-  Mazzon Riccardo  -  18/11/2011

IL CONTRATTO DI COMODATO: POSSESSO O DETENZIONE? - Riccardo MAZZON

Tipica fattispecie configurante detenzione è quella collegata al contratto di comodato,
“il comodato di un alloggio ad uso abitativo costituisce detenzione, non quindi possesso "ad usucapionem", in favore tanto del comodatario, quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il comodatario che si opponga alla richiesta di risoluzione del comodato sostenendo di avere usucapito il bene, deve provare l'intervenuta interversione del possesso e non solo il mero potere di fatto sull'immobile”
Cassazione civile, sez. III, 11/05/2010, n. 11374 Lari e altro c. Opera Chiese Evangeliche Metodiste Italia e altro Red. Giust. civ. Mass. 2010, 5
anche eventualmente “per ragioni di servizio”,
“la presunzione di possesso utile ad usucapionem di cui all'art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario d'apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario - possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente. (Principio affermato con riferimento a domanda d'accertamento d'acquisto per usucapione d'immobile goduto in comodato precario per ragioni di servizio e non restituito al proprietario dopo la cessazione dell'attività oggetto del rapporto lavorativo, dalla Corte cass. osservandosi che nel caso il mutamento dell'originaria detenzione in possesso non poteva con certezza ed in modo inequivoco desumersi, come viceversa sostenuto dal ricorrente, meramente dalla mancata restituzione delle chiavi, dal ricovero dato nell'immobile - peraltro solamente in alcuni locali - ad animali per un tempo limitato, dal tenere in loco un cane "alla corda")”
Cassazione civile, sez. II, 15/03/2005, n. 5551 Baldo e altro c. Ist. Diocesano Sostentamento Clero e altro Giust. civ. Mass. 2005, 4
ove
“il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso ad "usucapionem" senza prima avere mutato, mediante una "interversio possessionis", la sua detenzione in possesso, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”.
Cassazione civile, sez. III, 17/11/2009, n. 24222 Kurdoglu c. Cristofolini Giust. civ. Mass. 2009, 11, 1600 Guida al diritto 2009, 50, 58 (s.m.) - conforme - Cassazione civile, sez. II, 16/03/2006, n. 5854 Teofani c. Massullo Giust. civ. Mass. 2006, 3
Sul punto la giurisprudenza – cfr., amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011 - può dirsi assolutamente pacifica,
“chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (nella specie, contratto di comodato)”
Cassazione civile, sez. II, 13/12/2001, n. 15755 Gurzillo c. Gurzillo Giust. civ. Mass. 2001, 2148
come ne fan fede le seguenti pronunce in ambito di comodato relativo a fondo agricolo
“il contratto di comodato relativo ad un fondo agricolo stipulato dal capo famiglia è idoneo a costituire il titolo della detenzione dello stesso fondo anche nei confronti degli altri componenti della famiglia colonica e quindi, ove non si deduca l'esistenza di atti di godimento incompatibili con il diritto del comodante, non sono configurabili gli estremi di un possesso ad usucapionem neanche da parte dei familiari”
Cassazione civile, sez. II, 05/06/1999, n. 5545 Sconfietti e altro c. Com. Milano Giust. civ. Mass. 1999, 1282
e di alloggio ad uso abitativo:
“il comodato di un alloggio ad uso abitativo costituisce detenzione, non quindi possesso ad usucapionem, in favore tanto del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi”.
Cassazione civile, sez. II, 26/06/1992, n. 7923 Fariello c. Mandurino Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 6




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film