprende la prospettiva dell"autodeterminazione e dell"ascolto del soggetto minore nel contesto dei trattamenti sanitari.

Le disposizioni che variamente sanciscono la tutela dell"interesse del minore attraverso il suo ascolto costituiscono un corredo ampio e ormai ampiamente condiviso.

Tuttavia, il recepimento della Convenzione di New York dell"ormai lontano 1989 e la ratifica della Convenzione di Strasburgo sull"esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, non hanno definito appieno alcune questioni, ancor oggi in parte irrisolte. Già prima dell"emanazione della novella sull"affido condiviso nella crisi familiare e dell"introduzione dell"art. 155 sexies c.c. in tema di audizione della prole, la celebre Convenzione di New York sanciva la "superiorità dell"interesse del fanciullo" (art. 3), riconoscendogli, se capace di discernere, il "diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa" (art. 12, primo comma) e garantendogli "la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentate o un organo appropriato" (art. 12, secondo comma). Equivalente tenore si registrava nella precedente Convenzione dell"Aja del 1980, sulla sottrazione internazionale di minori, imponendo al Tribunale per i minorenni di ascoltare il minore, "se del caso" (artt. 12 e 13), e, analogamente, nel più recente regolamento Ce n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all"esecuzione di decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (art. 11, secondo comma), il quale dispone che l"autorità giudiziaria, nell"applicare gli articoli 12 e 3 della Convenzione dell"Aja del 1980, si assicuri che "il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità".

Risolta la questione dell"ascolto del minore sul piano dell"ordinamento interno, ad opera della nota pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, che ha definitivamente ricostruito il principio dell"ascolto nei termini della doverosità, residuano numerosi profili critici, in primo luogo, sul chi della conduzione dell"ascolto, che è premessa non solo giuridica, ma anche culturale, e presuppone un dato essenziale di fondo. L"ascolto non costituisce una mera audizione; pur non costituendo la valutazione di un caso clinico e neppure implicando un approccio terapeutico, esso non può prescindere da un certo grado di analisi psicologica della personalità del minore stesso, pur anche quando venga svolto dall"autorità giudiziaria in via immediata.

[…]

 

Tratto da Dal principio dell"ascolto all"autodeterminazione dispositiva del minore: il consenso informato in pediatria, in www.comparazioneedirittocivile.it

 

L"Autrice è ricercatrice di diritto privato presso l"Università di Verona




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film