Deboli, svantaggiati  -  Giuseppe Piccardo  -  24/06/2022

Il curatore speciale per l'amministrazione dei beni a favore di minore e i presupposti per la sua operatività - Tribunale di Vicenza 7 dicembre 2021, est. Limitone

Il Tribunale di Vicenza, con il decreto 7 dicembre 2021, si pronuncia sull’operatività della figura del curatore speciale per l’amministrazione di beni a favore di minore, precisando che essa presupponga l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, ai sensi dell’articolo 471 c.c.., in nome e per conto del minore medesimo; e ciò, in quanto la nomina a curatore speciale non fa venire meno il diritto di accettazione o meno dell’eredità, da parte del chiamato.

La vicenda sottoposta al Giudice vicentino trae origine dal ricorso avverso il  rifiuto di iscrizione della nomina a curatore speciale del minore, ai sensi dell’articolo 356 c.c., da parte del Registro delle Imprese, in assenza dell’avvenuta accettazione con beneficio di inventario dell’eredità morendo dismessa dal de cuius, e devoluta per testamento al minore.

Il Tribunale di Vicenza, con il decreto in commento, conferma la legittimità del rifiuto della trascrizione suddetta, ritenendo fondata la tesi del Conservatore del Registro delle Imprese, in quanto il curatore speciale del minore può assumere le proprie funzioni solo dopo l’avvenuta accettazione dell’eredità, per conto del minore medesimo, e non prima di tale adempimento, al fine di evitare che il minore medesimo sia erede di un compendio ereditario che presenta passività e debiti e che il suo patrimonio venga separato da quello del defunto. Il giudice adito rileva, inoltre, che il curatore speciale non rappresenta il minore in senso sostanziale e che la decisione circa l’accettazione o meno dell’eredità spetti unicamente ai genitori del minore medesimo o, in assenza di questi, al tutore.

Il provvedimento in commento  si pone in linea di continuità con la giurisprudenza sul punto,   peraltro molto scarsa (Cass. 25.5.1960 n. 1358), a riprova della rara applicazione dell’istituto previsto dall’articolo 356 c.c.; istituto che invece, ad avviso dello scrivente, esprime molte potenzialità e  spunti applicativi interessanti.

La norma citata, infatti, dispone la possibilità di nomina testamentaria di un curatore speciale a favore di minore, al fine dell’amministrazione dei beni al medesimo, e a lui  devoluti in forza di un testamento, con limitazione, solo in punto amministrazione beni, della responsabilità genitoriale ed esclusione dei genitori dall’usufrutto legale , con la conseguenza che i frutti dei beni amministrati dal curatore speciale potranno essere destinati a soddisfare bisogni familiari (in dottrina v. BUCCIANTE,  La potestà dei genitori e l’emancipazione, in Trattato di diritto privato diretto da Pietro Rescigno, IV, Persone e Famiglia, III, Torino, 1997, 660 e ss, seppur sotto la previgente normativa relativa alla potestà genitoriale) 

La ratio dell’articolo 356 c.c. è di favorire la liberalità a favore di un minore, per donazione o per testamento, anche quando il disponente sarebbe indotto ad astenersene, in forza della sfiducia nei confronti del rappresentate legale e di incentivarlo a compiere la liberalità al minore meritevole, anche in considerazione della particolare competenza del curatore. Ricorrendo la eadem ratio rispetto all'interdetto, è ammissibile la nomina del curatore speciale anche quando la disposizione sia dettata in suo favore. Le predette ragioni sembrerebbero indurre ad una diversa soluzione per l'emancipato e per l'inabilitato, per i quali non sembra ammissibile una sostituzione di attività da parte del curatore.

Inoltre, come evidenziato da autorevole dottrina, la disposizione in oggetto può essere posta in essere anche riguardo l’ipotesi in cui sopravviva un solo genitore o, alternativamente, dal  genitore che tema di non sopravvivere all’altro, e nei cui confronti non nutra particolare fiducia e stima (BONILINI, Il curatore speciale per l’amministrazione di beni devoluti in via testamentaria ad un minore di età, in Famiglia e Diritto, 6/2022, 626).

Il presupposto per la nomina è un atto di liberalità, il quale deve contenere l'indicazione del curatore speciale prescelto. La nomina, se contenuta in un testamento, deve essere sottoposta alle regole dell’atto principale, sia sotto il profilo formale che sostanziale, con la conseguenza che la sua validità è subordinata alla validità dell’atto principale; in relazione al testamento, in particolare, occorrerà porre molta attenzione alle regole formali e di capacità del testatore, in particolare, sotto questo ultimo profilo, all’articolo 591 c.c.

Peraltro, la disposizione testamentaria può  non esaurirsi nella mera nomina del curatore speciale, ma può prevedere la possibilità di specifica dei suoi poteri; diversamente, saranno operative le disposizioni degli articoli 374 e 375 c.c., per gli atti di straordinaria amministrazione.

L'amministrazione del curatore speciale è soggetta alla vigilanza del giudice tutelare, il quale sopraintende alle tutele ed alle curatele (v. in dottrina JANNUZZI – LOREFICE, La volontaria giurisdizione, Milano, 2006, 297).  Secondo l’opinione prevalente, derivando la nomina direttamente dal testatore, non sarà necessario l’intervento del Giudice Tutelare (v. ancora BUCCIANTE, op.cit., 685; BONILINI, op.cit., 628), a differenza degli uffici di tutore e di amministratore di sostegno, la cui nomina avviene da parte del Giudice Tutelare, su indicazione del genitore.

Circa la sostituzione del curatore, in caso di non volontà o impossibilità di accettazione, la dottrina la ammette, al fine di evitare che si venga a produrre l’effetto voluto dal testatore, vale a dire l’amministrazione dei beni da parte del genitore non meritevole (v.ancora  BONILINI, op.cit., 628; nello stesso senso già DELL’ORO, Della tutela dei minori: artt. 343-389, in Commentario al codice civile a cura di A. Scialoja – G. Branca, Bologna – Roma, 1979, 110  e ss).

L’articolo 356 c.c., dunque, prevede uno strumento ancora poco conosciuto e utilizzato che, se come rilevato in dottrina, costituisce, per certi versi, una “anomalia familiare”, ad avviso dello scrivente, se ben utilizzato, viene in aiuto nei casi di difficoltà di gestione del patrimonio familiare, come nell’ipotesi di amministrazione di grandi imprese qualora i genitori del minore non siano adeguati a tale compito, per ragioni di oggettiva complessità o di scarsa affidabilità. 

Ad avviso dello scrivente, la norma in oggetto, seppur da coordinare  e collegare maggiormente con  la figura del curatore speciale del minore, figura potenziata ed esaltata dalla recente riforma del processo civile e del diritto di famiglia,  se ben utilizzata consegna uno strumento, che se ben utilizzato, può andare incontro alle esigenze di molte famiglie e fare in modo che il patrimonio familiare non venga disperso a causa dell’inadeguatezza di genitori poco affidabili, o non in grado, oggettivamente, di gestire i beni caduti in successione.


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