Con il D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31 tornano i “bollini SIAE” che la Corte di Giustizia Europea delle Comunità Europee aveva bocciato con sentenza 8 novembre 2007, dichiarando l’inapplicabilità al privato dell’obbligo del suddetto contrassegno per i supporti contenenti programmi per elaboratore o multimediali, suoni, voci o immagini in movimento, “destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro” (art. 181 bis, l. n. 633/1941).
Per effetto del recente Decreto sono, pertanto, “legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purché conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d’autore, nonché i supporti prodotti dopo l’entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi alle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296” (art. 1, comma 2).
Con una breve nota del 18 giugno 2008, pubblicata in questa rivista, si tracciavano le linee essenziali della sentenza “Schwibbert”, riguardante l’introduzione di “regole tecniche” negli ordinamenti interni. In base agli artt. 8 e 9 della Direttiva Europea 98/34 si impongono agli Stati membri, di comunicare alla Commissione delle Comunità Europee i progetti di regole tecniche che rientrano nell’ambito di applicazione della medesima direttiva e, nel contempo, di rinviare l’adozione di tali progetti al fine di consentire, alla medesima Commissione, di verificarne la conformità e la compatibilità con il diritto comunitario e, soprattutto, con il principio di libera circolazione delle merci.
Cosa debba intendersi per regola tecnica è chiarito all’art. 1, primo comma, punto 11,) della direttiva europea 98/34: requisito di un prodotto “la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione […]” dello stesso.
In base a tale definizione, l’introduzione del contrassegno SIAE è, a tutti gli effetti, adozione di regola tecnica per la quale lo Stato interessato deve rispettare la procedura di notificazione verso la Commissione. In difetto le regole tecniche sono inapplicabili ai privati.
A seguito del vizio procedurale, rilevato dalla Corte Lussemburghese, il Governo Italiano avrebbe dovuto seguire la corretta procedura di adozione delle regole tecniche ed introdurre una nuova disciplina di rango primario (al pari dell’art. 181 bis L.n. 633/1941) da notificare preventivamente alla commissione europea. È stata, invece, preferita la strada della potestà regolamentare (subordinata a quelle primaria) nella forma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) nell'esercizio delle sue funzioni.
Probabilmente il governo italiano, in coerenza con quanto già affermato all’indomani della sentenza “Schwibbert” è ancora dell’avviso che l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE era già previsto nella legge 633 del 1941 per i supporti cartacei, e che le modifiche legislative in materia (rispettivamente del 1987 e del 1994) non sono altro che la necessaria conseguenza dell’adeguamento al progresso tecnologico. Tale orientamento, però, lo si è già detto, non tiene conto del disposto dell’art. 8, terzo comma, n. 1, della direttiva 98/3, ove è previsto che “Stati membri procedono ad una nuova comunicazione […] qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione […]”.
Sussistono, peraltro, dal punto di vista contenutistico, ulteriori aspetti degni di attenzione.
Il primo riguarda l’efficacia retroattiva del summenzionato art. 1 comma 2 del neonato Decreto. In base ad esso, infatti, sono legittimamente circolanti i supporti recanti il contrassegno SIAE a partire dall’entrata in vigore del precedente DPCM 338/2001 [1]. Una tale previsione non tiene conto della decisione della Corte di Giustizia, mediante la quale si è chiarito che un simile obbligo non può essere opposto ad un cittadino europeo in assenza della preventiva notificazione alla Commissione Europea. Alla suddetta illegittimità potrebbe seguire, esclusivamente, una previsione temporalmente circoscritta a far data dalla sua entrata in vigore.
La dichiarata efficacia retroattiva, tra l’altro, neutralizza il diritto di ripetibilità delle somme pagate e non dovute, maturato in seguito alla Sentenza dell’8 novembre 2007.
A conferma di ciò, il Decreto n. 31/2009 all’art. 6, comma 8, fa "salvi in ogni caso gli atti ed i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'art. 181 bis". In tal modo si cristallizzano gli effetti dei rapporti (cioè dei pagamenti) intercorsi tra la SIAE ed i richiedenti per il rilascio del contrassegno.
Infine, meritano un cenno i problemi di natura pratica che potrebbero emergere in riferimento all’apposizione del contrassegno sui “nuovi” supporti richiamati all’art. 5 del Decreto, quali, ad esempio, “schede di memoria (memory card), chiavi usb, microchip, schede SD” […] “nonché i programmi destinati alla fruizione mediante apparecchi di telefonia mobile e lettori di Mp3”.
Sono, invece, esclusi dall’obbligo del bollino “i supporti contenenti programmi per elaboratore aventi carattere di sistema operativo”.
[1] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001 n.338: “regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2001).